Una sentenza di condanna praticamente definitiva (Segretario Falcone)

Di 15 Giugno, 2022 0 0
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È così, il 31 maggio, 12 giorni prima delle elezioni, è uscita in sordina la sentenza di appello (la trovi qui 225/2022) relativa alla condanna per il pagamento del danno erariale causato ai comuni di Sante Marie e Rocca di Botte a carico del Segretario Cesidio Falcone, segretario che oggi ricopre, nel nostro comune, i seguenti ruoli:

  • segretario comunale;
  • istruttore direttivo amministrativo – Servizio 1 affari generali, segreteria e amministrazione;
  • istruttore direttivo amministrativo – Servizio 2 demografico – welfare – patrimonio (l’ex ufficio del Sig. Villa per intenderci);
  • istruttore direttivo contabile – Servizio 3 economico-finanziario (l’ex ufficio del Sig. Marchionni per intenderci);
  • istruttore direttivo contabile – Ufficio tributi (l’ex ufficio del Sig. Marchionni per intenderci).

Praticamente ha accentrato in sé 3 dei 5 servizi comunali.

Ora vi è un ultimo grado di giudizio, la Cassazione, ma è attivabile “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” ovvero “gli errori in iudicando o in procedendo possono essere riproposti solo nei casi eccezionali o estremi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento“.

Questo vuol dire che le sentenze in iudicando e in procedendo emesse dalla competente giurisdizione, Corte dei conti in sezione di appello, non sono più sindacabili a meno che non siano state rispettate le norme.

Ovvero la sentenza è sostanzialmente definitiva.

Ma è giusto ricordare la cronologia dei fatti.

Con la sentenza di primo grado (la 60/2020 che trovi qui e ne parlavo anche qui) veniva condannato il Segretario Cesidio Falcone per avere sovrastimato le somme a lui spettanti per gli accessi effettuati presso i Comuni non capofila e tale sovrastima era da riferire sia all’importo a chilometri percorsi, sia all’effettiva percorrenza imputabile, sia all’effettiva spettanza. Parliamo di richieste di rimborsi tra l’altro prive di documentazione giustificativa delle spese.

Gli “errori”, se così si vogliono chiamare, volontari commessi dal Segretario Falcone erano relativi quindi al calcolo del percorso di rimborso che il Segretario aveva convenientemente moltiplicato in quanto li conteggiava dalla propria abitazione e non dal Comune Capofila (infatti la tratta abitazione – comune capofila o abitazione – comune convenzionato, rientrano nella retribuzione generale), sia perché aveva utilizzato le più remunerative tariffe ACI al posto dell’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde, nonostante che le tariffe ACI fossero da più fonti dichiarate illegittime in quanto in contrasto:

  • con il decreto del 17 maggio 2011 del Presidente dell’Unità di Missione;
  • dell’interpretazione data dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo (deliberazione n.9/CONTR/11);
  • del parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato (nota n. 54055 del 21.04.2011).

Inoltre tale importo andava ridotto a “non più del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009” come stabilito dall’art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n.122/2010, che ha introdotto misure restrittive in materia di uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici ed ha limitato le spese connesse al trattamento di missione ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’Amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori sede.

La cosa altrettanto curiosa è che per difendere la propria posizione il Segretario chiama in causa l’organo esecutivo del Comune di Rocca di Botte, ovvero la Giunta Comunale che, con D.G.C. n. 17 del 14.03.2011, aveva autorizzato i rimborsi utilizzando le tariffe ACI, organo però ritenuto estraneo alla vicenda sia perché aveva proceduto a revocare, in un breve lasso di tempo, tali disposizioni con la D.G.C. n. 25 del 27.04.2011, sia perché tutte le impostazioni in contrasto con la normativa erano comunque automaticamente nulle.

Se non si è capito, il Segretario chiede di attribuire “l’errore” anche alla Giunta Comunale ed è la stessa identica cosa che è successa con la D.G.C. n. 43 del 28.04.2022 in risposta alle istanze dei Consiglieri Comunali in relazione al concorso “anomalo” se così vogliamo chiamarlo, ancora oggi sospeso a tempo indeterminato, nella quale la Giunta Comunale manifesta “piena fiducia nei confronti del Segretario Comunale e allo stesso tempo di confermare quanto già indicato nella deliberazione della G.C. n. 04 del 24.01.2022”.

In poche parole. Qualora fosse riconosciuto un qualsiasi danno erariale a seguito della procedura eventualmente giudicata illegittima, il Segretario potrà chiamare in causa tutti i membri della giunta per concorrere al danno.

Comunque, la sentenza conferma quasi integralmente il primo grado di giudizio.

In termini di responsabilità “contesta la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, dal momento che la condotta dell’appellante è stata scientemente volta ad agire per l’ottenimento di rimborsi indebiti, adoperandosi intenzionalmente affinché gli venissero liquidati rimborsi senza alcuna documentazione giustificativa, in contrasto con le disposizioni del CCNL 8art. 45), oltre che sulla base di tariffe ACI non più consentite.” … “il dolo rilevante ai fini della responsabilità erariale deve intendersi quale consapevole violazione dei doveri di servizio derivanti dal rapporto intrattenuto con la pubblica amministrazione … ciò stante, alla luce di quanto sin qui osservato, non pare al Collegio che nei confronti dell’appellante si possa ragionevolmente dubitare di tale consapevolezza”.

In poche parole sapeva di aver gonfiato i rimborsi e di procedere contro la normativa in vigore.

Sentenza confermata sostanzialmente anche in termini di quantum, con piccole correzioni:

  • una parte viene prescritta (i 369,90 euro del Comune di Pereto) essendo decorsi i termini di impugnazione;
  • si riduce l’importo da restituire al Comune di Rocca di Botte che passa dai 65.115,26 euro ai 60.123,26 euro, dovuto al fatto che la normativa decorre dal maggio 2011 e pertanto i rimborsi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile non sono sindacabili;
  • si conferma integralmente il rimborso al Comune di Sante Marie per una somma complessiva di 8.762,90 euro.

Parliamo di più o meno di 70 mila euro.

Su tali somme vanno infatti calcolati gli oneri accessori, secondo le modalità già indicate dal giudice di primo grado, e cioè dalla data dei singoli pagamenti va calcolato il maggior importo tra interessi legali e rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, fino alla data di pubblicazione della sentenza; da tale data sono dovuti gli interessi legali sull’intera somma, fino ad integrale soddisfo. Inoltre a carico dell’appellante sono poste tutte le spese processuali.

Ovvio che tenersi in personaggio del genere, riflette pienamente l’integrità morale dell’amministrazione e indubbiamente lascia ogni dubbio sulla legalità di ciò che produce.

Tra l’altro parliamo di una persona che ha dichiarato ufficialmente “personalmente ho una predisposizione alla trasparenza nei confronti di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza … ribadisco la totale infondatezza del fatto che non abbia consegnato quanto richiesto dal consigliere Pea Giuseppe” etc etc. E la cosa assurda e che gli hanno creduto.

Tempo al tempo e ogni cosa occuperà il proprio posto.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 15.06.2022 alle ore 07:45

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