Piccola rassegna stampa

Di 17 Settembre, 2024 0 0
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Notizia passata in sordina. La Cassazione è tornata nuovamente sull’illegittimità degli autovelox (e viste le numerose denunce io aggiungerei anche l’illegalità nell’uso), e ha ribadito nuovamente che tali strumenti non sono utilizzabili in quanto violano un articolo di legge, un’illegalità che perdura da qualcosa come 32 anni in Italia.

Anche il nostro piccolo borgo registra 5 anni, da ottobre 2019 ad aprile 2024, di utilizzo illecito, 5 anni di una “truffa” ben organizzata (aggiungerei con la complicità di un famoso vice prefetto), viste e considerate che le contestazioni hanno riguardato molti altri aspetti, molte delle quali andate in giudicato in attesa perenne del secondo grado di giudizio (io aspetto dal 2021 la prima udienza), che non può che non avere un esito scontato, viste le altre sentenze. E mettiamoci anche sentenze imbarazzanti di alcuni Giudici di Pace, per fortuna non tutti, uno in particolare, che è riuscito ad emettere una sentenza alquanto originale (forse è incappato in una giornata no).

Questo Giudice di Pace di Avezzano, non cito né il nome né la sentenza, è andato contro una sua recente sentenza, dichiarando che non tutte le sentenze seguono il precedente giudicato (indipendentemente dalle motivazioni), ed è riuscito a fare un capolavoro, ignorando uno dei motivi di ricorso (l’assenza di omologazione) e sbagliando la tipologia di strada. Preciso che il ricorso non era quello che ho allegato su questo blog, aggiornato recentemente.

E non scherzo visto che nella Sentenza ha scritto “Infatti, circa la contestazione inerente la mancata prova della funzionalità e dell’omologazione del dispositivo elettronico utilizzato nella fattispecie, si osserva che parte resistente ha indicato nel verbale la taratura periodica ed allegato il relativo certificato di taratura dell’8 novembre 2022, il linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis, Cass., 23330/20); la Cassazione ha ribadito anche di recente la necessità della indicazione della taratura nel verbale di contravvenzione”. Quindi cita che tra i motivi di ricorso la mancata omologazione e semplicemente la ignora. Cosa dica la Cassazione sull’omologazione lo sappiamo, ma evidentemente a questo Giudice è sfuggito.

E ancora per distruggere una tesi difensiva con tanta, tanta disinvoltura “… avendo poi parte resistente adeguatamente illustrato nelle memorie difensive la completa visibilità dello strumento utilizzato nella fattispecie, specificando come trattasi di stradale extraurbana principale per la quale non occorre autorizzazione di decreto prefettizio”. Forse sarebbe il caso di un ripasso del codice della strada perché c’è una bella differenza tra strada extraurbana principale e secondaria.

Fatto sta che il povero ricorrente si è visto confermato il verbale, anche se stranamente al minimo previsto (cosa altrettanto anomala perché dovrebbe almeno raddoppiare, ma forse mentre scriveva la sentenza il Giudice ha sentito un ritorno di coscienza).

Un capolavoro di chi dovrebbe applicare la legge e fare giustizia e invece tollera una situazione di palese illegittimità.

Ma torniamo alla famosa omologazione. La Cassazione non è rimasta ferma e con l’ordinanza n. 20492 del 24/07/2024 ha ribadito per la seconda volta di fila, qualora ce ne fosse bisogno, che “Tale esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. Sez. 2, n. 10505 del 18.04.2024)”.

Il 3 su 3 arriva con l’ordinanza n. 20913 del 26/07/2024, sempre Cassazione di legittimità, “Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente – ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. – a Cass. 10505/2024, p. 4-7, paragrafo n. 2. Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass. 10505/2024 (nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Cass. 10505/2024 è criticata con rilievi che essa ha già respinto).

In una situazione di dichiarata e palese illegittimità, mi sarei aspettato non solo l’interruzione del servizio (cosa che non avviene a Civita d’Antino, e spero che qualcuno faccia notare a questi soggetti che sanzionano per una violazione di una norma di legge, il codice della strada, ben sapendo che loro stessi stanno violando impunemente lo stesso codice della strada), ma anche l’annullamento in autotutela delle sanzioni rilevate dopo l’ordinanza 10505 del 18.04.2024, che ha messo fine ad una diatriba che per molti Giudici di Pace era ormai consolidata da anni, o la rinuncia ai ricorsi nei quali è stato sollevato tale motivo, cosa che non è avvenuta con grande rammarico.

Cambiando discorso

A gennaio 2025 parte la prima udienza del processo che ha coinvolto 21 soggetti che devono rispondere, a vario titolo, dei reati di corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa, millantato credito e traffico di influenze illecite. Tra i 21 soggetti rinviati a giudizio (non sono ovviamente colpevoli fino in Cassazione, anche se non ci arriveranno mai salvo che qualcuno rinunci alla prescrizione), e non è una sorpresa, vi è il nostro carissimo segretario comunale Dott. Cesidio Falcone, quello a cui il sindaco, in Consiglio Comunale, ribadiva qualche anni fa, la massima fiducia, tanto da farle dichiarare di non avere alcuna intenzione di ritirare il famoso concorso. Fiducia che nel giro di pochi giorni era crollata visto che aveva dovuto assistere all’annullamento in autotutela dell’intero concorso da parte dello stesso segretario comunale. Comunque è bene precisare che i fatti riguardano il Comune di Cerchio e risalgono al 2015/2016. Ovviamente alla prima udienza si procederà a dichiarare prescritti quasi tutti i reati, come avviene per quelli che riguardano la pubblica amministrazione.

Comunque quando si parla di Falcone, si parla dello stesso soggetto che è stato nominato dallo stesso sindaco RPCT per anni nonostante abbia subito una condanna (confermata anche in secondo grado) da parte della Corte dei Conti risultando quindi incompatibile, vedi l’articolo di 2 anni fa, o che ha adottato atti di gestione senza espressa delega da parte del sindaco (come sembra da riscontro), tale da rendere illegittimi probabilmente tutti gli atti, compreso le determini di affidamento e liquidazioni.

Ovviamente e con rammarico, ho avuto un assaggio dell’inefficienza del nostro tribunale di Avezzano, in riferimento ad un procedimento che dalla segnalazione alla prima udienza, ha visto trascorrere qualcosa come 6 anni, con una prima udienza utile che si è limitata a dichiarare prescritto il reato benché il P.M. di turno abbia voluto sottolineare che il reato c’è ma si tratta di una piccola somma (circa 800 euro) e quindi accoglieva, senza ovviamente alcuna sorpresa, la prescrizione.

Poi si capisce perché il Tribunale di Avezzano è il quintultimo tra i tribunali d’Italia. Solo Isernia, Patti, Nocera Inferiore e Vibo Valenti hanno fatto peggio.

E forse non è un caso che anche per quanto riguarda le vicende dell’Assessore Regionale Quaglieri, la stessa difesa abbia richiesto il trasferimento del fascicolo alla Procura della Repubblica di Avezzano in quanto competente territorialmente, tesi che sembra sia stata respinta dal GIP. Probabile che l’inefficienza dello stesso Tribunale abbia contribuito in parte alla richiesta di trasferimento.

Sinceramente non vorrei che finisce come con l’Ilva che ha visto, in secondo grado, il totale annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza del tribunale, con la conseguenza che la maggior parte dei reati sono ormai andati in prescrizione, ovvero quasi tutti quelli riferiti alla pubblica amministrazione, mentre altri ci andranno nel corso dell’udienza, visto che bisogna letteralmente rifare tutto da capo.

Per completezza Quaglieri è accusato di peculato per una sim del Comune di Trasacco che per “dimenticanza” è rimasta in suo possesso e con la quale ha speso circa 7 mila euro, debito che ha cercato di compensare con il TFR (cosa che evidentemente non si può fare). Insieme a lui, ed è un fatto ancora più grave, ci sono anche l’attuale Sindaco di Trasacco e il responsabile del servizio di ragioneria, accusati a vario titolo di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsità ideologica e depistaggio in concorso. Tutti innocenti fino a sentenza definitiva ovviamente.

La dimostrazione che la toppa è peggio del buco.

Grave comunque che si possano produrre documenti contraffatti, ma credo che non sia una prassi isolata.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 17.09.2024

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