Voglio condividere il ricorso per l’autovelox “truffa“.
N.B. Ovviamente non sono punti fissi e qualcuno può essere eliminato e/o modificato e altri aggiunti.
Questo ricorso è stato accolto dalla Prefettura dell’Aquila, che ha archiviato diversi verbali, ed è quindi un valido precedente.
I motivi di ricorso più comuni sono:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. in relazione all’art. 4 del d.l. 121/2002, conv. con l. 168/2002 e all’art. 383 del regolamento di attuazione del C.d.S. (mancanza decreto prefettizio);
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 comma 4 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada (indisponibilità in senso pieno del misuratore di velocità);
- Violazione e falsa applicazione dell’art 142 C.d.S, comma 6 bis e violazione e falsa applicazione della “Direttiva Minniti del 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3” (postazione non “ben visibile” e carenza e/o inadeguata segnaletica aggiuntiva);
- Violazione e falsa applicazione dell’art 142 C.d.S, comma 6 (mancata omologazione del misuratore di velocità);
- Violazione e falsa applicazione dell’Art. 142 C.d.S. comma 1 e 2 (errato limite di velocità).
Preme sottolineare che secondo i Giudici di Pace di Avezzano, il tratto 38+640 km direzione Sora (altezza distributore Esso) vige il limite ordinario di 90 km/h, come da ordinanza ANAS che non è diversamente interpretabile, anche se i vigili, imperterriti e indifferenti alle sentenze, continuano a settare l’autovelox a 70 km/h.
Sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n.48/2021, ricorso accolto con annullamento del verbale, in riferimento al limite di velocità, si riporta “A fondamento della propria tesi, l’attore ha prodotto l’ordinanza del 16/04/2019 emanata dall’A.N.A.S., quale proprietaria della strada e legittimata a stabilire obblighi, divieti e limitazioni, ex art. 6 C.d.S.. Dalla citata documentazione si evince che l’A.N.A.S. ha precisato che il tratto della S.S: 690 direzione Avezzano-Sora dal km 34+400 al km 38+200 è sottoposto al limite di velocità di km/h 70. Ne consegue che il km 38+640, precedente a quello indicato dall’A.N.A.S. dove era stata posizionala l’apparecchiatura del rilevamento della velocità, risulta essere sottoposto alla velocità ordinaria di km/h 90. Ne consegue che la violazione contestata può essere derubricata dal comma 9 al comma 8 dell’art. 142 C.d.S.”.
Di pari tenore la Sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n.393/2021, ricorso accolto con annullamento del verbale.
Di seguito trovate il ricorso in fac-simile nel quale dovete solo inserire i dati del conducente, dell’autovettura, della sanzione, la data e le firme. Potete ovviamente modificare/eliminare alcune parti del ricorso e/o aggiungerne di nuove in relazione alla situazione al momento della sanzione.
Fac-simile ricorso in formato word (windows).
Fac-simile ricorso in formato odt (linux).
Fac-simile ricorso in formato pdf.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 26/05/2022 alle ore 07:45