Voglio condividere il ricorso per l’autovelox “truffa“.
N.B. Ovviamente non sono punti fissi e qualcuno può essere eliminato e/o modificato e altri aggiunti.
Questo ricorso è stato accolto dalla Prefettura dell’Aquila, che ha archiviato diversi verbali, ed è quindi un valido precedente.
I motivi di ricorso più comuni sono:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. in relazione all’art. 4 del d.l. 121/2002, conv. con l. 168/2002 e all’art. 383 del regolamento di attuazione del C.d.S. (mancanza decreto prefettizio);
- Violazione e falsa applicazione dell’art 142 C.d.S, comma 6 bis e violazione e falsa applicazione della “Direttiva Minniti del 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3” (postazione non “ben visibile” e carenza e/o inadeguata segnaletica aggiuntiva);
- Violazione e falsa applicazione dell’art 142 C.d.S, comma 6 (mancata omologazione del misuratore di velocità);
- Violazione e falsa applicazione dell’Art. 142 C.d.S. comma 1 e 2 (errato limite di velocità).
Preme sottolineare che secondo i Giudici di Pace di Avezzano, il tratto 38+640 km direzione Sora (altezza distributore Esso) vige il limite ordinario di 90 km/h, come da ordinanza ANAS che non è diversamente interpretabile, anche se i vigili, imperterriti e indifferenti alle sentenze, continuano a settare l’autovelox a 70 km/h.
Sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n.48/2021, ricorso accolto con annullamento del verbale, in riferimento al limite di velocità, si riporta “A fondamento della propria tesi, l’attore ha prodotto l’ordinanza del 16/04/2019 emanata dall’A.N.A.S., quale proprietaria della strada e legittimata a stabilire obblighi, divieti e limitazioni, ex art. 6 C.d.S.. Dalla citata documentazione si evince che l’A.N.A.S. ha precisato che il tratto della S.S: 690 direzione Avezzano-Sora dal km 34+400 al km 38+200 è sottoposto al limite di velocità di km/h 70. Ne consegue che il km 38+640, precedente a quello indicato dall’A.N.A.S. dove era stata posizionala l’apparecchiatura del rilevamento della velocità, risulta essere sottoposto alla velocità ordinaria di km/h 90. Ne consegue che la violazione contestata può essere derubricata dal comma 9 al comma 8 dell’art. 142 C.d.S.”.
Di pari tenore la Sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n.393/2021, ricorso accolto con annullamento del verbale.
Di seguito trovate il ricorso in fac-simile nel quale dovete solo inserire i dati del conducente, dell’autovettura, della sanzione, la data e le firme. Potete ovviamente modificare/eliminare alcune parti del ricorso e/o aggiungerne di nuove in relazione alla situazione al momento della sanzione.
È stata aggiunta la Sentenza 22/22 del Giudice di Pace Pace di Oriolo “Ed invero, va rilevata la mancanza di prova in ordine alla effettiva omologazione dell’apparecchiatura utilizzata dall’organo accertatore per il rilevamento elettronico della velocità, risultandone la sola approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
… Appare evidente che l’omologazione costituisce una procedura più stringente, riservata non solo alla verifica delle prescritte caratteristiche tecniche dell’oggetto, bensì anche alla verifica della efficacia dello stesso, da acclarare anche mediante prove e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che inducono a rapportare tale specifica procedura alle apparecchiature la cui precisione è essenziale per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.
Conferma di quanto sopra rilevato proviene dalla lettura dell’art. 142, comma 6, C.d.S., a mente del quale “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (e, pertanto, osserva il giudicante, non semplicemente approvate), anche per il calcolo della velocità media di percorrenza sui tratti determinati (…).
Per quanto osservato, non potendosi utilizzare nei confronti di parte ricorrente le risultanze dei rilevamenti della velocità effettuati con l’ausilio di strumentazione tecnica non conforme a legge, risulta necessitata l’applicazione della regola di giudizio dei cui all’art. 7, comma 10, D. Lgs. 150/2011, secondo cui “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.
Procedura e documentazione per ricorso.
Primo grado da inviare in raccomandata con ricevuta di ritorno alla Prefettura dell’Aquila o PEC o alla Polizia Locale pur se indirizzata alla Prefettura (entro 60 giorni dalla ricezione della notifica), ovviamente con copia verbale e patente, ricordando di compilare il modulo sul conducente chiedendo contestualmente la sospensione del provvedimento in quanto soggetto a ricorso. È importante contare i giorni tra l’avvenuta infrazione e la notifica. Se sono più di 90 (di calendario), si può chiedere l’annullamento per tardata notifica.
Fac-simile ricorso in formato word (windows).
Fac-simile ricorso in formato odt (linux).
Fac-simile ricorso in formato pdf.
Ovviamente il modello è redatto in base all’ultima versione della sanzione e alle ultime sentenze di merito.
Se ci sono imprecisioni, prego segnalarle all’indirizzo email info@balsorano.org o commentando l’articolo. I fac-simile possono non essere perfettamente adattabili con la sanzione erogata. Prego quindi verificare tutti i punti ivi considerati. Non si garantisce alcun esito positivo, se non l’incremento delle possibilità di accoglimento del ricorso e contestuale annullamento della sanzione.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 26/05/2022 alle ore 07:45
modificato in data 09/05/2023 alle ore 07:45