Alcuni legami sono difficili da spezzare …

Di 11 Settembre, 2024 0 0
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Volevo scrivere questo post sulla mia pagina personale, ma sapendo che sarebbe andato tutto nel dimenticatoio, e in attesa di articoli molto più interessanti, ho voluto fare un articolo del blog.

Mi sono imbattuto in questo articolo del quotidiano il Mattino di Benevento e onestamente ho bisogno che qualcuno mi spieghi la decisione della locale Prefettura, che a me sembra evidenziare una certa complicità, non solo nell’ignorare un sistema dichiarato a più riprese illegale con l’ultima parola espressa dalla Cassazione con la sentenza 10505/2024, ma che vi è una palese volontà di mantenerlo in piedi (violando quindi una precisa disposizione di legge che ha portato molti comuni a disattivarli e altri soggetti a denunce di varia natura).

Preme evidenziare che la stessa è stata già confermata altre 2 volte (3 su 3) dopo la famosa ordinanza 10505 del 18/04/2024. Infatti Con l’ordinanza n. 20492 del 24/07/2024 ha ribadito per la seconda volta di fila, qualora ce ne fosse bisogno, che “Tale esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. Sez. 2, n. 10505 del 18.04.2024)”. Il 3 su 3 arriva con l’ordinanza n. 20913 del 26/07/2024 “Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente – ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. – a Cass. 10505/2024, p. 4-7, paragrafo n. 2. Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionata e risolta nel senso che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass. 10505/2024 (nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Cass. 10505/2024 è criticata con rilievi che essa ha già respinto).”

Questa è l’assurda dichiarazione della Prefettura di Benevento “Per le istanze giunte in scadenza ci siamo allineati all’orientamento precedente la pubblicazione della ordinanza 10505 della Cassazione, ovvero respingendo i ricorsi fondati sull’eccezione formale riguardante la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi, che non si evince dal dettato del Codice della Strada. Come tutte le Prefetture d’Italia, siamo in attesa di disposizioni definitive da parte del Ministero dell’Interno cui abbiamo indirizzato appositi quesiti. Il dicastero attende a propria volta gli orientamenti del competente ministero delle Infrastrutture. Nelle more, per i ricorsi in scadenza, abbiamo ritenuti di agire in continuità con quanto fatto in precedenza, non accoglienti le impugnative“.

Quindi se l’automobilista ha fatto ricorso prima della sentenza, si vedrà respingere il ricorso. Se l’automobilista ha fatto ricorso dopo la sentenza, si vedrà respingere il ricorso. Il premio per chi ha osato sollevare il mancato rispetto di una chiara disposizione di legge da parte di un ente pubblico, sarà quindi il raddoppio della sanzione, in attesa che un Giudice di Pace riporti nella “legalità” questa assurda posizione emessa da un organo dello Stato che si permette quindi di ignorare sia una chiara disposizione di Legge, sia le sentenze che chiariscono l’applicazione della stessa.

Ora questa prefettura dovrebbe sapere che una sentenza di Cassazione, seppur non fa giurisprudenza, ha il compito di orientare l’interpretazione della legge in modo che tutti i giudici sul territorio nazionale diano la stessa interpretazione. In poche parole chiarisce l’applicazione di una legge. Ovvero che sarebbe difficile se non impossibile interpretarla diversamente, a meno che, domani, la stessa sezione della Cassazione emetta una sentenza totalmente opposta.

Ora se tutto è interpretabile, anche una chiara Legge dello Stato come il Codice della Strada, le conseguenze potrebbero essere le più disparate.
Io ho una certa età, e ricordo le multe quando si andava in giro con un motorino non omologato per 2 persone. L’articolo in questione è il 170 comma 2 che così recita “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione“.
Se è tutto interpretabile potrei dire, ad esempio, che questa è applicabile se “il passeggero” è di sesso maschile, ma non è applicabile se è di sesso femminile perché se il legislatore avesse voluto applicarla anche all’altro sesso, avrebbe dovuto scrivere “il passeggero o la passeggera”. Semplicemente assurdo.

Sinceramente, a me sembra tanto un tentativo “goffo” di salvare una situazione da sempre illegale, solo per “convenienza”, con la conseguenza che se il codice della strada lo viola un cittadino, questo va condannato, se lo viola un ente pubblico, questo va ignorato.

Ma bastava leggerla per capire che la Cassazione ha voluto evidenziare una delle prime lezioni di giurisprudenza, ovvero la gerarchia delle fonti di diritto, che vedono alla base (meno importante), le consuetudini, poi i regolamenti amministrativi (fonti secondarie), poi le leggi (ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, direttive ue), i regolamenti dell’unione europea e le leggi costituzionali.

Ora abbiamo una sentenza, che segue altre ancora più datate, che richiama e smentisce il Ministero, proprio quello chiamato in causa dalla Prefettura, che ha stabilito un principio elementare ovvero che se la norma di legge primaria prescrive l’omologazione, eventuali fonti subordinate (regolamento o, ancora meno rilevanti, circolari o pareri) non possono di fatto autorizzare alcuna deroga. Quindi cosa si aspettano le varie Prefetture dal Ministero è lecito chiederselo visto che questi hanno il potere di emettere direttive che non potranno mai andare contro quella che è una disposizione di Legge.

Quindi la domanda che mi sono fatto? Considerando che il Ministero ha già “toppato” alla grande, cosa si aspetta questa Prefettura se ormai anche a livello giuridico è stato più e più volte e in ogni grado di giudizio, dichiarato illegittimo l’uso di qualsiasi autovelox non omologato?

Forse si aspetta che il Ministero dichiari che alcune leggi sono valide solo da una certa data in poi? o che se sei un ente pubblico, puoi ignorare qualche legge “scomoda”? o che le sentenze della Cassazione sono valide solo se vanno a sfavore dei cittadini? o che, se hai sempre violato una legge, puoi continuare a violarla finché qualcuno non ti fermi, se mai c’è l’intenzione di fermarti?

Chiedo per un amico perché ricordavo che la legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma qui sembra che per alcuni è più uguale degli altri.

Imbarazzante per la Prefettura, quasi a livello di quella locale (che va a simpatia e alla giornata).

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 11.09.2024

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