In attesa di articoli molto, molto più interessanti, sono sicuro che molti non ricorderanno cosa sia l’ASMEL.
Ne avevo parlato quasi 4 anni fa, qui trovate l’articolo, dicendo che era in corso una diatriba tra l’ANAC, l’autorità nazionale anticorruzione, e l’associazione ASMEL che aveva visto sostanzialmente sentenze quasi tutte a favore dell’ANAC, portando l’ASMEL, perdente anche al Consiglio di Stato, a presentare ricorso in Europa.
Anche l’anno scorso, qui trovate l’articolo, vi avevo fatto di nuovo riferimento quando con nuove delibere l’ANAC aveva nuovamente dichiarato che l’Asmel non era (e non è) una centrale di committenza qualificata (non può fare le gare d’appalto) e che continuava ad applicare il cd “agio”, ovvero un obolo pari all’1% dell’importo messo a gara, in quanto illegittimo e contra legem visto che le piattaforme per lo svolgimento delle gare devono essere gratuite alle imprese.
Recentemente L’ASMEL è salita alle cronache per aver organizzato un incontro tra alcuni sindaci e il papa, incontro che ovviamente non si è fatta sfuggire il sindaco con tanto di foto al seguito, trovate l’articolo qui., orgogliosa evidentemente di rappresentare il Comune e la stessa ASMEL.
Nello stesso articolo avevo di nuovo sottolineato che l’ANAC continuava a negargli il ruolo di centrale di committenza (ovvero non potrebbe fare le gare per conto dei comuni soci) e ne avevo spiegato i motivi “…non c’è alcun controllo analogo congiunto da parte dei comuni, non c’è alcun comitato di controllo e il fatturato è in favore di enti non soci per oltre il 20%.”
È notizia recente, la sospensione dell’ASMEL, immediatamente esecutiva (dal 23 aprile 2024 fino al 30 giugno 2025), con relativa sanzione pecuniaria di 93.000 € (che con un avanzo di 511.970 €, incassato per l’uso della sua piattaforma ivi compreso l’agio illegittimo, non faticherà a pagare), come deliberato dall’ANAC il 23.04.2024, decisione presa sulla scorta dell’art. 63 comma 11 ovvero “In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta”.
Sostanzialmente cosa è successo.
Il 29 giugno 2023 l’ASMEL presenta nuova domanda di iscrizione dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (potete immaginare il destino della precedente domanda). Il sistema in automatico, preva verifica della congruità dei dati dichiarati, autorizza l’iscrizione.
Successivamente l’ANAC procede ad una verifica delle informazioni autodichiarate dai soggetti richiedenti e sulla verifica finale di congruità dei dati attribuiti dal sistema. Dalla verifica circa 180 soggetti con dichiarazione “anomale”, tra i quali ASMEL.
La maggior parte di queste “contestazioni” si sono concluse con la modifica o la cancellazione della domanda presentata, per altre 30 sono in corso ulteriori verifiche, mentre l’ASMEL è stata sospesa e sanzionata.
Sulla base dei controlli effettuati, ANAC ha contestato:
- applicabilità ad ASMEL del sistema sanzionatorio;
- la mancata classificazione di ASMEL quale centrale di committenza alla luce delle controdeduzioni esposte dalla società stessa;
- l’assenza dei requisiti per essere classificata come società in house;
- le modalità relative all’acquisizione dei CIG da parte della società;
- alcune considerazioni sui Centri di Costo iscritti in AUSA;
- la presenza di artifizi nella auto dichiarazione effettuata in sede di presentazione della domanda per l’iscrizione nell’elenco delle centrali di committenza qualificate.
Alla luce dei richiamati chiarimenti, ANAC conferma:
- la sanzione pecuniaria di € 93.000,00;
- la sospensione con effetto immediato della qualificazione in precedenza ottenuta da ASMEL in qualità di centrale di committenza fino al 30 giugno 2025.
Nella delibera si precisa inoltre che:
- all’ASMEL partecipano un numero elevatissimo di enti associati ivi compreso il Comune di Balsorano autorizzato con apposita delibera di giunta nel dicembre del 2019 e di consiglio nel maggio 2020, (alcuni a loro volta pluripartecipati), il che comporta che il singolo ente socio abbia in concreto un potere di controllo sempre più parcellizzato e diluito in quanto condiviso con un cospicuo numero di soci e, pertanto, alquanto limitato sulla vita societaria in rapporto agli indirizzi gestionali, alle attività, alla nomina degli amministratori, ecc.;
- le medesime persone fisiche che avevano costituito e gestito il sistema ASMEL dalle origini hanno nel tempo continuato ad amministrare e controllare la società, senza alcuna sostanziale discontinuità e ciò nonostante le corpose modifiche allo statuto apportate nel corso nel tempo su invito dell’Autorità e, soprattutto, nonostante le innumerevoli sentenze della giustizia amministrativa che hanno affermato l’illegittimità dell’operato della società;
- nessuno degli enti aderenti al “sistema ASMEL” abbia l’effettiva titolarità di un potere di controllo sulla ASMEL Consortile, che vada al di là di una presenza puramente formale in una compagine di tale entità;
- l‘ASMEL era stato oggetto di una attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva riscontrato gravi irregolarità nell’attività svolta;
- dall’analisi della documentazione all’allegata alla nuova attività ispettiva, l’Autorità ha potuto rilevare che alle assemblee della consortile ha sempre partecipato un numero molto esiguo di soci (in assemblea la maggioranza relativa è costantemente composta dalle società Asmenet Campania, 3,280 % delle quote, e Asmenet Calabria, 2,931 % delle quote, società entrambe amministrate dallo amministratore unico);
- circa 2/3 dei soci sono stati rappresentati per delega in assemblea da sei soggetti che sono risultati essere tutti percettori di reddito da parte della stessa ASMEL;
- le persone fisiche chiamate ad esprimere il voto sulle proposte formulate dall’organo amministrativo della consortile sono sempre stati di fatto gli stessi dirigenti o dipendenti della società, retribuiti dalla stessa e soggetti ai poteri di direttiva e controllo degli amministratori e delle direttive provenienti da ASMEL;
- alcuni sindaci interessati dagli accertamenti hanno ricevuto regali nel corso delle assemblee cravatte di Marinella e PC portatili;
- la società non ha mai formalmente comunicato ai soci pubblici, con atto avente data certa, fatti e circostanze fondamentali per la vita della società (diniego iscrizione, ricorsi al TAR, nuova domanda di iscrizione, il rinvio a giudizio di due amministratori ancora in carica);
- in nessun caso, infatti, anche in presenza di formali previsioni statutarie, può sussistere un reale ed effettivo controllo da parte degli enti soci se agli stessi non vengono puntualmente fornite (o meglio vengono celate) tutte le informazioni rilevanti per esercitare in modo diretto il predetto controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- ha acquisito i CIG come un ente capofila di una CUC ed ha utilizzato, come avviene nelle CUC, i RUP degli enti locali, mantenendo al contempo l’autonomia e la libertà gestionale delle società di diritto privato e, per l’effetto, sottraendosi a tutti i controlli cui sono sottoposte per le legge le pubbliche amministrazioni;
- in definitiva, l’organizzazione complessiva di ASMEL scarl appare ancora oggi quella di una società commerciale privata, solo formalmente in mano pubblica, ma gestita e amministrata per fini commerciali.
Alla luce di quanto sopra, l’ANAC ribadisce che l’intera attività di ASMEL è senza dubbio illegittima ed è finalizzata ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Un disastro senza precedenti se le imprese dovessero in qualche maniera rivalersi sugli enti locali, anche solo per chiedere la restituzione dell’agio, illegittimamente versato all’ASMEL in quanto condizione obbligatoria richiesta per partecipare alle gare e qualora altre possano presentare ricorso per lo svolgimento di gare su una piattaforma non autorizzata.
E pensare che sono quasi 4 anni che ripeto la stessa cantilena, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 17.05.2024 alle ore 07:15.
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