L’ennesimo concorso farlocco

Di 5 Agosto, 2022 0 0
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La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi.

E così, dopo aver dato piena fiducia all’operato del segretario, assistiamo all’ennesimo atto di annullamento dell’intera procedura in autotutela, e siamo ad una percentuale del 50% (2 su 4) dei concorsi annullati, per una motivazione tra l’altro assurda e non prevista da nessuna normativa e/o sentenza in giudicando.

Infatti con la determinazione n. 30/Seg del 12.07.2022 il segretario mette nero su bianco che l’unica causa che ha comportato l’annullamento dell’intera proceduta è l’errore materiale commesso nella determinazione n. 4/seg del 27.01.2021 (ergo 2022) con la quale è stato approvato l’”avviso pubblico per per il reclutamento mediante selezione pubblica per esami di n.1 Istruttore Contabile/Amministrativo Cat. C – Posizione Economica C1, a tempo pieno e indeterminato”, perché “la predetta determinazione riporta erroneamente la data del 27.01.2021 anziché la data del 27.01.2022 e che tale errore potrebbe suscitare disordini cronologici degli atti nell’ambito della procedura concorsuale, tali da determinare financo ipotesi di vizio di illegittimità che comporta la nullità della procedura”.

Ma dire che la cosa è assurda è poco e dimostra che non si ha nemmeno il coraggio di ammettere di aver sbagliato e di indicare i motivi che hanno reso la procedura illegittima.

E bene ribadire che l’annullamento della procedura è ammesso se vi è una modifica sostanziale della procedura concorsuale o vi sono evidenti profili di illegittimità (tra i quali la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e lo sbarramento preselettivo manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionate ed illogico) e non per un mero ed innocuo errore materiale di trascrizione di una data, che rappresenta un errore scusabile.

L’assurdità è che, sia io nel mio precente articolo “un concorso per pochi intimi con qualche elemento in rilievo“, sia la minoranza nella sua interrogazione posta al Sindaco sull’illegittimità del concorso, la quale rispondeva che aveva piena fiducia nell’operato del segretario e che non aveva alcuna intenzione di procedere alla revoca del concorso, non abbiamo fatto menzione dell’errore materiale commesso dal segretario con la determinazione n.4 del 27.01.2021 (ovvero 2022), semplicemente perché non avrebbe comportato alcun problema a livello giuridico essendo un mero errore materiale scusabile, errori che tra l’altro il segretario commette spesso, ma mai hanno comportato l’annullamento degli atti “viziati”.

La verità, che per codardia si è voluta nascondere, è ovviamente è un’altra.

Il precedente bando era viziato sotto diversi profili che riassumerei nei particolari profili professionali richiesti e nella mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Quest’ultima sembra sia stata corretta nel nuovo bando. A dimostrazione si riportano le sostanziali differenze nella sezione 4 del bando “termini e modalità di presentazione delle domande” che passa da “la partecipazione al concorso avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportante tutte le indicazioni e di dai in essa contenuti. L’Amministrazione non terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on-line dell’ente” a “la partecipazione al concorso avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportante tutte le indicazioni e di dai in essa contenuti. L’Amministrazione non terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale”. Così come in riferimento al termine della presentazione che passa da “Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 11:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione” che aggiunge nella nuova formulazione “dell’estratto del presente bando su Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale concorsi ed esami”.

Tuttavia non posso far notare un’altra anomalia, che fa capire quando il concorso sia sostanzialmente “pilotato”.

Infatti in entrambi i bandi di concorso, sia quello annullato che in questo attuale, il segretario scrive “Il posto messo a concorso potrà essere elevato a complessive n.3 figure in subordine a:

  • specifica previsione contenuta nella programmazione di fabbisogno del personale (deliberazione di G.C. 103/2021

che per i non addetti ai lavori potrebbe non avere un grande risvolto.

E invece questo vuol dire che il secondo e il terzo in graduatoria saranno assunzi se la giunta prevederà il relativo posto, ovvero si lascia alla giunta la scelta se assumere o meno la persona in graduatoria e quindi l’assunzione diventa nominativa, perché in quel momento già sai chi è in graduatoria, e non si può istituire un posto dopo la formazione della gratuatoria essendo vietato dalla normativa.

Quindi se fai un concorso per tre posti è perché hai già verificato che la dotazione organica con tre posti di istruttore amministrativo/contabile in categoria C è finanziariamente sostenibile e al termine del concorso procedi all’assunzione, altrimenti stai dando alla giunta la possibilità di istituire il posto se il nominativo in graduatoria è di suo gradimento. Ed è chiaro altrimenti il bando sarebbe stato fin dall’inizio di 3 unità e non per una singola unità.

Comunque al di là della disquisizione su questa frase molto esplicativa, visto che dimostra le reali motivazioni che si nascondono dietro scelte apparentemete insensate, anche se ha tolto uno dei motivi che hanno reso illegittimo il precedente concorso, resta la violazione dell’art. 2 (requisiti generali) del d.P.R. n. 487/1994, vigente in materia che prevede:

  • al comma 2. Per l’ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti;
  • al comma 6. Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

Il che vuol dire sostanzialmente che per accedere ad un concorso da dirigente (categoria D) è sufficiente il diploma di laurea, mentre qui per una categoria inferiore di istruttore amministrativo/contabile (categoria C) si richiede la laurea magistrale nonostante che questi ulteriori requisiti (laurea magistrale in giurisprudenza, economia e/o scienze politiche) sono previsti solo per particolari profili professionali e non per un semplice ruolo di istruttore amministrativo/contabile.

Da non dimenticare che per gli stessi ruoli, anche se a tempo determinato che non può incidere sui requisiti, il segretario aveva previso il possesso del solo diploma di istruzione secondaria, come giusto che sia, ed è quindi un precedente che sconfessa la nuova formulazione più restrittiva, con la logica conseguenza che, qualora sia corretta l’attuale impostazione, il precedente era illegittimo e il segretario ne era del tutto al corrente.

Per citare qualche sentenza in merito, riporto:

  • TAR Lazio Roma, Sez III, Sentenza 15 febbraio 2019, n.2112, che ha trattato un argomento simile “Nel caso in cui il regolamento organico per il personale richieda ai fini dell’accesso ad un determinato posto che “è richiesto il solo diploma di laurea”, tale disposizione non può che essere interpretata se non nel senso che il possesso del titolo della laure sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato; è pertanto illegittimo il bando di un concorso che, in violazione di tale previsione, ha prescritto per l’accesso il possesso di un determinato punteggio di laurea ai fini dell’accesso ad una procedura concorsuale, sussistendo la necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta attraverso un’adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui all’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, vigente in materia”;
  • Consiglio di Stato, Sez V, Sentenza 28 maggio 2012, n. 3125, “L’articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 ormai prevede che l’accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura pubblica, cui vanno ammessi concorrenti muniti di laurea.”

Restano valide le precedenti considerazioni fatte nell’articolo “un concorso per pochi intimi con qualche elemento in rilievo” e si riportano, giusto per citarne qualcune,

  • la sentenza del Consiglio di Stato Sez VI, n 6972 del 14 ottobre 2019Nei concorsi pubblici sussiste in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richiesta per il posto da ricoprire.
    In mancanza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richiesta per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.
  • e la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 5095 del 21.06.2022 va ribadito come, in linea di principio, la predeterminazione, da partedell’Ente, dei requisiti di ammissione alle procedure competitive incontri il limite della ragionevolezza e proporzionalità, da valutare con specifico riferimento all’oggetto della procedura medesima ed alle sue caratteristiche, in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile il numero dei potenziali concorrenti.
    I requisiti di partecipazione così definiti – se del caso anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, non devono quindi essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati ed illogici. Ciò in quanto, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare. (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2012, n. 2098).
    Va quindi ribadito il principio per cui deve essere riconosciuto “in capoall’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto daricoprire” (ex multis, Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2020, n. 535; V, 18 ottobre2012, n. 5351)”.

Chiaro quindi che lo sbarramento nella partecipazione è in violazione di norme di legge, anche considerando che nessun altro comune, per quella tipologia di posti messi in concorso, ha mai richiesto il possesso di determinate lauree magistrali, così come è altrettanto palese la violazione del principio del favor partecipationis.

La cosa più assurda è che di fronte ad una presunta incompatibilità si è scatenata una guerra per estromettere un consigliere comunale dopo che negli anni precedenti si è chiuso convenientemente un occhio per qualcuno di maggioranza, ma di fronte ad un’illegittimità conclamata, si preferisce nascondersi dietro ad un segretario, già condannato dalla Corte dei conti, al quale si continua a ribadire in ogni istante fiducia incondizionata, nonostante continui a dimostrare di non meritarla.

P.S. Recentemente altri comuni hanno bandito i loro bandi per l’assunzione. Voglio citarne alcuni per identificarne i requisiti di ammissione:

  • Pescara
    • 5 istruttori amministrativi/contabili categoria C e 4 persone tra accertatori e commessi categoria B;
      • Titolo di studio richiesto diploma di maturità valido per l’accesso all’università.
  • Napoli
    • Categoria C 719 posti a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato …;
      • Titolo di studio richiesto
        • Codice AMM/C (Istruttore Amministrativo): diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria;
        • Codice FIN/C (Istruttore Contabile): diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media superiore) di ragioniere, perito commerciale, perito aziendale, analista contabile, operatore commerciale, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero titolo di studio superiore, Diploma di Laurea in Economia e Commercio o equipollente;

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 05.08.2022 alle ore 07:15, modificato in data 10.08.2022 alle ore 07:45

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