Un Consorzio praticamente inutile …

Di 27 Marzo, 2024 0 0
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Chi ricorda la “storia” del BIM Liri-Garigliano?

Ne avevo parlato oltre 4 anni fa quando il Comune di Balsorano, si auto-riduceva i propri compensi BIM, destinandoli ad un consorzio, in cambio di immense ricchezze.

Basta citare le previsioni di incasso che sono state rispettivamente:

  • 200 milioni di euro l’anno (2014);
  • 50 milioni di euro l’anno (2018);
  • 13 milioni di euro l’anno (2019);
  • 5-6 milioni di euro l’anno (2020).

Poi non si è saputo più niente ad eccezione di una richiesta di ripristino della ripartizione delle quote tra la provincia dell’Aquila e la provincia di Frosinone, che ne ha lasciato però immutato l’importo.

Comunque l’amministrazione del 2017, di cui ne ho fatto orgogliosamente parte fino al 2019, quando l’ho ripudiata, nonostante fosse stata eletta per eliminare o almeno ridurre i consorzi (CAM, SEGEN etc), è riuscito, ancora prima del Governo Meloni che prometteva mari e monti prima di salire al potere per rimangiarsi sistematicamente tutto, a crearne uno nuovo di consorzio, dopo solo 2 anni e mezzo dalle elezioni, il BIM Liri-Garigliano.

Ad oggi, a 4 anni di distanza, di questo BIM abbiamo solo una pagina internet http://www.consorziobimaq.it prima di contenuti (c’è un unico documento datato maggio 2021, la convocazione di un’assemblea). Non ci sono notizie di nessun genere, bilanci, spese di personale, spese per consulenti e collaboratori, gare etc. Niente di niente ad eccezione di un ricorso ad un decreto ministeriale. O non fa niente, o non pubblica niente.

Ne avevo parlato in 2 articoli nel febbraio del 2020 che trovate qui https://www.balsorano.org/2020/02/consorzio-piu-consorzio-meno-prima-parte/ e qui https://www.balsorano.org/2020/02/consorzio-piu-consorzio-meno-ultima-parte/ poco prima di aver “regalato” i propri diritti al Consorzio BIM, istituito nel giugno del 2020.

Comunque è notizia la recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite, la n. 7175 del 18.03.2024, che trovate qui.

La Cassazione fa un breve riassunto delle imposizioni di legge, partendo da Regio Decreto n 1775/1933, per passare alla Legge 1377/1956, poi alla L. 925/1980 e infine alle leggi finanziarie a partire dal 2000.

In particolare, l’art. 28 della finanziaria per il 2001 ha introdotto le disposizioni “sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente: a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici; b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province. 10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

È chiaro che, per quanto riguarda i sovracanoni BIM (un indennizzo ai comuni montani per il prelievo e l’uso di acqua pubblica ad uso idroelettrico), nessuno obbliga un ente a creare alcun consorzio tant’è che la legge prevede che tale indennizzo è di spettanza anche ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite, mentre per quanto riguarda i rivieraschi (un indennizzo extra per i comuni in cui è situata l’opera di presa), non è previsto alcun consorzio.

Ma troppo forte era la volontà di crearne uno per nominarvi rappresentati che gestiranno anche i soldi che sono di spettanza del Comune di Balsorano, che dovrà mettersi in coda per aspettare il proprio turno, previa presentazione di apposito progetto di spesa ovvero di giustificazione all’uso (per aver regalato a terzi un diritto acquisito per Legge), quando invece li poteva continuare ad incassare ogni singolo anno senza dover chiedere permesso alcuno.

Comunque la Cassazione ha stabilito che gli importi sono dovuti indipendentemente da un accordo di riparto tra gli enti in quanto l’obbligazione discende direttamente dalla legge ed è determinabile avuto riguardo all’ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa.

Già con la sentenza del 1987, la n. 257, la stessa Cassazione aveva stabilito che “I sovracanoni che il Ministero delle finanze può stabilire – in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province – a carico del concessionario di una grande derivazione d’acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto della riserva di legge “ex” art. 23 Cost.; ma tale rispetto è garantito, Corte di Cassazione nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l’ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo»”.

Ancor prima, le Sezioni Unite con la sentenza 2017 del 1984 avevano stabilito che “L’art. 53 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici (sostituito dall’art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1377 e modificato dall’art. 1 terzo comma della legge 21 dicembre 1961 n. 1501) … conferisce all’amministrazione, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 23 della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 1982), il potere di imporre il suddetto sovracanone sul solo presupposto della attuale sussistenza della concessione di quella derivazione, e, quindi, anche nel caso in cui essa non venga utilizzata dal concessionario (nella specie, per mancata realizzazione dei relativi impianti)».

La più recente sentenza, Sezioni Unite n. 15491/2020 ha stabilito tra l’altro che non vi è discrezionalità nell’adozione dei provvedimenti di incasso dei sovracanoni in quanto previsti per legge “In tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche, a seguito delle modifiche normative successivamente introdotte all’art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 (dapprima con la l. n. 1377 del 1956 e poi con la l. n. 925 del 1980), la discrezionalità originariamente concessa all’amministrazione finanziaria in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell’energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è stata progressivamente ridotta, sino a fondare il relativo potere sul solo rilievo di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità” e ancora prima le Sezioni Unite n. 18827/2019 “In materia di determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, quando l’atto adottato dall’autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale”.

La conclusione recente delle sezioni unite è che “i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, avente causa nel corrispettivo dell’utilizzo dell’acqua derivata, potevanoessere tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti «sovracanoni», previsti in due tipologie diverse: a) il sovracanone B.I.M., afferente ai Bacini Imbriferi Montani, originariamente previsto dall’art. 52 r.d. 1775/33, e poi regolato dall’art. 1 comma 8 L. 959/53, norma quest’ultima istituiva dei predetti Bacini, che disciplinava la citata prestazione patrimoniale, dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi B.I.M. o comunque degli enti ricompresi nei bacini; b) il sovracanone per i Comuni rivieraschi, vale a dire quelli compresi lungo il corso d’acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, previsto dall’art. 53 RD 1775/33, il quale disponeva che qualora l’energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 Km dal territorio degli stessi,  … avendo il suddetto sovracanone finalità di ristoro della ricchezza persa a causa della sottrazione dell’uso dell’acqua pubblica per gli usi della popolazione locale e dei danni arrecati all’ambiente naturale in conseguenza dell’attuazione della derivazione.
La legge 1377/1956, pur mantenendo la facoltà di attribuzione del sovracanone, ha eliminato la condizione del trasporto dell’energia e stabilito un tetto massimo della misura del sovracanone per unità di potenza nominale.
La successiva norma dell’art. 2 del D.lgs. 925/1980 ha disposto che i sovracanoni di cui al tipo sopra descritto (sub b) siano dovuti in misura fissa, per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa, e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiarie del sovracanone, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
L’obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. rivieraschi, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all’ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all’amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale.
Ne consegue che la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell’Amministrazione finanziaria e può essere effettuata, avuto riguardo alla normativa vigente ratione temporis (essendo in discussione l’omesso versamento di sovracanone dovuto a Comuni rivieraschi e alle rispettive Province, per l’anno 2014), direttamente dall’Ente creditore …”.

Quindi riassumendo:

  • l’ente creditore è il Comune sia per il BIM sia per i rivieraschi indipendentemente da qualsiasi accordo di riparto tra gli enti;
  • anche in presenza di un Consorzio, le quote dei sovracanoni BIM di spettanza dei comuni “non consorziati“, sono intatte e incassate da questi ultimi;
  • i canoni per i rivieraschi sono incassati dai comuni senza alcuna intermediazione (ergo senza consorzi di alcun genere);
  • il sovracanone è imposto per legge sulla sussistenza della concessione di derivazione (anche se non utilizzata dal concessionario);
  • non vi è alcuna discrezionalità sui canoni essendo un’imposizione prevista per legge, solo l’importo può variare ovviamente se ad esempio vengono realizzate nuove centrali (ovvero i concessionari sono obbligati a pagare i canoni ai comuni senza che questi facciano alcuna richiesta di liquidazione).

Quindi a cosa è servito entrare nel BIM se non ad ingannare i cittadini promettendo loro incassi miliardari, tanto da stimare per ogni comune incassi decuplicati (a Balsorano erano stimati circa 350 mila euro l’anno a fronte dei 35 mila attuali, poi saliti a 50 quando il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di sostituto del responsabile per poi, al passaggio di consegna, vedere tutto abbandonato), che una volta “acquisito” il Comune, sono stati ridimensionati mostruosamente, pur sapendo che molti comuni (vedi Tagliacozzo recentemente) continuano a incassare per proprio conto notevoli somme anche incrementate da conguagli, anche se non è ancora consorziato, se non ad appagare nuove poltrone che tratterranno nelle proprie casse le somme di spettanza comunale, somme che poi il comune povrà chiedere cortesemente indietro, quando dopo anni scatterà il proprio turno, previa giustificazione valida, dopo ovviamente aver sottratto tutte le spese necessarie per mantenere in vita il consorzio, spese che non avrebbe mai avuto se non si fosse mai consorziato.

La cosa che fa più rabbia è che bastava seguire le richieste di pagamento inviate nel 2019, che oggi la Cassazione riconosce come dovute per imposizione di Legge, ma che evidentemente qualcuno ha deciso di ignorare, per passare la palla ad un Consorzio che, pur avendo un unico compito, è sostanzialmente fermo con le quattro frecce messe.

Il tutto doveva portare ad un’elezione che non ha dato l’esito sperato, ma che di fatto ha “svenduto” oltre al servizio gestione rifiuti, i sovraccanoni BIM e rivieraschi e in futuro, chi sa cos’altro.

Comunque, sempre i miei più vividi complimenti a coloro che dovrebbero amministrare nel migliore dei modi il nostro comune, che invero dimostrano ogni volta la propria incompetenza.

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