Mi segnalano, più persone, diverse anomalie riferite al concorso per 1 posto (scaricalo qui ▽) (in realtà saranno 3) di istruttore contabile/amministrativo categoria C – Posizione Economica C1 a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Balsorano.
Onestamente ci ho dato poco peso perché non credevo in quello che mi dicevano, non avendo letto il bando di concorso. Infatti la mia prima risposta è stata “se è vero il concorso è nullo“.
La prima anomalia
riguarda la presenza di due consiglieri comunali di maggioranza (scarica qui i candidati ammessi ▽) tra i “papabili”. Forse non ci sarà alcuna incompatibilità con il segretario comunale, ma resta il fatto che questo abbia avuto, e ha, continui rapporti “professionali” con i due consiglieri comunali che tra l’altro lo hanno scelto come segretario comunale (un concorso non deve dare alibi di imparzialità).
Diranno che neanche si parlano 😆 , ma non può non esserci una certa reverenza, e resta assolutamente inopportuno che un segretario comunale faccia anche il Presidente della Commissione del concorso nel quale partecipano due suoi consiglieri comunali di maggioranza.
E chiunque dica che il segretario è un soggetto “imparziale”, non conosce il segretario Falcone che tutto è tranne che imparziale. È e resta fedele sempre nei confronti di chi lo ha scelto ai quali, oggi, come ieri, darà inevitabilmente un occhio di riguardo (anche rischiando in prima persona).
Ma questa era l’amministrazione che si doveva distinguere dalle altre. Evidentemente si distingue per il solo fatto che i suoi componenti sono diventati arroganti quasi quanto il segretario comunale, persona che gode di una reputazione che non auguro a nessuno. Ma come ho detto, fa maledettamente comodo avere un simile personaggio.
La seconda è più evidente anomalia
riguarda i requisiti specifici scelti in comune accordo con il segretario a meno che sia stato libero di decidere.
Infatti al punto 3 del concorso ▽ il segretario comunale scrive
È richiesto, quale requisito indispensabile, a pena di esclusione, il possesso di laurea magistrale in:
- economia;
- giurisprudenza;
- scienze politiche.”
Le anomalie sono più che evidenti.
Innanzitutto se fai un bando per istruttore contabile/amministrativo ti apri ad un ventaglio di ruoli che vanno dall’ufficio anagrafe all’ufficio tecnico, tutti di media complessità.
Quindi non si capisce per quale motivo, proprio in funzione di un ruolo che non è di elevata professionalità, si richiedano titoli di elevata professionalità.
Ma non è tutto.
Perché, ad esempio, un ingegnere civile o un laureato in lettere (potete fare altre decine di esempi) non può partecipare ad un bando per un istruttore amministrativo che richiede un titolo nettamente inferiore? Ma soprattutto, perché per i concorsi a tempo determinato di figure identiche (istruttore contabile/amministrativo C1) hanno richiesto solo il diploma di scuola media secondaria concedendo 0 (zero) punti per chi era in possesso di qualsiasi tipo di laurea?
Mi verrebbe da dire perché i concorsi precedenti a tempo determinato erano scelti a seguito di un semplice colloquio, molto più semplice da gestire a differenza di quest’ultimo, ma non vorrei aver colpito nel segno.
E credo, anzi nessuno potrà escluderlo, che il segretario avrà un occhio di riguardo anche su coloro che hanno già “vinto” il precedente concorso, quello per colloquio.
Infatti è bene notare la seconda e più evidente anomalia, che rende forse illegittima tutta la procedura, che viola non una, ma più normative.
Tutte le normative violate
La prima è il CCNL del 31.03.1999 ▽ in relazione ai profili professionali.
Infatti nella declaratoria dei profili professionali ccnl 31.03.1999 si specifica
- “CATEGORIA C
- Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
- CATEGORIA D
- Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;“
- Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
Questo vuol dire semplicemente due cose:
- la prima è che per la categoria C basta il semplice diploma di scuola media secondaria;
- la seconda è che anche se si fosse alla ricerca di una categoria D, basterebbe la semplice laurea breve (triennale) o il vecchio diploma di laurea (e non di una laurea magistrale, che al massimo può assegnare ulteriori punteggi).
La seconda è che probabilmente va contro il “Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.” approvato con delibera di Giunta Comunale n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 che disciplina anche le modalità di assunzioni, documento che il sottoscritto ha richiesto nel marzo 2020 e che il segretario non ha mai voluto consegnare, e se lo tiene nascosto, qualche motivo dovrà pure esserci.
Anche le nuove recenti direttive emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la Direttiva n. 3 del 2018 ▽ ad oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali”, al paragrafo 3 dichiara “I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità del concorso, che è di selezionare i candidati migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione alla domanda e all’offerta, ovvero in relazione, da un lato, al profilo messo a bando e, dall’altro, al prevedibile numero di potenziali candidati. Di conseguenza, per profili elevati sarà ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, adeguatamente documentata, se è probabile che vi sia un numero adeguato di candidati che la possiedano… Per elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell’area o categoria non dirigenziale, secondo l’ordinamento professionale del comparto, è dunque possibile elevare i requisiti di accesso al punto da prevedere, tra i requisiti di ammissione, il dottorato di ricerca … Naturalmente, deve trattarsi di profili particolarmente qualificati o specialistici, per i quali un simile requisito sia ragionevole”.
Un profilo di istruttore contabile/amministrativo non è neanche lontanamente un profilo di elevata professionalità tale da richiedere un titolo di studio specifico di elevata professionalità.
Ancora prima le “Norme generali per l’accesso ai concorsi” specificavano che
- “Per l’accesso dall’esterno alla qualifica funzionale di Funzionario e’ richiesto il diploma di laurea nonché’ la prescritta abilitazione ove i posti a concorso comportino una specifica prestazione professionale.
- Per l’accesso dall’esterno alla qualifica funzionale di Istruttore direttivo e’ richiesto il possesso del diploma di laurea.
- Per l’accesso dall’esterno alla qualifica funzionale di Istruttore e’ richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado”.
Anche a livello giuridico
numerose sono le sentenze che hanno reso le graduatorie illegittime.
L’ultima in ordine di tempo è la sentenza n. 6972/2019 il Consiglio di Stato ▽ ha ritenuto sproporzionato richiedere titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea (in modo particolare, il Master di II livello di durata biennale) con conseguente illegittimità dell’esclusione della possibilità di partecipare al concorso (e qui parliamo di un concorso per la categoria D).
“In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n.2098)”.
Quindi in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo in considerazione la professionalità e la preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, pena l’illegittimità dei requisiti di partecipazione eccessivi e sproporzionati.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale “lex specialis” della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall’Amministrazione, purché non siano contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità e della inutilità. Tra l’altro qui la scelta del titolo di studio non è, “ufficialmente”, della giunta, ma del segretario.
Così anche il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 11 gennaio 2011, n. 19 ha stabilito che “Essendo il concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, l’accesso al concorso può anche essere condizionato al possesso di ulteriori requisiti oltre quelli fissati dalla legge, purché l’assunzione nell’amministrazione pubblica non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso. In definitiva, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione che bandisce il concorso la fissazione dei requisiti di partecipazione, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito“.
O ancora prima, il T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 3 marzo 2009, n. 430 ha stabilito che “Il titolo di studio rappresenta uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione ai pubblici concorsi, e, relativamente ad esso (cioè in relazione all’individuazione del titolo idoneo per l’accesso ad una determinata qualifica) la pubblica amministrazione, come è giusto e ragionevole che sia, gode di un’ampia discrezionalità, che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta (Cons. Stato Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6041)“.
È chiaro che l’eccessiva gravosità dei criteri di selezione stabiliti per l’accesso al concorso, pur in considerazione del fatto che per tali profili è sufficiente il possesso del diploma di scuola media superiore, rende ingiustificata la richiesta di ulteriori requisti (laurea addirittura magistrale).
Nulla è fatto senza motivo.
Chiaro l’intento di limitare al minor numero di candidati per abbreviare l’assuzione dei 3 posti messi in organico (prima delle elezioni), il tutto con la presenza tra gli altri di due consiglieri comunali di maggioranza.
Inoltre si continua a non fare i bandi per quelle categorie assolutamente indispensabili, quali quelle dirigenziali di categoria D (posizioni apicali anche non dirigenziali vista la dimensione contenuta del Comune, come quella per l’anagrafe e per l’ufficio ragionaria), posti che il segretario non vuole mettere al bando per due semplici motivi:
- giustifica la sua esistenza all’interno dell’amministrazione, firmando tutto ciò che è fisicamente possibile firmare (e intendo ogni cosa), con la benevolanza dell’amministrazione e dei suoi componenti, anche quelli che sono in graduatoria;
- arricchisce il segretario comunale che a seguito di queste firme (e relative responsabilità) percepisce per entrambi i ruoli ulteriori indennità tali da portarlo a reggiungere per poche ore alla settimana un compenso lordo di 36.583,54 € (di cui oltre 4.000 per i ruoli che non vuole cedere).
Ormai con questo segretario, non mi stupisco di nulla, tutto è possibile.
Sono sempre più schifato da questa amministrazione e dall’arroganza che permea in quell’edificio.
Chi si reputava diverso dagli altri, ha dato la dimostrazione di essere pure peggio visto che se qualcuno ha osato oltre 10 anni fa criticare quel concorso per i vigili, oggi dovrebbe gridare allo scandalo per questo tirato su da un segretario comunale fatto per limitare il numero dei partecipanti (visti anche i consiglieri comunali interessati).
Evidentemente “chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”.
Chi farà ricorso, avrà tutto il mio supporto morale.
Solo una parola a conclusione, vergognoso.
Aggiornamento del 20.04.2022
Interessante sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2849/2022) secondo la quale “Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa.”
Ora un consigliere comunale di maggioranza, anche se e bene ribadirlo a livello normativo non c’è distinzione alcuna tra maggioranza e minoranza avendo entrambi gli stessi identici diritti e dispiace che alcuni consiglieri non lo abbiano ancora capito dopo 5 anni (forse abituati al fatto che nel nostro comune ai consiglieri di minoranza è riservato solo ostruzionismo), per esperienza diretta hanno rapporti abituali con il segretario comunale tali da ingenerare il sospetto che gli stessi siano valutati non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore.
La stessa incompatibilità potrebbe sussistere anche tra coloro che già sono “vincitori” di concorso e che quindi lavorano all’interno di quel comune in stretti rapporti con lo stesso segretario comunale, che ricordo è presidente della commissione e colui che ha nominato gli altri 3 membri della commissione, con il quale hanno inevitabilmente abitualità di rapporti tale da discriminare tutti gli altri partecipanti che inevitabilmente non hanno gli stessi rapporti, personali e/o lavorativi non occasionali con il segretario.
Eppure sarebbe bastato non far presiedere dal segretario comunale l’ennesimo concorso “anomalo”, ma evidentemente gli accordi erano altri.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 062.04.2022 alle ore 07:50.
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