900 milioni per il nuovo Conto Termico

Di 10 Agosto, 2016 0 0
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Conto Termico 150 Il Gse (Gestore servizi energetici) ha pubblicato le regole per l’accesso ai 900 milioni di € (700 per i privati e imprese e 200 per la Pubblica Amministrazione) relative al nuovo Conto Termico in versione 2.0 disciplinato dal decreto del 16 febbraio 2016 ed è entrato in vigore il 31 maggio.

Si tratta di un meccanismo d’incentivazione che consente di riqualificare gli edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Possono accedere agli incentivi le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati (intesi, per esempio, come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario).

Già dal 1 agosto le Pubbliche amministrazioni possono già accedere alla procedura di prenotazione degli incentivi attraverso il portaltermico, ovvero l’applicazione internet attivata per l’occasione. Le imprese e i privati possono invece presentare la richiesta di incentivi entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.

Le modalità di accesso sono:

  • l’accesso diretto (per gli interventi realizzati dalle P.A. e dai soggetti privati);
  • e la prenotazione (per gli interventi ancora da realizzare da parte delle p.a. e delle Esco (energy service company).

Per gli interventi realizzati dalla pubblica amministrazione è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 5 mila euro. Nel caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, è prevista l’erogazione dell’incentivo in due rate, una di acconto al momento di comunicazione dell’avvio dei lavori e il saldo alla conclusione dei lavori, a seguito della istanza di accesso diretto post prenotazione.

L’importo della rata in acconto sarà pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell’incentivo è di due anni, sarà pari ai 2/5 del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell’incentivo è di cinque anni. La richiesta di incentivo tramite prenotazione consentirà alle p.a. di ricevere entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda contratto un primo acconto.
A conclusione dei lavori, entro 60 giorni, il Gse erogherà in un’unica rata a saldo la parte residua dell’incentivo. Le p.a. potranno richiedere un acconto nel caso in cui siano in possesso di una diagnosi energetica, di un contratto di prestazione energetica stipulato con una «Esco», di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori.

Come detto le Pubbliche Amministrazioni dal 1° agosto, accedono alla procedura di prenotazione degli incentivi attraverso il portaltermico. La richiesta di incentivo tramite prenotazione consentirà alle p.a. di ricevere entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda-contratto un primo acconto. A conclusione dei lavori, entro 60 giorni, il Gse erogherà in un’unica rata a saldo la parte residua dell’incentivo. Inoltre possono richiedere un acconto nel caso in cui siano in possesso di una diagnosi energetica, di un contratto di prestazione energetica stipulato con una Esco o di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori.

Invece i privati (ovvero il soggetto responsabile), a seguito della conclusione dell’intervento, devono presentare la richiesta di concessione degli incentivi al Gse, sempre attraverso il portaltermico, a pena di esclusione, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, che non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. Per l’accertamento del rispetto della suddetta tempistica non possono essere presi in considerazione i pagamenti relativi alle prestazioni professionali.

La data di presentazione della richiesta è quella indicata nella ricevuta rilasciata dal portaltermico al termine della procedura informatica di invio dell’istanza.

Il Conto termico finanzia interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, l’ installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. Finanzia inoltre la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a maggior efficienza, e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling e per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Grazie alla riforma, è possibile agevolare la trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», la sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. È infine finanziabile la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

L’ammontare dell’incentivo erogato non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute e ammesse). È previsto anche un contributo del 100% delle spese per la Diagnosi energetica e per l’attestato di prestazione energetica (Ape) per le p.a..

Inoltre è stato chiarito che l’attestato di prestazione energetica (il cosiddetto Ape) ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio. Ma a seguito di significativi interventi di riqualificazione energetica che modifica no la classe energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare, l’Ape deve essere aggiornato qualora vi fosse la necessità di utilizzarlo in un contratto di compravendita, nella stipula di nuovi contratti di locazione o quando si tratta di edifici pubblici.

Inoltre nella stessa nota i tecnici del Mise hanno fornito ulteriori chiarimenti sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Solo nel caso in cui l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dismesso può mancare il certificato. Infine il rapporto di efficienza energetica va registrato nel catasto regionale degli impianti termici ivi compreso il libretto di impianto e dei relativi allegati.

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