Continua dal precedente articolo.
Le penali automatiche che il CAM ignora
E passiamo alla seconda ed altrettanto interessante parte dell’articolo sui “malcostumi” del CAM, ovviamente il tutto in piena complicità con gli amministratori comunali.
L’allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR relativo al regolamento del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), ha introdotto all’articolo 18, del titolo 5, gli “Standard specifici” per il rafforzamento delle tutele per l’utenza, che si riportano di seguito:
“Al fine di definire gli standard specifici relativi al rafforzamento delle tutele per l’utenza, si fa riferimento ai seguenti indicatori:
- indicatore SR: “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura”;
- indicatore SP: “Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile”.
[…] Ai fini della verifica del rispetto degli standard relativi agli indicatori SR e SP, ciascun gestore individua puntualmente le utenze interessate da mancato rispetto dei medesimi, tramite l’apposito registro di cui al precedente comma 14.1.
Il mancato rispetto di uno standard specifico implica il riconoscimento di un indennizzo automatico all’utenza, calcolato applicando le medesime regole previste dal Titolo X della RQSII.
Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi gestionali per gestire l’automatismo dell’indennizzo, il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2023.”
La quantificazione della penale, è descritta nella nuova carta del servizio idrico integrato del CAM S.p.A. approvata dal C.d.G. del CAM S.p.A con deliberazione n. 87 del 09.12.2022, specificatamente al capitolo 14 “indennizzi”, paragrafo 14.1 “standard specifici di qualità contrattuale del SII”, dove dichiara “Le prestazioni erogate dal Gestore, in coerenza con le norme vigenti in materia e con il Testo integrato RQSII approvato dall’AEEGSI, sono soggette a due tipologie standard:
- Standard generale: livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;
- Standard specifico: livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente.”
Qui di seguito si riporta l’elenco completo delle penali
Vista l’inefficienza ormai conclamata del CAM, è molto probabile che moltissime utenze abbiano da tempo maturato il diritto ad un rimborso per il mancato rispetto degli standard previsti dalla normativa.
A titolo di esempio, il regolamento prevede che prima di procedere alla lettura, sia obbligatorio (dal 1/1/2023) un preavviso di almeno 48 ore. In caso di violazione di questo termine, l’utente ha diritto ad una penale da applicare alla prima bolletta di 30,00€.
E ancora, in ogni anno il Gestore effettua almeno due tentativi di lettura del contatore con propri incaricati utente, assicurando un intervallo di lettura non inferiore a 150 giorni solari in caso di due letture annuali e di 90 giorni in caso di tre letture annuali. In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare una nota cartacea informativa sull’impossibilità della lettura e sulle modalità di autolettura. Anche in questo caso, la violazione del numero minimo di tentativi di lettura del contatore (almeno 2 volte l’anno), comporta una penale da addebitare al gestore di 30,00 €.
Così oltre ad incorrere a evidenti problemi di stralcio dei credici, sarebbe soggetta, qualora non sia riuscita a fare un tentativo di lettura nei primi 6 mesi, ad una penale di 60,00 euro qualora l’utente non abbia ricevuto alcun preavviso di lettura, né alcun tentativo di lettura.
Ovviamente il CAM si è guardato bene dall’applicare agli utenti tali indennizzi che ricordo dovrebbero essere automatici.
Ricordo che le penali “automatiche” sono stabilite all’art. 72 comma 2 dell’Allegato A della delibera dell’Autorità del 23 dicembre 2015 – 655/2015/R/idr, che descrive i casi di indennizzo automatico
- 72.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 67, comma 67.1, il gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro;
- 72.2 L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma 72.1, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all’Articolo 26, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base,
e sono esclusi nei seguenti previsti all’articolo seguente (73), casi di esclusione e sospensione del diritto all’indennizzo automatico
- 73.1 Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
- a) qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle cause di cui all’Articolo 71, comma 71.1, lettere a) (cause di forza maggiore) e b) (cause imputabili all’utente finale compresa l’inaccessibilità contatore), entrambe da documentare da parte del gestore;
- b) nel caso in cui all’utente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- c) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente finale perché non contengono le informazioni minime previste nel presente RQSII.
- 73.2 Il gestore, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
Per una questione di correttezza, sarebbe quindi giusto a questo punto chiedere l’applicazione delle penali.
Per fare ciò vi allego un modulo che potete utilizzare a tale scopo.
I costi della depurazione nei casi di impossibilità materiale di usufruirne
E qui arriviamo al terzo ed ultimo argomento. Il pagamento dei servizi non erogati, esattamente come succede per il famoso centro di raccolta della Segen, mai attivo ma in grado di generare spese che benché fittizie, sono state regolarmente pagate.
Mi è capitato di controllare solo recentemente una fattura di un contatore posto in un immobile di campagna per il quale il CAM addebita le spese per la depurazione, ma non per la fognatura.
Il SII ovvero il Servizio idrico integrato, ovvero il complesso di opere che comprende:
- la captazione dell’acqua: prelievo dell’acqua dalle fonti naturali.
- la potabilizzazione: trattamento dell’acqua per renderla adatta al consumo umano.
- la distribuzione: trasporto dell’acqua potabile alle utenze.
- la raccolta delle acque reflue: convogliamento delle acque usate attraverso la rete fognaria.
- la depurazione: trattamento delle acque reflue per rimuovere inquinanti e restituirle all’ambiente in modo sicuro.
Ho voluto evidenziare le ultime due fasi, la raccolta delle acque reflue attraverso la rete fognaria e la depurazione delle acque reflue, quest’ultima che avviene a valle delle precedenti.
Concetto essenziale è che l’obbligo di pagamento è legato alla fruizione effettiva dei servizi.
A tutti gli effetti esistono solo 2 ipotesi:
- obbligo di pagamento della rete fognaria e della depurazione;
- obbligo di pagamento della rete fognaria.
Non esiste in alcun modo la possibilità di pagare esclusivamente la sola depurazione è la motivazione è semplicemente logica, oltreché giuridica, come vedrete tra poco.
Infatti il sistema di depurazione è direttamente collegato alla rete fognaria che l’alimenta. Logica vuole che se io sono impossibilitato ad utilizzare la rete fognaria, la conseguenza è che non posso fisicamente usufruire della depurazione.
Cosa legittima questa scelta?
Onestamente non ho trovato riferimenti normativi.
Infatti il Regolamento di utenza del servizio idrico integrato, in particolare:
- l’art. 30 – disciplina economica con l’utenza, paragrafo 30.1 Tariffa per oneri di fognatura e depurazione, si riporta “Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuti derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli Utenti al CAM S.p.A. … la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti ubicati in zone servite da rete fognaria ancorché non allacciati alla stessa …”
- l’art. 30.5 – richiesta di esenzione della tariffa di fognatura e depurazione che riporta “La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli Utenti nel caso in cui la fognatura sia provvista di impianti centralizzati di depurazione attivi (Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale).
La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli Utenti nel caso in cui la zona sia servita da pubblica fognatura (come definita dall’art. 5.2 del presente Regolamento).
La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione … dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici del CAM S.p.A. il quale provvederà all’invio della domanda di esonero presso l’EGAto (ex Ente d’Ambito Marsicano).”
… premesso che l’art. 5.2 non è ivi presente, non contempla in alcuna parte la possibilità di pagare esclusivamente la depurazione, mentre prevede la possibilità di pagare esclusivamente la fognatura (ad esempio nel caso sia mancante la depurazione o questa sia non funzionante), anche se quest’ultima (tariffa fognatura) non sempre è dovuta.
Secondo la normativa Regionale, per le acque domestiche esiste obbligo allaccio in fogna entro 1 anno dalla realizzazione di rete fognaria a distanza ≤ 200 metri dai confini di proprietà.
Gli altri soggetti sottoposti all’obbligo sono quelli assimilabili alle utenze domestiche, urbane (provenienti da agglomerati urbani), industriali e assimilabili alle industriali.
Chiaro che nel dettato normativo non vi è alcun obbligo per gli altri soggetti non espressamente individuati, primi tra tutti allacci per immobili privi di connotazione residenziale, domestica o di natura assimilabile.
Pertanto è irrazionale la tariffa per la depurazione per immobili ubicati in zone non servite dalla pubblica rete fognaria e/o da impianto di depurazione, ovvero qualora sia ‘tecnicamente allacciabile’ in quanto l’allaccio alla pubblica fognatura si presenta particolarmente oneroso/antieconomico, ovvero qualora l’immobile non sia residenziale, né industriale, né commerciale, né assimilabile a nessuna delle categorie precedenti, ovvero qualora sia sprovvisto di impianti igienici sanitari ovvero di qualunque forma di abitabilità.
Di seguito due sentenze che legittimano le richieste di rimborso:
- Sentenza n. 7947 della Corte di Cassazione Civile, Sez III, del 20.04.2020, che si riporta parzialmente, “In tema di trattamento delle acque e prestazione del servizio, va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione … ribadendone la conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione; la Suprema Corte chiarisce inoltre che alla fattispecie sotto giudizio non può che assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio per qualsivoglia motivo facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.
In sostanza, secondo il ragionamento fatto proprio dalla Corte costituzionale, a cui la sentenza in commento aderisce, la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, seppur determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova la propria fonte nel contratto di utenza, non già in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente; ne consegue che è da considerarsi irragionevole l’imposizione all’utente dell’obbligo del pagamento della quota, riferita alla componente della tariffa per la depurazione, anche in mancanza della controprestazione.
Da quanto precede deriva incontrovertibilmente che, per legge e per statuizione della Consulta, la tariffa di depurazione ha natura di corrispettivo ed è pacifico che la corrispettività coincida con la nozione di sinallagmaticità, la quale si sostanzia nel nesso di interdipendenza tra le prestazioni: in altre parole, il pagamento del corrispettivo trova la sua ragione fondante nel servizio di depurazione ricevuto.”
- Sentenza n. 1988 della Corte di Cassazione Civile Sez. II del 29.01.2020, che si riporta parzialmente “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e ss., ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modificazioni apportate dalla L. n. 179 del 2002, art. 28), la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell’ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Cass., Sez. 5, n. 9500 del 18/04/2018; Cass., Sez. 3, n. 14042 del 04/06/2013); ne deriva ancora che, qualora l’utente abbia pagato indebitamente la quota afferente il servizio di depurazione delle acque, per non essere stato svolto il detto servizio, egli ha diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.. Il diritto alla ripetizione dell’indebito è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24051 del 26/09/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 3, n. 7749 del 19/04/2016).
È vero – come sostiene il ricorrente – che i canoni dovuti al Comune dall’utente per il servizio di deputazione hanno carattere periodico, dovendosi pagare periodicamente anno per anno, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4; ma tale constatazione non rileva nella presente causa.
Infatti, oggetto della presente controversia non è il debito dell’utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l’utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni.
Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione, e non a rate. Pertanto, il diritto dell’utente alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti”.
Sperando di aver resi partecipi di quelli che sono i diritti degli utenti, vi lascio con il modulo per richiedere il rimborso che ricordo copre un periodo di 10 anni.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 01.08.2024 alle ore 07.00
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