Multe autovelox illegittime. Si può chiedere il rimborso? (e cenni sulla riforma)

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Non è facile rispondere a questa domanda. Generalmente il Codice della Strada, in particolare gli artt. 203 e 204-bis, si basa sul principio che vede il pagamento della sanzione come un’ammissione implicita della responsabilità.

Tuttavia la Sentenza della Cassazione n. 10505/2024, depositata lo scorso 18 aprile, ha sconquassato letteralmente il sistema messo in piedi, più per lucrare, che per fare sicurezza stradale.

Quello che sembra non dare alcuna possibilità in tal senso, è il caso che vede il pagamento nella misura ridotta (ovvero il minimo di quanto stabilito dalla norma), così come anche la riduzione del 30% prevista dall’art. 202, essendo norme speciali che derogano le norme generali. Tale pagamento infatti è assimilato ad un vero e proprio versamento volontario che serve a ridurre le controversie di fronte ai giudici e ai tribunali amministrativi.

In poche parole, il pagamento in misura ridotta implica un’ammissione di colpevolezza e quindi l’accettazione implicita del verbale. Tale facoltà infatti è sostanzialmente una transazione che contiene benefici per entrambi i soggetti in quanto permette al cittadino di pagare un importo ridotto e all’amministrazione di incassare immediatamente, portando a definizione la violazione che non può essere più messa in discussione.

Ovviamente nulla è precluso qualora si è ancora in tempo a proporre ricorso, 30 giorni se presentato al Giudice di Pace e 60 giorni se presentato al Prefetto, ricordando che, anche la decurtazione dei punti è sospesa se si procede al ricorso fino alla sua definizione.

Fatto diverso invece potrebbe verificarsi nel caso si sia pagata un’ordinanza o un’ingiunzione di pagamento, per i quali potrebbero essere applicabili il risarcimento per fatto illecito, che si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Ovviamente è una possibilità, anche se il pagamento resta un’ammissione di colpa e diventa un’oblazione difficilmente restituibile.

Altro caso per il quale è possibile chiedere l’annullamento del verbale, più probabile del precedente, è quello che vede comunque decorsi i giorni per il ricorso (60 giorni) e contestualmente non si è proceduto al pagamento della multa.

La prima procedura da fare, in entrambi i casi, è presentare istanza di annullamento del verbale e qualora pagato, il rimborso, al Comune che ha emesso il verbale adducendo tra le motivazioni che è stato emesso da un autovelox illegale.

Qualora la multa non è stata pagata e il Comune l’ha convertita, tramite agente di riscossione, in cartella esattoriale, sarà necessario impugnare la cartella dinanzi al Giudice di Pace competente ma bisogna ricordare che i termini di scadenza sono inferiori, ovvero appena trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Ovviamente, sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale esperto in materia per vedere la concreta possibilità di vedersi restituire i soldi versati per sanzioni emesse utilizzando strumentazione non a norma, considerando le seguenti statistiche:

  • impossibile il rimborso qualora si è ricorsi al pagamento in misura ridotta;
  • possibile qualora si è pagata la sanzione per intero o maggiorata;
  • probabile qualora siano decorsi comunque i termini per il ricorso ma non si è pagata la sanzione, anche se questa si è convertita in cartella esattoriale;
  • certa qualora si è nei termini di produrre ricorso (30 giorni dalla ricezione se presentata al Giudice di Pace o 60 se inviato alla Prefettura, anche se nel caso dell’Aquila, questa ha dimostrato più volte di essere estremamente di parte).

La riforma degli autovelox

Il cosiddetto decreto autovelox, previsto dalla riforma del Codice della strada del 2010, la legge 120/2010 del 29 luglio 2010, prende luce dopo quasi 14 anni. Entrerà in vigore da mercoledì 12 giugno e concede 12 mesi ai comuni per disinstallare gli autovelox che non rispettano le condizioni previste.

Questi i nodi principali della riforma:

  • Valutazione: sulle strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, le postazioni potranno essere collocate solo “nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza provinciale permanente. Finisce quindi la libertà dei comuni di installare gli autovelox in qualunque posto senza alcuna motivazione (o con motivazioni generiche senza dati di supporto). E’ bene precisare però che l’autorizzazione della conferenza provinciale, sulla strada extraurbana secondaria, era necessaria anche con le precedenti regole. Comunque la commissione dovrà (e doveva) valutare le reali necessità dell’autovelox sulla base di precise condizioni:
    • elevato livello di incidentalità derivante dalla velocità nel quinquennio precedente;
    • documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;
    • presenza di velocità operative dei veicoli mediamente superiori rispetto ai limiti consentiti.

    Tali condizioni si applicano alle strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane per le quali è necessaria una specifica valutazione che dovrà essere consultabile e dovrà tener conto della presenza di elevata incidentalità (che sia nettamente divergente dalla media dei sinistri nello stesso territorio), basata su uno storico degli ultimi 5 anni, nei quali dovrà analizzarne cause e tipologie. Inoltre dovrà indicare in maniera precisa i tratti di strada interessati.
    Infine è vietato l’utilizzo degli stessi qualora il limite di velocità sia eccessivamente ridotto (oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal codice per quel tipo di strada) e sono vietati se il limite è inferiore a 50 km/h.

  • Segnaletica: tra il segnale che impone il limite di velocità per le strade extraurbane secondare e il dispositivo dovrà esservi almeno 1 km, almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e almeno 75 metri sulle altre strade mentre tra due diversi dispositivi dovranno esservi almeno 4 chilometri sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e un km sulle altre strade. Quindi entrambi i cartelli fissi che oggi impropriamente utilizzano i vigili per segnalare la presenza dell’autovelox, perché quelli mobili “cadevano”, non sono più utilizzabili neanche qualora ne venga autorizzato l’utilizzo dalla commissione provinciale (improbabile visto il tasso di incidentabilità reale). Quindi oltre alla segnaletica di prossimità, dovrà essere collocata nuova segnaletica ad una distanza di almeno 1 km.
  • Solo spese postali e di verifica: le multe non possono contenere spese diverse da quelle necessarie per l’individuazione del trasgressore tramite l’accesso alle banche dati (un costo estremamente ridotto perché equamente distribuito su tutti i verbali emessi) e ovviamente le spese postali.
  • Tetto al canone di noleggio: è risaputo che circa il 50% dei proventi delle sanzioni finisce alle società che noleggiano le apparecchiature. La riforma oltre a prevedere la possibilità di acquisto (sempre esistita), fissa un tetto alle spese di noleggio che dovrà essere rapportato al costo delle apparecchiature e al loro tempo di utilizzo (vuol dire che non sarà più giustificabile un canone di noleggio che superano eccessivamente il suo costo di acquisto, come avviene a Balsorano dove la ditta, a fronte di un costo di acquisto di circa 30/35 mila euro, ne incassava, tramite noleggio, circa 150 mila). Inoltre è vietato agganciare il canone di locazione o noleggio, al numero delle sanzioni.
  • Disponibilità delle apparecchiature: le apparecchiature dovranno essere sempre nella disponibilità e gestite dalle forze di polizia, a cui è riservata la validazione delle violazioni. È vietato quindi per il noleggiatore riprendersi, a fine servizio, l’autovelox per poi restituirlo il giorno del successivo servizio, come avviene dal 2019 essendo il noleggio, ben remunerato, ma limitato a due giorni a settimana ovvero i giorni di utilizzo previsto. Ai privati potranno essere affidate solo attività minori quali la stampa della documentazione fotografica, le statistiche sulle violazioni, la stampa e l’imbustamento dei verbali, attività di data entry su notifiche, pagamenti e ricorsi. Probabile quindi una riduzione dei verbali in considerazione del fatto che la verbalizzazione sarà compito esclusivo dei vigili, operazione abbastanza noiosa da essere esternalizzata.

Insomma, il servizio in essere violerebbe ripetutamente la nuova riforma, e non sarebbe riattivabile, non sussistendo le condizioni per il prosiego del servizio in considerazione dell’ultimo indice di incidentalità della Regione Abruzzo, datato 2022 (o anche l’ultimo quinquenno 2018-2022), che attribuisce al tratto di competenza comunale un basso indice di incidentabilità, a dimostrazione che quello installato dalla fine del 2019, è solo a fine di lucro.Toccherà solo aspettare se la finestra dei 12 mesi sarà utilizzata dalle “quote rosa” per dare il colpo di coda e cercare di sanzionare gli automobilisti che passeranno sul rettilineo alla folle velocità di 75 km/h, velocità rilevata da un autovelox usato illecitamente.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea, il 07.06.2024 alle 06:00

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