Non ho seguito la campagna elettorale di nessuno dei due schieramenti ma gli attuali amministratori ribadivano, da quel che mi riferivano, che loro, a differenza di chi li ha preceduti, non hanno fatto debiti fuori bilancio. E devo dire che fino a quando c’ero io, era vero. Ma c’è un prima e un dopo e lo spartiacque non può che non essere il Segretario Falcone, oggi venerato anche da alcuni suoi colleghi nonostante le ormai famose “sventure” presso la Corte di Conti.
Io ho sempre ribadito che la verità è un’altra. Non è che non li fanno, ma li nascondono e all’atto pratico del riconoscimento, li trattano come regolari impegni di spesa. E così è da quando l’attuale segretario ricopre anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario, ovvero dopo le mie dimissioni del 2019. E qui si spiega anche il livore contro il mio accesso al programma di contabilità che il TAR dell’Aquila ha arbitrariamente cancellato dal ricorso che mi vedeva contrapposto a “Roberto“.
Basta prendere alcune recenti determine prodotte, tra le centinaia tenute nascoste e le altre pubblicate quando ormai hanno smesso di produrre effetti.
Prendiamo ad esempio la determina n. 110 del 10.10.2022 che trovate qui. Con questa si impegnano e contestualmente si liquidano ben 7.295,60 euro all’Avv. Romiti per “Consulenza e assistenza legale in relazione alla situazione delle casette asismiche persistenti in zona “Urtelle” di Balsorano”.
Questo incarico però, strapagato forse per addolcirne e indirizzarne i contenuti, nasce con la delibera di giunta n. 8 del 11.02.2021 e veniva completato il 23.12.2021, data che corrisponde alla presentazione al protocollo del parere legale composto da 7 pagine (praticamente 1.000 euro a pagina), parere servito solo a sollevare il segretario comunale dal danno erariale che lui stesso aveva creato, per non aver prodotto i ruoli baracche per gli anni 2015 e 2016, andati inesorabilmente in prescrizione.
Il parere l’Avv. Romiti, ricordando quali parti erano ancora valide del R.D.L. del 1915 che regolamentava la concessione delle baracche asismiche, dopo aver discusso dell’impossibilità di applicare l’usucapione, si conclude con il giudizio sulla prescrizione che secondo l’avvocato non è più quinquennale (come lui stesso ammetteva in una riunione del 2018) ma decennale e basava il suo parere su una Sentenza della Cassazione del 1992 (la 12313 del 18.11.1992).
Tuttavia aveva convenientemente trascurato che la stessa Cassazione 10 anni dopo emanava una nuova sentenza nella quale assegnava alle occupazioni illegittime (sinu-titulo) la prescrizione quinquennale “Infatti, in casi come questo, di occupazione ritenuta illegittima di un immobile, trova applicazione l’art. 2947 c.c., come confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, sentenza n. 16564 del 25.11.2002, nella quale si legge che il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento di un bene che è stato oggetto di occupazione abusiva si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. Tale termine, precisa la Suprema Corte, inizia a decorrere dal primo giorno di occupazione, in quanto il diritto risarcitorio può essere esercitato giorno per giorno a partire dalla data dell’occupazione stessa e non da quella in cui l’occupazione è cessata. Pertanto, dato per ammesso che l’immobile sia a tutt’oggi occupato, la c.d. indennità di occupazione, che poi non è altro che il risarcimento dei danni per mancato godimento dell’immobile, potrebbe essere chiesta solo limitatamente agli ultimi cinque anni, ossia dal 2017 ad oggi.”
Qui trovate una copia del mio intervento in Consiglio Comunale.
Ora direte, perché strapagare un parere legale per portare la prescrizione da 5 anni (come lo stesso avvocato dichiarava nel 2018) a 10 anni?
Semplicemente per sollevare il segretario dall’ennesimo danno erariale dovuto alla mancata pubblicazione del ruolo baracche 2015 e 2016, danno erariale che avrebbe dovuto pagare lui e che invece, forte di questo parere, passa di nuovo agli occupanti che vengono tutti considerati illegittimi in quanto occupano un immobile senza titoli. Poco importa se quel “titolo” non è nient’altro che il ruolo baracche che il segretario doveva produrre e che ha evidentemente “dimenticato” di produrre.
Cioè un errore commesso dalla stessa amministrazione comunale viene pari pari girato ai cittadini, considerati illegittimi ma colpevoli di non aver prodotto il titolo che ne leggitima l’occupazione, pur essendo questo un atto di esclusiva competenza comunale. Quindi il cerino è passato dal segretario, agli occupanti, che dovranno pagare anche i canoni del 2014 e del 2015 nonostante che a violare il regolamento sia stato il segretario comunale nelle vesti di responsabile del servizio demografico, è per questo ruolo remunerato a parte.
Ma veniamo all’occultamento del debito.
Se l’incarico è del 2021, indipendentemente dalla data di conclusione dello stesso, a rigor di logica o meglio sarebbe da dire, per regolarità contabile, dovrebbe esserci nel bilancio di previsione 2021 l’impegno di spesa per questa consulenza strapagata.
Invece dagli stessi atti prodotti dall’amministrazione, o meglio i pochi che decide di pubblicare, si scopre che l’impegno di spesa è del 10.10.2022 ovvero “solo” 20 mesi dopo l’incarico. Non saprei dire perché nel 2021 non è stato registrato l’impegno, se è stata una negligenza (come tantissime altre) o al fatto che non vi erano disponibilità di bilancio e comunque considerata non di somma urgente (considerato il periodo era in vigore il regime dei dodicesimi anche se l’attuale amministrazione non lo ha mai rispettato), fatto stà che l’impegno non è presente.
In tutti i comuni, tranne il nostro evidentemente, questo è un debito fuori bilancio e come tale va riconosciuto in Consiglio Comunale e inviato alla Corte dei Conti, forse il vero tallone di Achille del Segretario Comunale.
Inoltre essendo debito fuori bilancio, andrebbe decurtato l’utile e addebitato a chi ha affidato l’incarico senza impegno di spesa ed in violazione della normativa contabile ovvero al segretario comunale. Per chi vorrebbe conoscere la normativa, basta citare il principio che stabilisce al “punto 5.2 lett. g), che l’impegno per affidamento di incarico a legale esterno, la cui esigibilità non è determinabile, sia imputato all’anno in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, per garantire la copertura della spesa“. In poche parole, gli incarichi legali vanno impegnati indipendentemente dall’avvio dei procedimenti e dalla loro conclusione, integralmente all’atto di nomina o al momento della procura, fatto salve le spese.
Ma è bene precisare che non è l’unico incarico dato senza impegno di spesa regolarizzato anni dopo come se fosse un atto normale. Basta per esempio citare l’incarico dato all’avvocato “Roberto”, quello che avrei dovuto pagare io e per tanto dato senza richiesta del consueto sconto, ma impegnato e contestualmente liquidato l’anno successivo. E non è che i miei ex colleghi non lo sapevano, visto che in più occasioni ho ribadito che non avevano impegnato i soldi per quell’incarico, ma si sono semplicemente girati dall’altra parte.
Ma tornando alle famose affermazioni fatte in campagna elettorale, in sostanza significavano questo “è debito fuori bilancio solo quando a commetterlo è qualcun altro. Tutto il resto è normale procedura di spesa”. E così si riscrive l’art. 194 del TUEL.
Alla luce di questa nuova definizione, si può dare una diversa interpretazione a tutte quelle sedute consiliari convocate per riconoscere decine di debiti fuori bilancio addebitati alla precedente amministrazione. Erano solo pura teatralità visto che quando li hanno creati loro, hanno volto lo sguardo altrove per la loro necessità di apparire puri agli occhi dei cittadini. Ma è tutta apparenza.
Mi dispiace solo che l’opposizione a questa amministrazione sembra finita quando il sottoscritto ha concluso il suo ruolo di consigliere comunale.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 13.12.2022 alle ore 07:45.
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