Il ritiro di una concessione edilizia viziata non ha natura risarcitoria dal comune

Di 18 Novembre, 2016 0 0
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distanze-case-150 Se una concessione edilizia rilasciata dal Comune è illegittima in quanto viola il testo unico edilizio ed ha natura inderogabile (obbligatoria), il privato che lamenta un danno non ha alcun diritto al risarcimento in conseguenza del ritiro del titolo abitativo inizialmente rilasciato. Queste sono le conclusioni raggiunte dalla Cassazione con la sentenza 23136/16, situazione tra l’altro già indicata nelle sentenze precedenti.

In particolare si discuteva sulle distanze tra gli edifici e quindi dell’articolo 9 del Dm 1444/1998 che riporta i seguenti limiti:

  • Zone A per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
  • Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
  • Zone C è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

  • 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
  • 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
  • 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

I supremi giudici nella sentenza affermano che i privati coinvolti non potevano vantare un interesse legittimo perché in contrasto con norme obbligatorie.

Inoltre la responsabilità del Comune ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) non è applicabile in quanto non è individuato nell’atto del rilascio del permesso il “danno ingiusto” verso i privati che avevano rivendicato la regolarità della concessione rilasciata.

L’illegittimità della disposizione comunale non comporta di per sé l’illiceità del comportamento del Comune.

I giudici hanno, oltre a negare la risarcibilità delle spese e degli investimenti sostenuti contando sulle concessioni edilizie ottenute ma illegittime, condannato i ricorrenti al rimborso delle spese legali a favore del Comune.

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