Permessi elettorali, la Corte dei conti condanna in primo grado Niscola, Lancia e Rossi

Di 17 Luglio, 2026 0 0

Prima di esaminare la decisione è necessaria una precisazione fondamentale: la sentenza n. 219/2026 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, è una pronuncia di primo grado.

Non è quindi passata in giudicato e può essere impugnata davanti alle Sezioni centrali d’appello. La ricostruzione dei fatti, la qualificazione delle condotte e le responsabilità attribuite ai convenuti potranno pertanto essere confermate, modificate o integralmente riformate.

La sentenza, deliberata il 28 aprile e depositata il 14 luglio 2026, ha condannato Umberto Niscola al pagamento di 168.976 euro, in solido con l’ex sindaco Giulio Lancia entro il limite di 108.450 euro e con l’attuale sindaco Carlo Rossi entro il limite di 57.360 euro, oltre agli interessi legali.

Il giudizio riguarda i permessi retribuiti utilizzati da Umberto Niscola, dipendente dell’Aeronautica militare e contemporaneamente amministratore del Comune di San Vincenzo Valle Roveto.

Un dato riportato nella sentenza restituisce immediatamente la dimensione della vicenda: nel 2016 Niscola sarebbe stato presente al lavoro per appena 23 giorni. Negli anni successivi le presenze sarebbero state ancora più sporadiche, fino all’assenza totale dal servizio in diverse annualità.

Secondo la ricostruzione della Procura accolta dal Collegio, tra il 6 giugno 2016 e il 31 dicembre 2023 Niscola avrebbe usufruito complessivamente di 1.474 giornate di permesso elettorale. Soltanto 159 sarebbero risultate collegate alla partecipazione a sedute del Consiglio o della Giunta comunale.

Restavano quindi 1.315 giornate di assenza, che avrebbero dovuto trovare giustificazione nelle ulteriori attività connesse al mandato elettorale. Per la Corte, tuttavia, il limite delle 24 ore mensili previsto dall’articolo 79 del TUEL e l’assenza di una documentazione puntuale rendevano macroscopicamente sproporzionato il numero dei permessi utilizzati.

I giudici chiariscono che la normativa non attribuisce all’amministratore un diritto generalizzato ad assentarsi dal lavoro. Le attività devono essere effettivamente svolte, inerenti al mandato e documentate in maniera verificabile.

La Corte non si è fermata al dato numerico.

Dagli accertamenti della Guardia di finanza sarebbero emersi 66 casi nei quali le riunioni di Giunta o Consiglio si erano tenute, ma Niscola non vi avrebbe partecipato oppure gli orari indicati non sarebbero coincisi con quelli delle sedute.

In altri 32 casi, passaggi autostradali e informazioni pubblicate sui social lo avrebbero collocato in attività connesse alla vendita di arrosticini attraverso “Il Paradiso delle Pecore”, anziché nei luoghi indicati nelle attestazioni.

Oltre 500 assenze sarebbero state giustificate facendo riferimento a riunioni informali su tributi, allerta meteo, feste, lavori pubblici, Covid, Ater, Cam e Segen. Secondo il Collegio, la genericità delle indicazioni avrebbe impedito di verificare se gli incontri si fossero realmente svolti, quanto fossero durati e se Niscola vi avesse partecipato.

Secondo i giudici di primo grado, Niscola avrebbe predisposto le attestazioni, le avrebbe fatte vistare dal sindaco pro tempore e le avrebbe poi utilizzate, dopo la trasmissione tramite PEC da parte del Comune, per giustificare le assenze davanti all’Aeronautica militare.

Questa procedura avrebbe conferito ai documenti un’apparenza di regolarità tale da indurre l’amministrazione datrice di lavoro a continuare a riconoscere i permessi e a corrispondere la retribuzione. La condotta degli uffici dell’Aeronautica è stata ritenuta, al più, connotata da colpa lieve, insufficiente a fondare una responsabilità erariale personale. Resta tuttavia legittimo domandarsi se un datore di lavoro privato avrebbe continuato, per un periodo così prolungato, a corrispondere la retribuzione in assenza della prestazione lavorativa senza effettuare verifiche più incisive.

La Corte ha qualificato la condotta di Niscola come dolosa, valorizzando il carattere sistematico delle assenze, la reiterazione delle attestazioni e la durata della condotta, protrattasi per circa sette anni.

Si tratta comunque di una responsabilità contabile.

La difesa di Giulio Lancia e Carlo Rossi aveva sostenuto che i prospetti fossero stati predisposti autonomamente da Niscola e che i sindaci si fossero limitati ad apporre un visto formale, come semplice presa d’atto della presentazione del documento.

La Corte ha respinto questa interpretazione.

Secondo il Collegio, la firma del sindaco, apposta nella qualità di rappresentante dell’ente, avrebbe attribuito alle dichiarazioni una credibilità e una forza probatoria che altrimenti non avrebbero avuto. La sottoscrizione, quindi, non sarebbe stata neutra e non avrebbe rappresentato un passivo «visto arrivare».

I giudici hanno inoltre attribuito rilievo all’enorme numero di attestazioni sottoscritte e al fatto che i sindaci, partecipando alle sedute della Giunta e del Consiglio, erano nelle condizioni di sapere se Niscola fosse presente o assente almeno in una parte significativa delle riunioni dichiarate.

Per la Corte, continuare a sottoscrivere centinaia di documenti senza verifiche e senza sollevare obiezioni avrebbe comportato l’accettazione del rischio che alcune attestazioni non fossero veritiere e che venissero utilizzate per ottenere permessi retribuiti non spettanti.

Su queste basi il Collegio ha ravvisato il dolo eventuale: non necessariamente la volontà diretta di provocare il danno, ma la consapevole accettazione del rischio che esso si verificasse.

Il danno complessivo è stato quantificato in 168.976 euro, corrispondenti alle retribuzioni percepite nelle giornate di assenza considerate ingiustificate.

Umberto Niscola risponde dell’intero importo. Giulio Lancia è stato condannato in solido con Niscola entro il limite di 108.450 euro e Carlo Rossi entro il limite di 57.360 euro, in relazione alle quote di danno maturate durante i rispettivi mandati.

Le somme non devono essere sommate: il danno complessivamente riconosciuto resta di 168.976 euro.

L’amministrazione danneggiata e titolare del credito è il Ministero della Difesa – Aeronautica militare, che ha corrisposto le retribuzioni. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto non è quindi il beneficiario delle somme poste solidalmente a carico di Carlo Rossi e Giulio Lancia.

Una condanna di questa entità non può essere motivo di compiacimento e dispiace per le conseguenze che può produrre sulle persone coinvolte.

Allo stesso tempo, chi assume un incarico pubblico incontra fin dall’inizio regole che stabiliscono chiaramente ciò che può fare e ciò che non può fare. Nel caso di assessori e vicesindaci, oltre ai permessi collegati alle effettive riunioni istituzionali, la legge riconosce fino a 24 ore mensili retribuite e ulteriori 24 ore non retribuite, sempre da utilizzare per attività inerenti al mandato e puntualmente documentate.

È soprattutto la distanza tra questi limiti e le 1.474 giornate di permesso contestate a spiegare la severità della decisione di primo grado, senza che ciò debba trasformarsi in un giudizio personale.

Resta ferma la natura di primo grado della pronuncia: sarà l’eventuale giudizio d’appello a stabilire se le responsabilità riconosciute dovranno essere confermate, ridimensionate o integralmente riformate.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 17.07.2026

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