Incentivi con il trucco: quando il Comune scrive le regole e poi le calpesta

Di 12 Luglio, 2025 0 0

Il problema non è solo il regolamento comunale: il punto vero è se il 2% sia stato trattato come una somma da distribuire comunque, anche in assenza di specifiche funzioni tecniche svolte, attestate e riconducibili all’Allegato I.10 del Codice dei contratti.

Nel Comune di Balsorano, esiste un regolamento chiaro e deliberato dalla stessa Giunta comunale. Quel regolamento disciplina la ripartizione delle somme destinate al personale interno coinvolto nella gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il punto, però, è ancora più delicato: non basta che il Comune abbia scritto un regolamento. Bisogna verificare se quel regolamento sia compatibile con l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e, soprattutto, se sia stato applicato in modo corretto nelle successive determine di liquidazione.

La questione centrale è semplice: il 2% previsto dal Codice dei contratti non è una somma da distribuire automaticamente, ma un limite massimo collegato allo svolgimento effettivo di specifiche funzioni tecniche. Quelle funzioni devono essere riconducibili all’Allegato I.10 e devono essere accertate e attestate in modo puntuale.

Eppure, leggendo le determinazioni di liquidazione degli incentivi, emerge un meccanismo che merita approfondimento: gli importi sembrano essere stati liquidati come se l’intero 2% fosse comunque dovuto, utilizzando formule generiche quali “attività RUP”, “supporto al RUP” e “collaborazione al RUP”, senza una descrizione analitica delle attività concretamente svolte.

Le cifre, prese singolarmente, non sono enormi. Ma il principio è rilevante: se un incentivo eccezionale diventa una quota automatica, non siamo più davanti a un premio per funzioni tecniche realmente svolte, ma a una forma di retribuzione accessoria sganciata dai presupposti di legge.

La tabella del regolamento per i servizi e forniture prevede chiaramente:

  • RUP: max 45%
  • Collaboratori RUP: max 20%
  • Predisposizione atti di gara: max 5%
  • Altre voci (programmazione, redazione relazione, regolare esecuzione): max 30%, ma solo se dimostrabili.
Attività% massima
Programmazione della spesa per investimenti4%
RUP45%
Collaborazione all’attività del RUP (uffici tecnici, ragioneria, ecc.)20%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica5%
Redazione del progetto esecutivo2%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione5%
Predisposizione dei documenti di gara5%
Direzione dei lavori2%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)/
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione2%
Direzione dell’esecuzione/
Collaboratori del direttore dell’esecuzione/
Collaudo tecnico-amministrativo2%
Regolare esecuzione2%
Verifica di conformità/
Collaudo statico o certificato di regolare esecuzione2%

La tabella del regolamento per i servizi e le forniture prevede chiaramente dei massimali per ogni attività. Ma l’analisi delle liquidazioni mostra che queste soglie sono state sistematicamente superate o applicate a funzioni non svolte o non documentate.

Qui il nodo non è solo matematico. Il nodo è giuridico.

L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l’incentivo è corrisposto solo dopo che il responsabile di servizio, sentito il RUP, abbia accertato e attestato le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario.

Non basta quindi indicare un nome, una percentuale e una formula generica. Serve sapere quale attività è stata svolta, in quale fase della procedura, con quali atti, con quale responsabilità e con quale collegamento all’Allegato I.10.

Ancora più importante: lo stesso art. 45 prevede che le quote relative a prestazioni non svolte, affidate all’esterno o prive di attestazione non vadano redistribuite agli altri componenti del gruppo di lavoro, ma incrementino la quota del 20% destinata a innovazione, formazione, banche dati, strumenti informatici e assicurazioni.

In altre parole: se una funzione non è stata svolta, o non è documentata, quella quota non diventa un premio aggiuntivo per qualcun altro.

Nella gara per il servizio di trasporto scolastico e assistenza (imponibile: € 202.891,78), l’incentivo massimo teoricamente disponibile è pari al 2%, ovvero € 4.057,84. Tuttavia, la ripartizione delle somme ai funzionari avviene come se il 2% fosse un diritto acquisito, non un limite massimo vincolato alle attività realmente svolte.

Attività%Importo (€)Compatibilità con appalto trasporto
Programmazione della spesa per investimenti4%€ 162,31⚠️ Dubbia (se non formalizzata)
RUP45%€ 1.825,03✅ Sì
Collaborazione al RUP (uffici)20%€ 811,57✅ Sì
Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica5%€ 202,89⚠️ Dubbia (di solito assente nei servizi)
Redazione progetto esecutivo2%€ 81,16❌ No
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione2%€ 81,16❌ No
Verifica del progetto5%€ 202,89❌ No
Predisposizione documenti di gara5%€ 202,89✅ Sì
Direzione lavori2%€ 81,16❌ No
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione2%€ 81,16❌ No
Collaudo tecnico-amministrativo2%€ 81,16❌ No
Regolare esecuzione2%€ 81,16⚠️ Dubbia (se svolta con tracciabilità)
Collaudo statico / Certificato regolare esecuzione2%€ 81,16❌ No

Riepilogando

Categoria%Importo (€)Note
✅ Giustificabili70%€ 2.839,38RUP, collaboratori, documenti di gara
⚠️ Dubbie13%€ 528,52programmazione, progetto di fattibilità, regolare esecuzione
❌ Ingiustificabili17%€ 689,94progettazione, sicurezza, collaudo, direzione lavori

Tuttavia considerando che le liquidazioni sono state erogate per l’attività di RUP e collaborazione al RUP, gli incentivi erogabili sono inferiori a quelli erogati

Attività% ammessaImporto massimoLiquidato o attribuitoDifferenza “oltre soglia”
RUP (Tullio)45%€ 1.825,03€ 2.556,45€ 731,42
Collaborazione/supporto RUP (Lancia + Di Rocco)20%€ 811,57€ 1.460,08€ 648,51
Totale liquidato oltre soglie regolamentari€ 1.379,93

Nella gara per il servizio relativo alla mensa scolastica (imponibile: € 155.654,66), l’incentivo massimo teoricamente disponibile è pari al 2%, ovvero € 3.113,09. Tuttavia, la ripartizione delle somme ai funzionari avviene come se il 2% fosse un diritto acquisito, non un limite massimo vincolato alle attività realmente svolte.

Attività%Importo (€)Compatibilità con appalto trasporto
Programmazione della spesa per investimenti4%€ 124,52⚠️ Dubbia (se non formalizzata)
RUP45%€ 1.400,90✅ Sì
Collaborazione al RUP (uffici)20%€ 622,62✅ Sì
Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica5%€ 155,65❌ No
Redazione progetto esecutivo2%€ 62,26❌ No
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione2%€ 62,26❌ No
Verifica del progetto5%€ 155,65❌ No
Predisposizione documenti di gara5%€ 155,65✅ Sì
Direzione lavori2%€ 62,26❌ No
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione2%€ 62,26❌ No
Collaudo tecnico-amministrativo2%€ 62,26❌ No
Regolare esecuzione2%€ 62,26⚠️ Dubbia (se svolta con tracciabilità)
Collaudo statico / Certificato regolare esecuzione2%€ 62,26❌ No

Riepilogando

Categoria%Importo (€)Note
✅ Giustificabili70%€ 2.179,15RUP (45%), collaboratori (20%), documenti di gara (5%)
⚠️ Dubbie6%€ 186,78programmazione, progetto di fattibilità, regolare esecuzione
❌ Ingiustificabili24%€ 747,51progettazione, sicurezza, collaudo, direzione lavori

Tuttavia considerando che le liquidazioni sono state erogate per l’attività di RUP e collaborazione al RUP, gli incentivi erogabili sono inferiori a quelli erogati

Attività% ammessaImporto massimoLiquidato o attribuitoDifferenza “oltre soglia”
RUP (Tullio)45%€ 1.400,90€ 2.179,15€ 778,25
Collaborazione/supporto RUP (Bianchi + De Blasis)20%€ 622,60€ 1.245,20€ 622,60
Totale liquidato oltre soglie regolamentari€ 1.400,85

Cioè non è sufficiente rinominare l’attività da “collaborazione” a “supporto” per avere diritto ad ulteriori 20% degli incentivi, cosa che evidentemente è stata fatta per cercare di nascondere la furbata.

Va fatta una precisazione importante. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici non è più previsto, come condizione formale necessaria, un apposito regolamento identico a quello richiesto dalla disciplina precedente. Il MIT ha chiarito che l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 non impone più l’adozione di un regolamento specifico, ma resta ferma la necessità che l’ente si doti di criteri generali, preventivi, trasparenti e coerenti con la contrattazione e con il proprio ordinamento.

Questo non significa che il Comune possa liquidare liberamente. Significa l’opposto: se il Comune sceglie di adottare un regolamento o un atto generale, quel testo deve rispettare l’art. 45 e non può trasformare l’incentivo in una distribuzione automatica del 2%.

Pertanto, il problema non è soltanto se il regolamento sia stato rispettato. Il problema è anche se alcune sue previsioni, in particolare la riparametrazione delle quote, siano compatibili con il Codice quando vengono usate per pagare comunque l’intero incentivo pur in assenza di tutte le attività tecniche effettivamente svolte e attestate.

Un ulteriore profilo da chiarire riguarda l’eventuale coinvolgimento di uffici finanziari o di ragioneria.

L’Allegato I.10 ammette la collaborazione all’attività del RUP, ma la riferisce alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento. Non può quindi essere utilizzato come formula elastica per incentivare attività contabili ordinarie.

Il visto di copertura finanziaria, l’impegno di spesa, la liquidazione, l’emissione dei mandati di pagamento e le verifiche contabili sono attività necessarie al funzionamento dell’ente, ma non per questo diventano funzioni tecniche incentivabili.

Sul punto il MIT, con parere n. 3950/2025, richiamando anche la Corte dei conti Toscana n. 196/2023, ha chiarito che le attività tipiche dell’Ufficio Ragioneria restano fuori dal perimetro dell’art. 45. Anche la Corte dei conti Liguria, con deliberazione n. 56/2025/PAR, ha escluso che possano beneficiare degli incentivi i dipendenti dei servizi personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione degli incentivi.

Quindi la domanda è inevitabile: quando nelle determine si parla di “supporto” o “collaborazione” al RUP, si tratta davvero di attività tecnico-amministrative dell’intervento oppure di ordinarie attività contabili e finanziarie?

Eppure cosa troviamo nei documenti di liquidazione? Oltre al raddoppio dei compensi per le collaborazioni/supporto del RUP che incassano il 40% dell’incentivo complessivo, e all’arrotondamento del compenso del RUP dal 45% al 60%, nessuna traccia di atti a supporto, nessuna motivazione stringente, nessuna verifica ex post. Come se la voce “collaborazione” o “supporto” fosse un pozzo da cui attingere liberamente. Inoltre per entrambe le gare, troviamo percentuali assegnate a funzioni non compatibili con il tipo di appalto, senza alcuna traccia documentale a supporto. Una violazione chiara e arrogante del regolamento.

Ma lo hanno adottato in quanto obbligatorio. Lo conoscono. E lo stanno sistematicamente violando.

Ma la questione è ancora più delicata: secondo la normativa vigente (art. 45 del D.Lgs. 36/2023), e le indicazioni di ANAC e Corte dei Conti, la quota non giustificata da attività effettivamente svolte non può essere redistribuita ad altri soggetti o funzioni. Quella somma deve confluire nella riserva del 20% prevista dalla legge, destinata a formazione, digitalizzazione, assicurazioni.

👉 Redistribuire quelle somme è una violazione della legge, e può configurare responsabilità amministrativa e danno erariale.

Ma qui abbiamo che gli importi assegnati corrispondono esattamente alla somma piena del 2%, come se ogni voce fosse stata legittimamente attivata

La liquidazione di quote riferite ad attività non individuate, non documentate o non attestate rischia di trasformare l’incentivo tecnico in un uso distorto di denaro pubblico.

Non parliamo di incarichi esterni, né di figure precarie o saltuarie. I beneficiari sono dipendenti pubblici stabili, con contratto, stipendio, progressioni già garantite e lauti premi incentivanti. Ogni euro liquidato senza fondamento normativo è un euro sottratto ad altri servizi: al sostegno scolastico, al sociale, alla manutenzione degli immobili etc.

Vedere la macchina amministrativa premiare sé stessa oltre le regole è uno schiaffo alla trasparenza e all’equità. E questo viene dopo le “anomalie” relative all’erogazione degli incentivi del fondo incentivante, con compensi esplosi nel 2023 e nel 2024 rispetto al passato (ne avevo parlato qui).

La cosa più grave è il silenzio totale degli amministratori. Il regolamento lo conoscono. L’hanno approvato. Eppure, nessuno ha sollevato dubbi, nessuno ha chiesto contezza della documentazione, nessuno ha verificato il rispetto delle soglie e delle voci ammissibili.

Questo silenzio non è ignoranza. È complicità.

Perché approvare un regolamento significa assumersi la responsabilità di farlo rispettare. Ma quando questo diventa carta straccia nei cassetti degli uffici, allora siamo oltre la cattiva amministrazione: siamo davanti a un abuso sistematico di una norma, piegata per tornaconto interno.

Gli incentivi sono un’ottima idea: premiano chi lavora meglio, chi semplifica procedure, chi gestisce bene le gare pubbliche. Ma quando diventano una forma di reddito automatico e autoreferenziale, allora non sono più incentivi: sono privilegi.

Per questo la vicenda merita un accertamento esterno.

Non si tratta di contestare il principio degli incentivi tecnici. Al contrario: gli incentivi sono utili quando premiano funzioni reali, responsabilità effettive e competenze che consentono all’ente di evitare incarichi esterni e migliorare la gestione degli appalti.

Ma quando il 2% viene trattato come una somma da distribuire comunque, quando le attività sono indicate con formule generiche, quando non è chiaro se alcune funzioni siano state effettivamente svolte e quando persino attività contabili ordinarie rischiano di essere ricondotte al “supporto al RUP”, allora non siamo più davanti a un incentivo tecnico, ma a un possibile uso improprio di risorse pubbliche.

Per questo sarà chiesto alla Corte dei conti di verificare se le liquidazioni siano conformi all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, se il regolamento comunale sia compatibile con la norma nazionale e se vi siano state erogazioni non dovute, con conseguente danno erariale.

Perché la legalità non è un’opinione. E il 2% non è una rendita automatica.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 12.07.2025. (modificato in data 01.07.2026)

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