E si, lo ammetto, l’immagine è un pò forte, ma ho voluto mettermi nei panni degli utenti che continuano ad essere soggetti a quella che è a tutti gli effetti un’estorsione da parte di chi, “costringendo con minaccie di interruzione del servizio, procura a sé un ingiusto profitto (perché prescritto) con altrui danno“.
Infatti sono arrivati in questi giorni i solleciti di pagamento che hanno riguardato quasi esclusivamente i conguagli di consumi per i quali gli utenti possono chiedere, e in moltissimi casi hanno già chiesto, la prescrizione breve, prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
La ratio della Legge è intesa a contrastare il complesso fenomeno delle cd. “maxi bollette“, che si verificano nel caso in cui sono stati fatturati conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore che portano alla rilevazione delle c.d. “rettifiche tardive” e/o fatturazione tardiva dei consumi, accompagnata dall’addebito di importi significativi tali da penalizzare gravemente i consumatori, che si trovano nell’impossibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata, il tutto in un quadro giuridico che, a partire dalla Delibera di ARERA n.97/2018/R, ha introdotto progressivamente, in capo alle società di vendita, alcuni obblighi informativi finalizzati a facilitare il cliente finale nell’esercizio della prescrizione breve, nonché definito il termine entro cui queste devono emettere le fatture.
Tuttavia nonostante quasi tutti gli utenti abbiano richiesto la prescrizione del credito, il CAM che inizialmente le ha tutte respinte a priori, ha posto come mera condizione di accoglimento, l’obbligo di riposizionare il contatore in un luogo accessibile da suolo pubblico, nonostante questi contatori siano locati nella stessa posizione in alcuni casi anche da oltre un cinquantennio.
Quindi in una situazione che vede la quasi totalità dei contatori posizionati all’interno delle proprietà private senza che il CAM abbia mai sollevato problemi di accessibilità (a dire il vero non sarebbe sufficiente questo come motivo per imporre la dislocazione del contatore ma dovrebbe essere più restrittivo, ad esempio se comporta situazioni pericolose), il CAM nel respingere tale tesi dichiara che non è riuscito ad eseguire la lettura proprio a causa della posizione dei contatori. Il fatto curioso è che a quanto pare è risultato difficoltoso procedere alla lettura non di tutti i contatori locati all’interno della proprietà privata, ma solo di quei contatori collegati a utenze che hanno chiesto la prescrizione breve a causa della tardiva fatturazione dei consumi, dovuta non all’impossibilità di accedere al misuratore, ma proprio per non aver proceduto alla lettura di nessun contatore.
Infatti è bene ricordare che la prescrizione breve (biennale) pur introdotta con la legge di Bilancio 2018 (L 205/2017), per il settore idrico sarebbe entrata in vigore con le bollette emesse dal 1° gennaio 2020, quindi due anni dopo.
Nonostante questo periodo di transizione e nonostante il CAM avesse l’obbligo di procedere alla lettura “almeno una volta l’anno”, questa non è stata svolta, tant’è che a nessuno degli utenti che oggi richiedono la prescrizione è stata data la prova del tentativo infruttuoso di lettura, tant’è che all’epoca dei fatti, non gli è stato richiesto di procedere all’autolettura, o che abbiano dimostrato che questi si siano resi colpevoli nell’impedirne la lettura.
Ora non è difficile trovare il colpevole di queste ritardate letture e quindi di questa ritardata fatturazione, ma a quanto pare il colpevole, pur senza prove, scarica la responsabilità sugli utenti finali adducendo come motivazione la mera posizione del contatore, senza mai far riferimento ai tentativi di lettura mai esperiti.
Ma non contenta ecco che il CAM avvisa questi stessi utenti, ai quali concede comunque la possibilità di richiedere la prescrizione dei crediti, che anche qualora sollevino questo loro diritto, saranno soggetti comunque a procedure di costituzione in mora e successivamente a riduzioni della portata fino al distacco dell’utenza qualora persistano nel non pagare i crediti che per legge sarebbero inesigibili. Mi domando a questo punto se un diritto è tale anche per il CAM.
In sostanza oltre ad introdurre quello che è “un veto di fatto” basato su motivazioni laconiche e per lo più standardizzate e non dimostrate, procede a quello che di fatto è un ricatto vero e proprio, nonostante che la successiva Legge di Bilancio 2020 abbia riconosciuto che la prescrizione breve segue solo un criterio temporale dato dallo scorrere del tempo eliminando la parte che vedeva la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell’utente. Tra l’altro l’unico ente che può accertare la responsabilità dell’utente è il tribunale al quale il CAM dovrebbe rivolgersi nell’assurda situazione di non aver provato di aver eseguito i tentativi di lettura non solo su questi utenti, ma per tutti gli utenti, tale da evitare richieste di prescrizione dei crediti a conguaglio.
Recenti sentenze sia del TAR Lombardia (nn. 1442, 1443 e 1446 del 2021), sia del Consiglio di Stato (n. 10045/2022 e 63/2023) hanno confermato la valenza della prescrizione biennale, riformando solo parti delle direttive ARERA ivi contestate.
La cosa altrettanto curiosa è che l’ARERA ha distinto il ruolo di distributore (che ha l’obbligo di procedere alla lettura) e di venditore, e qualora pervenisse una richiesta di prescrizione breve da parte degli utenti al venditore, questo può “rifarsi” sul distributore, l’unico soggetto che ricordo ha l’obbligo di procedere alla lettura dei consumi. Il CAM è invero al contempo venditore e distributore, ed essendo impossibilitato dal recuperare questi crediti dal distributore (ovvero da se stesso) con il conguaglio quanto non pagato dagli utenti rispetto al dovuto, scarica sull’utente finale responsabilità non a lui attribuibili, non riconoscendogli l’intervenuta prescrizione dei crediti relativi a consumi risalenti nel tempo, se non dietro obbligo di nuova collocazione del misuratore a spese dell’utente stesso, a volte anche superiori al credito inesigibile, pur nella circostanza che il riconoscimento della prescrizione è previsto laddove il ritardo ultra biennale nella fatturazione dei consumi non dipenda dall’utente.
Tra l’altro il CAM aveva l’obbligo di accertamento, inteso a comprovare, non solo le affermazioni provenienti dal cliente/consumatore ma anche a corroborare quelli da lui assentiti, che invero non sono stati confermati da alcuna documentazione a supporto.
Il doppio ruolo ha posto in essere una gestione “non diligente delle istanze di prescrizione biennale“, priva del necessario carattere di imparzialità ed evidentemente sbilanciata in danno dei consumatori che, nella filiera, sono già in posizione subalterna e sperequata.
In poche parole, invece di fare un mea culpa, hanno preferito dare la colpa agli utenti adducendo loro sia il fatto di aver in qualche maniera ostacolato le letture (che in realtà non sono state registrate), sia il fatto di non aver provveduto alle autoletture, nonostante queste siano e restano facoltative. Infatti il CAM a supporto della propria tesi relativa all’impossibilità di procedere alla lettura avrebbe dovuto descrivere le circostanze puntuali ed inequivoche, riferibili direttamente all’utente, che hanno ostacolato oggettivamente la lettura del contatore, ovvero il CAM ha l’onere di dimostrare le specifiche condizioni che giustificano la responsabilità del consumatore.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, l’ingiustificato trasferimento di tale onere sui consumatori attraverso le condotte ascrivibili al CAM è senz’altro idoneo a realizzare un indebito condizionamento nei confronti dei clienti, ostacolati nell’esercizio dei propri diritti. Non risulta, infatti, alcun accertamento di responsabilità a carico degli utenti secondo quanto disposto dalla nuova disciplina, in una situazione nella quale la prova fornita dal CAM si sostanziava esclusivamente nel tentativo di lettura infruttuoso senza alcun documento che ne corrobori la validità.
Ma vi è di più. Nonostante l’evidente insufficienza e inadeguatezza del predetto set probatorio, la negazione della prescrizione veniva comunque confermata anche dopo i reclami senza tenere in alcun conto le opposte evidenze addotte a sostegno dell’eccepita prescrizione ed anzi il CAM continua a rigettarle ingiustificatamente.
La posizione di forza del CAM è ulteriormente comprovata della minaccia di sospensione e distacco della fornitura in caso di mancato pagamento di crediti prescrivibili, e prescritti, che indebitamente condiziona al versamento di somme non dovute nel timore di perdere la fornitura di beni essenziali. Tra l’altro, spetterebbe al CAM provare la validità delle proprie ragioni, ossia la responsabilità del consumatore, che ne ha impedito l’operazione di rilevamento dei consumi, come causa impeditiva della prescrizione breve. Inoltre, ove l’accertamento della responsabilità per ritardata/mancata fatturazione non fosse condotto secondo criteri rigorosi ed appropriati, si profilerebbe il rischio di onerare indebitamente i consumatori di un costo improprio della filiera produttiva.
La condotta del CAM è addebitabile inoltre di aggressività proprio in riferimento alla minaccia di distacco della fornitura. É evidente che il rigetto sistematico, delle istanze di prescrizione assieme all’attivazione delle procedure di morosità (quali la minaccia di sospensione e poi il distacco della fornitura), costringe i consumatori a corrispondere immediatamente importi non dovuti poiché correlati a consumi ampiamente prescritti e a subire, quindi, un ingiusto e spesso grave pregiudizio economico.
Senza considerare che anche con la nuova carta dei servizi, in vigore dal 10.12.2022, il CAM implicitamente ha confermato il soggetto al quale soggiace la verifica dei consumi e la relativa tempistica:
- al punto 7.1.1 fatturazione “in ogni anno il Gestore (CAM) effettua almeno due tentativi di lettura del contatore con propri incaricati per utenti con consumi fino a 3.000 mc/annui e almeno tre tentativi per utenti con consumi superiori a 3.000 mc/annui, assicurando un intervallo di lettura non inferiore a 150 giorni solari in caso di due letture annuali e di 90 giorni solari in caso di tre letture annuali. In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare una nota cartacea informativa sull’impossibilità della lettura e sulle modalità di autolettura. Dal 1/1/2023 il mancato rispetto degli standard specifici relativi al numero minimo annuale di lettura da parte del gestore e al tempo minimo di preavviso per il passaggio di lettura sarà soggetto ad indennizzo”. Nella stessa, è specificato che il preavviso di lettura è pari ad “almeno 48 ore”;
Tra l’altro nella stessa è stata inserita, per il sottoscritto in maniera del tutto illegittima, sia per inadeguata motivazione del diniego non comprovata da fatti certi (accessibilità del contatore), sia perché prevista ex post alla novella normativa sulla prescrizione breve, sia perché ne pone un “veto di fatto” eliminabile solo dietro spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico), con impropri e ingiustificati costi addebitati all’utente/utilizzatore, che non ha mai impedito l’accesso al contatore stesso in nessuna occasione fin dalla prima installazione.
Si riporta il controverso punto “Nel caso di fatturazioni contenenti conguagli superiori a due anni, l’utente ha diritto a contestare la bolletta per il periodo prescrivibile, secondo la Legge n. 205/2017 e delibera ARERA n. 547/2019/R/idr.
Nella suddetta tipologia di fattura, verrà indicato sulla prima pagina la possibilità di eccepire la prescrizione da parte dell’utente, riportando i riferimenti normativi, l’entità dell’importo e la modalità di contestazione, allegando anche il relativo modulo da compilare; il termine di contestazione è entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della fattura.
Nel caso di contestazione da parte dell’utente, i cosi che potrebbero verificarsi sono i seguenti:
- l’utente non eccepisce la prescrizione e paga interamente la bolletta:
- l’utente eccepisce la prescrizione e contesta la fattura. In suddetto caso si profilano le seguenti possibilità:
- il contatore è accessibile e può essere letto senza la presenza dell’utente: in questo caso il CAM riconosce la prescrizione e storna gli importi relativi ai consumi eccedenti gli ultimi due anni;
- il contatore non è accessibile, ovvero si trova all’interno della proprietà privata e non può essere letto senza la presenza dell’utente: in questo caso il CAM non riconosce la prescrizione ma consente all’utente la possibilità di pagare solo l’importo non prescrivibile (direttamente presso la sede del CAM), riservandosi però l’opportunità di adire alle vie legali. All’utente viene inoltre comunicata la possibilità di ottenere il riconoscimento della prescrizione qualora provvedesse ad eseguire lo spostamento del contatore in luogo accessibile (suolo pubblico);
- il contatore non è accessibile ma si trova all’interno di un condominio con più di 2 unità immobiliari: previa verifica dell’operatore CAM, che accerta la difficoltà tecnica e la conseguente onerosità dei lavori e attraverso la manifestazione della disponibilità da parte dell’utente ad installare un contattare a telelettura (costo attuale € 85), il CAM riconosce la prescrizione e storna gli importi relativi ai consumi eccedenti gli ultimi eccedenti gli ultimi due anni;
- il contatore non è accessibile ma l’utenza è cessata (per sigillo o voltura): in questo caso il CAM riconosce la prescrizione e storna gli importi relativi ai consumi eccedenti gli ultimi due anni.”
Il tutto rappresenta un’evidente forma di coercizione non comprovata da fatti e una disparità di trattamento sia in relazione alla tipologia di unità immobiliare, sia in riferimento agli altri utenti che hanno il contatore locato all’interno della proprietà privata che non hanno somme da prescrivere, associando quindi la non accessibilità del contatore solo qualora fosse stata richiesta la prescrizione breve.
Per essere ancora più chiaro mentre la Legge non prevede alcuna condizione affinché agli utenti venga riconosciuta la prescrizione di conguagli che segue solo un criterio temporale dato dallo scorrere del tempo, il CAM sarebbe disposto ad accettarla solo se l’utente a sue spese sposti il contatore locandolo vicino ad un accesso pubblico nonostante per un cinquantennio la sua posizione all’interno della proprietà privata non abbia creato ostacoli nella lettura. E il bello è che questa imposizione è stata comodamente inserita sulla carta dei servizi 4 anni dopo la Legge di bilancio 2018 e 2 anni dopo la sua effettiva entrata in vigore. Uno scandalo nello scandalo.
E in tutto questo, la politica tace, anche e soprattutto quella locale visto che quando si tratta di partecipate, ivi compreso la Segen, ha sempre dimostrato da che parte sta’.
Qui di seguito allego un fac-simile del ricorso in formato word ed in formato PDF. Dovete solo verificare le parti in giallo e se volete ridurre il contenuto eliminando parti che ritenete superflue.
Spero vivamente che questo ricatto finisca e che finalmente qualcuno si assume le proprie responsabilità, ovvero il CAM.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 17.02.2023 alle 07:45
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