Una sentenza abbastanza discutibile …

Di 24 Settembre, 2021 0 0
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Che dire … praticamente lo stesso giorno ho saputo di una vittoria (4 mesi di reclusione convertiti in 800 euro, spese legali rimborsate per circa 2.000 euro e una provvisionale di almeno 1.000 euro) e di una mezza sconfitta (in fondo la sentenza è stata dimezzata).

Eppure mi aspettavo con una certa sicurezza un’altra sentenza, almeno dagli atti e dalla discussione, e invece è stato sovvertito tutto.

Direte perché mezza sconfitta? In primis ognuno si pagherà le proprie spese, quindi io non riavrò i miei 300 euro e il Comune pagherà 5.680 euro ad un avvocato che neanche si è presentato in Tribunale, il tutto per aver scritto 19 pagine di ricorso, alcune con una certa “spregiudicatezza” per non dire altro. Tra l’altro l’avvocato non serviva perché per questo tipo di ricorsi spesso o non ci si costituisce o ci si rappresenta da soli, ma dovete considerare che non hanno badato a spese perché mi hanno chiesto di rimborsare il comune. Ma non gli è andata bene, nonostante l’aiutino.

In secundis perché di due punti il TAR si è dimenticato dell’accesso al programma di contabilità (caso forse più unico che raro), ovvero le credenziali, nonostante le parole del Presidente siano state sostanzialmente queste “capisco a cosa le serva l’accesso al programma di contabilità ad esempio per vedere alcuni dati di bilancio, ma l’accesso al protocollo sarebbe un accesso generalizzato”, ovvero le stesse parole dell’avvocato nominato dal Comune almeno riferite al protocollo. Evidentemente non si è capito.

Infatti da come vedete dalla ridotta sentenza del TAR dell’Aquila (che potete leggere qui), del programma di contabilità non c’è nemmeno una parola, forse perché non potevano usare la stessa formuletta che hanno usato per far decadere la prima nonostante avessi ripetuto più volte che non era un accesso “generalizzato” (tra l’altro concesso innumerevoli volte da altri TAR e Consigli di Stato e autorizzato anche dal Ministero dell’Interno, che evidentemente rispondono ad altra legislazione).

Poi tu citi recente giurisprudenza che conferma la procedura (cfr TAR Campania n. 545 del 04.04.2019) e il TAR risponde nella sentenza che la procedura è “irrituale” e con un “si ritiene” sinonimo di “opinare”, quindi hanno rimesso un’opinione, e in base a questa giudicato inammissibile.

La prossima volta che richiederò qualche tipo di credenziali, invece di farmele dare su un documento, me le farò inviare telepaticamente, non vorrei che si confondesse da accesso documentale.

Poi quando l’avvocato assente viene chiamato per nome, quando discuti e ti dicono di non dilungarti perché “hai scritto tanto” ma dei tuoi scritti in sentenza nemmeno una parola, quando si “confonde” il registro del protocollo che contiene dati di sintesi ossia – numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto – già assentito da giurisprudenza di merito (vedi ad esempio TAR Sardegna, sentt. n. 531/2018 e n. 317/2019; TAR Campania, Salerno, sent. n. 545/2019; TAR Basilicata, sent. n. 599/2019, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 926/2020) con il protocollo stesso, quando si considera il registro (che contiene solo i dati di sintesi) come se fosse un accesso “illimitato e incondizionato” o “generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita”, quando anche il Ministero dell’Interno dichiarava lo scorso luglio “Premesse tali coordinate generali interpretative enucleate dai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa più recente, sembra ammissibile l’utilizzo di postazioni informatiche presso i locali dell’ente per l’accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata allo stesso la valutazione dell’opportunità di consentire ai consiglieri comunali l’accesso a tali dati da remoto nel rispetto della regola del bilanciamento dei diritti delle parti interessate”, quando chiarisci per l’ennesima volta che l’accesso non è ai documenti ma al registro che contiene i dati di sintesi, quando vai via e ti dicono quasi compiaciuti di aver parlato “più degli altri avvocati che l’hanno preceduta” nonostante abbiano fatto una sola domanda che neanche riguardava l’ammissibilità del ricorso, ma tu nella sentenza leggi esattamente il contrario e delle/dei tue/tuoi parole/scritti non trovi una sola traccia, allora capisci il senso di alcune sentenze.

È un po’ come avere l’assurda pretesa di conoscere tutti i contenuti dei vari capitoli di un libro del quale si ha solo l’indice.

Oppure quando si scrive che le richieste devono essere “specifiche” bisognerebbe spiegare come sia possibile fare una richiesta “specifica”, quindi con determinati riferimenti, se non si conosce l’esistenza del documento stesso.

Un evidente paradosso visto che per fare richiesta del documento specifico dovrei sapere se esiste, ma per sapere se esiste dovrei avere il registro del protocollo il quale sarebbe però un accesso “generalizzato” e quindi non ammissibile a meno che non faccio riferimento al documento specifico che ovviamente non posso conoscere se non tramite i dati di sintesi del registro che è sempre un accesso “generalizzato” e quindi non ammissibile. E non sto scherzando.

Un’evidente semplificazione amministrativa (!). Anche se la semplificazione sarà ai massimi livelli visto che non ho sostanzialmente mai avuto riscontro alle mie richieste che solo oggi vengono giustificate con la scusa dell’aggravio del lavoro da svolgere da parte del segretario comunale, del comune troppo piccolo, della presenza di soli “4” dipendenti (gli altri staranno in ferie), della mancanza di soldi per allestire una postazione (come se costasse decine di migliaia di euro), anche se non si è stato in grado di dimostrarne alcuna, con l’avvocato che scrupolosamente elencava tutte le volte che il mio nome è comparso nel registro del protocollo (si evidentemente qualcuno ci ha avuto accesso (!)) senza specificare se erano in ingresso o in uscita, a chi erano destinati o a cosa facessi riferimento.

In fondo dopo la sentenza Tekneko/Comune-Segen, anche se solo ora i cittadini comprendono le conseguenze con un bel aumento della tariffa e con i costi standard nettamente inferiori ai costi dell’attuale servizio, era difficile aspettarsi qualcosa di diverso.

Comunque visti gli esiti potevo affrancarmi di chiedere informazioni sulla procedura oggi “irrituale” direttamente al TAR dell’Aquila, di andare in udienza al TAR dell’Aquila, così come loro di fare la domanda o di fingere di apprezzare.

Sarebbe stata un altro tipo di “sconfitta”, se volessimo assegnargli questa parola.

Invece questa lascia l’amaro in bocca.

Vi lascio al mio ricorso, alla mia memoria del 25.07.2021, alla mia memoria del 28.07.2021 e alla sentenza.

Ognuno si farà una propria opinione.

P.S. Non bisogna mai aver paura di dire la verità.

Ovviamente questo è un personale commento alla Sentenza tutelato dalla Costituzione.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 24.09.2021 alle ore 19:00

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