Ho volutamente preso il titolo di un articolo prodotto da un noto giornalista.
A distanza di quasi 5 mesi dalla pubblicazione dell’articolo “bando di concorso con possibilità di inquinamento” il Segretario Comunale annulla in autotutela il procedimento di assunzione applicando l’art. 21 nonies comma 1 della Legge 241/90 che recita “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico”.
Quindi facendo un passo indietro l’art. 21 octies comma 1 recita “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.”, mentre il comma 2 recita “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Mi azzarderei ad escludere l’ipotesi di incompetenza (visto che spettano al Segretario le procedure di assunzione in un ente locale). Restano quindi eccesso di potere (forse intesa come lavoro svolto con poca diligenza) o adottato in violazione di legge.
Tuttavia nella fattispecie si assiste ad un conflitto di interessi nel senso stesso del termine “interessi”, ovvero un’interesse privato, tante volte sottolineato nell’introduzione della determina quando si parla dell’apertura del procedimento penale n. 682/2020 (individuale e a carico del segretario), ed un interesse pubblico dietro il quale si procede all’annullamento di tutta la procedura concorsuale.
Ma scritta così, genera in realtà anche con la violazione di diverse specie di interesse pubblico, ovvero quello dell’amministrazione comunale che aveva chiesto un anno fa di procedere ad un’assunzione per sopperire alla carenza di organico, sottolineate anche durante l’ultimo consiglio comunale quando si trovava una nuova intesa tra il sindaco e il segretario (la stessa intesa che li aveva portati a confermare pagamenti per poi essere smentiti dai stessi atti prodotti qualche giorno dopo) ed un interesse pubblico relativo ad un atto palesemente illegittimo (che di pubblico sembra aver ben poco).
È qui che forse la pezza è peggio del buco.
In atti pubblici, l’interesse pubblico si identifica con l’interesse proprio della comunità a cui un ordinamento giuridico si riferisce ovvero il Comune (non chi partecipa al bando).
Per consolidata giurisprudenza, infatti, ai fini dell’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, l’esigenza di ripristino della legalità violata deve necessariamente essere raffrontata con la sussistenza dell’interesse pubblico alla caducazione dell’atto, di cui la Pubblica Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Nella fattispecie, sembra mancare sia l’esternazione delle ragioni di interesse pubblico (al di là del mero ripristino della legalità violata) sia la valutazione motivata della posizione dei soggetti coinvolti (manca la volontà dell’amministrazione).
Quindi dopo aver capito che gli interessi pubblici sono tali presumibilmente se invadono l’interesse privato del segretario, che in piena autonomia decide quali dei due interessi pubblici perseguire (ovvero decide in propria autonomia quale è l’interesse pubblico), tra l’altro forse confondendo il significato di interesse pubblico, tra l’altro relativamente ad un’istruttoria che prima del procedimento penale si ribadiva pienamente legittima ignorando i dubbi sollevati da chi veniva denigrando anche durante l’ultimo consiglio comunale durante il quale il segretario aveva espressamente chiesto validi titoli accademici per contestare alcune conclusioni prodotte da professionisti di comprovata esperienza e capacità (sottolineando di aver proceduto a produrre denuncia presso l’Autorità garante ANAC nei confronti del sottoscritto), mi domando se a questo punto l’amministrazione abbia deciso di non procedere all’assunzione e quindi abbia modificato l’interesse pubblico alla base dell’annullamento di tutta la procedura (visto che non basta la legalità violata per annullare tutto) in un periodo che vede tra qualche mese altri pensionamenti?
E ancora perché annullare la procedura se la polizia giudiziaria avrebbe acquisito gli atti inspiegabilmente?
Ma non disperate, i disastri non finiscono qui.
Articolo scritto da Giuseppe Pea in data 13.06.2020-10.45, Versione 1.
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