I Comuni possono individuare delle aree per l’installazione delle antenne ma non possono vietarle

Di 25 Settembre, 2015 0 0
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Telecomunicazioni 150 In una recente sentenza del Tar della Sicilia, la n. 2186 del 1 settembre 2015, i giudici hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di rifiuto relativo ad una richiesta di autorizzazione per l’istallazione di un impianto di telefonia mobile perché non rispettava alcuni obblighi imposti da un apposito regolamento comunale.

Il tribunale aveva dichiarato illegittima la parte in cui il regolamento prevede un divieto assoluto di localizzare tali infrastrutture di comunicazione entro una distanza minima da tutte le aree urbanizzate del territorio comunale, nonché dal centro abitato e dagli edifici pubblici privati ritenuti sensibili, rendendo di fatto impossibile la realizzazione degli impianti stessi al fine di una copertura di rete più capillare.

In particolare, nonostante la società istallatrice avesse ottenuto tutte le autorizzazioni, il Comune ne aveva, per due volte, respinta la richiesta in quanto in contrasto con il regolamento comunale che prevedeva una distanza minima dalle aree sensibili (scuole, ospedali, case di cura) e dal centro urbano di non meno di 50 metri, limite poi portato a 200 metri.

Il giudice ha rilevato che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestono carattere di opere di pubblica utilità, ai sensi del Dlgs 1 agosto 2003, n. 259, cd Codice delle comunicazioni elettroniche, che, pertanto, ne prevede la possibilità di localizzazione in qualsiasi parte del territorio comunale, in quanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche”.

Questo in parte si “scontra” con la competenza delle Amministrazioni locali di prevedere specifiche aree deputate all’insediamento delle infrastrutture di telecomunicazioni, senza tuttavia ostacolarne l’effettiva istallazione e funzionamento, senza imporre limiti legalmente non validi come il caso descritto che ne introduceva uno  relativo alla sola distanza da rispettare dalla abitazioni o dai luoghi “sensibili”.

Restano sempre da rispettare i limiti di esposizione alle emissioni dei campi elettromagnetici introdotti dal D.p.c.m dell’8 luglio 2013 con oggetto “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” che non fanno riferimento alle distanze dalle emittenti ma ai valori limite del campo elettromagnetico che garantiscono comunque la salute della popolazione.

Riassumento, il Comune può nella propria facoltà di governo del territorio, decidere delle aree dove questi impianti possono essere istallati, senza sindacare sulle distanze dalle abitazioni e senza impedirne l’istallazione o il corretto funzionamento.

Sembra logico pensare che le modifiche di destinazione delle aree post istallazione antenne che obbligano queste ultime a traslocare altrove, possano essere inefficaci e opponibili in sede giudiziaria (sarebbe più logico attendere la scadenza della concessione).

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