Il 16 dicembre scade il pagamento della seconda rata Imu-Tasi

Di 14 Dicembre, 2016 0 0
Tempo di lettura: 6 Minuti

Mancano 3 giorni alla scadenza del versamento del saldo dell’Imu (vedi aliquote) e della Tasi (vedi aliquote) senza versare interessi ed eventuali sanzioni. L’imu è pagata da tutti i contribuenti titolari di fabbricati e aree edificabili esclusi i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale (tranne quelle inquadrati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero gli immobili d lusso, ville e castelli che godono comunque di un’aliquota agevolata, nel nostro comune pari al 4‰ e lo sconto di 200€ sull’importo complessivo da versare). Anche la Tasi va pagata dai possessori di fabbricati e aree edificabili ad esclusione dei possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione principale sia dal possessore  (che nel nostro comune paga il 10%) sia dal proprietario (che paga il restante 90%). Nessun pagamento è dovuto se l’importo complessivo Imu o Tasi è inferiore a 12 €.

Si rammenta che la prima rata fa riferimento alle aliquote pagate nell’anno precedente mentre il saldo di dicembre va pagato con le eventuali nuove aliquote. Il saldo deve essere pagato a conguaglio di quanto già versato in acconto a giugno (se l’importo era minore di 24 € e quindi la metà era minore di 12 € a giugno non andava versato nulla mentre a saldo ovvero a dicembre va versato l’intero importo) rispettando le aliquote stabilite dai regolamenti comunali che ricordiamo sono le stesse del 2015 (almeno nel nostro comune visto che è ammesso solo l’eventuale riduzione delle aliquote) così come confermato dalle ultime due leggi finanziarie.

I terreni agricoli sono esenti dall’imposta (anche se incolti) nei comuni montani (come il nostro) mentre negli altri comuni godono l’esenzione qualora condotti da aziende agricole o agricoltori diretti.

Gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta di primo grado godono dello sconto del 50% purché il contratto sia stato registrato presso gli sportelli dell’agenzia delle entrate. Lo sconto applicato alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito è valido qualora il comodante (chi dà i beni in comodato) abbia la residenza anagrafica e dimori nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato purché non sia un immobile di pregio. Può possedere un altro immobile nello stesso Comune utilizzato come abitazione principale ad esclusione degli immobili di pregio. Può altresì possedere altri immobili purché non siano ad uso abitativo.
Gli immobili affittati a canone concordato godono di una riduzione del 25%. In assenza di accordo nel Comune interessato si può far riferimento a quello del Comune più vicino o “demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale”.

Nel caso in cui durante l’anno sia intervenuto il decesso del proprietario, il coniuge superstite mantiene il “diritto di abitazione” sull’immobile di proprietà del defunto o in comunione e tale diritto è automatico. In questo caso il soggetto passivo è solo il coniuge superstite e per tanto mantiene tutte le agevolazioni eventualmente previste.
Se i figli hanno la nuda proprietà di un immobile dato in usufrutto ai genitori, questo è equiparato ad abitazione principale e quindi è esente imposta Imu e Tasi. Se nel corso dell’anno uno dei due genitori viene a mancare, la metà dell’immobile torna di fatto di proprietà dei figli per la quota superstite e su questa verranno pagate le imposte mentre per la quota residua di usufrutto resta esente. Stessa condizione prevista anche per gli immobili di proprietà dei figli concessi in comodato d’uso ai genitori, che nel caso di decesso nel corso dell’anno di uno dei due genitori, diventa assoggettabile Imu-Tasi al 50% mentre il restante continua a scontare le agevolazioni previste.

Nel caso di compravendita di un immobile avvenuta ad esempio il 20 agosto con cambio di residenza avvenuto il 20 settembre, l’immobile non gode delle agevolazioni se non a partire dal mese di ottobre in quanto la legge prevede che l’abitazione principale è solo quella in cui il possessore risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.
Nel caso di successione di un immobile (che si apre immediatamente dopo il decesso di uno dei coniugi) se pur concretizzatasi in un periodo sicuramente successivo al decesso, retro-agisce dalla data del decesso. Nel caso sussista un superstite (uno dei due genitori ad esempio) tutte le agevolazioni permangono a meno che quest’ultimo rinuncia all’eredità e subentrano diritti di terzi (esempio i figli). In questo caso decade l’agevolazione generalmente dal bimestre successivo, bimestre dove il superstite (sempre nel caso in cui abbia rinunciato all’eredità) dovrà pagare la quota parte dell’Imu e della Tasi.

In quei comuni che avevano previsto un diverso regime fiscale per le case date in comodato d’uso gratuito (esempio 5‰ invece del tradizionale 7,6‰) ai parenti di primo grado, in considerazione del fatto che entrambe le finanziarie 2016 e 2017 hanno previsto il blocco delle aliquote (che possono tuttalpiù scendere), nel 2016 così come nel 2017 avranno la doppia agevolazione, ovvero manterranno l’aliquota agevolata (esempio 5‰) alla quale potranno applicare un ulteriore sconto del 50% sempre se si mantengono i requisiti che permettono questa seconda agevolazione e pagheranno quindi la metà di quanto versato nel 2015 (nell’esempio 2,5‰).

Sia l’Imu che la Tasi scontano la riduzione del 25% per gli immobili affittati a canone concordato, si pagano quindi i 3/4 dell’imposta mentre è confermata anche per quest’anno l’esenzione dei cosiddetti “imbullonati” se funzionali al processo produttivo.

Per gli edifici storici la normativa Imu prevede al riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati di interesse storico. Questa riduzione può essere cumulata con quella prevista per le abitazioni affittate con canone concordato e la tariffa corrisponde è ridotta al 37,5%. Un cumulo simile può essere applicato anche se l’immobile storico viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado che in questo caso pagheranno il 25% della tariffa calcolata sulla base imponibile.

Gli immobili inagibili possono scontare una riduzione del 50% valida se gli immobili non siano utilizzati o limitatamente nel periodo durante il quale sussistono le condizioni. L’inagibilità è accertata dal Comune con una perizia di un tecnico a carico del proprietario. Il contribuente può comunque presentare una auto-dichiarazione tramite la quale attesti la sussistenza dell’inagibilità. Tuttavia il contribuente deve dichiarare di possedere una perizia che ne accerti l’inagibilità o l’inabilità redatta da un tecnico abilitato.

I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all’imposta a partire dalla data di ultimazione dell’immobile o, se antecedente, dalla data di utilizzazione. La stessa condizione vale per gli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione o in caso di interventi di recupero. Qualora si è proceduto all’accatastamento dell’immobile anche prima della data di ultimazione o di utilizzazione, questa rappresenta la data di riferimento dalla quale far partire l’imposta.

Per i residenti all’estero, questi sono esonerati dal versamento dell’Imu e della Tasi* sebbene risultano ancora soggetti al pagamento della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) se pur in maniera ridotta di 2/3 (ogni 100€ di imponibile ne verseranno 33,33€), solo se si verificano tutte e tre queste condizioni vincolanti:

  • devono essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  • devono essere iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero);
  • e l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso.

* Errata Corrige. La legge di stabilità 2016 prevede l’esenzione della Tasi per l’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate come indicato nell’articolo 13, comma 2, del DL 201/2011. Tuttavia siccome non vengono specificatamente indicate le abitazioni di proprietà dei soggetti iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e siccome la volontà del legislatore è di esentare tutte le abitazioni principali o comunque equiparate, ne deriva che anche queste debbano essere esentate dal pagamento della Tasi (come riconosciuto da alcune sentenze costituzionali). Il contribuente, qualora non abbia proceduto, ha tempo fino al 30 giugno 2017 per presentare la denuncia Imu/Tasi. Nel caso in cui non presenti la richiesta mantiene comunque l’esenzione ma è soggetto alla sanzione di 51 €.

In corsivo le modifiche inserite in data 18 dicembre 2016.

Nessun Commento Presente.

Rispondi