Il 17 dicembre scorso è stato divulgato sul sito del comune l’avviso di bando, previsto in pubblicazione per il 5 gennaio (giovedì prossimo), per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, in scadenza il 7 maggio 2017 e in seconda battuta il 4 luglio 2017.
Tale bando prenderà probabilmente spunto dall’Intesa Stato-Regioni del 2012 con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche, recentemente regolamentate anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.722 del 15 novembre 2016 “Disposizioni attuative sulla disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n 30”.
Prima ancora della pubblicazione vogliamo rendere pubbliche le criticità sollevate dal Garante della Concorrenza su alcuni punti al fine di permettere l’applicazione delle correzioni indicate dalla stessa Autorità già nel prossimo bando e evitare problemi futuri.
In effetti nella nota del 15 dicembre (due giorni prima della pubblicazione dell’avviso nel sito comunale) il Garante della concorrenza e del mercato chiedeva al Ministero dello Sviluppo economico a alla Conferenza Unificata Stato-Regioni di correggere le criticità evidenziate nel proprio rapporto entro 60 giorni. Nel frattempo auspicava per i Comuni che hanno indetto già i bandi di esercitare in senso conforme alla normativa comunitaria la propria potestà nell’individuazione della durata massime delle concessioni e dei criteri di selezione delle domande.
Tuttavia il parere dell’Autorità non è vincolante ed è probabile che i Comuni non ne tengano conto anche in previsione della prima scadenza prevista per il 7 maggio 2017.
L’Autorità ha dichiarato che i bandi debbano rispettare comunque gli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e gli artt. 14 e 16 del D.Lgs n.59/2010 tramite il quale è stata recepita la stessa Direttiva comunitaria. In entrambi oltre a stabilire che è libera ogni attività non espressamente vietata stabilisce che, ove necessario ricorrere ad un titolo autorizzativo, questo è rilasciato all’esito di selezione pubblica, per una durata limitata, senza rinnovi automatici, né vantaggi al prestatore uscente.
La durata delle concessioni di aree pubbliche per il commercio è stata regolamentata dalla già indicata Intesa Stato-Regione nella quale è espressamente indicato che la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni, né, nel caso siano necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni, limite già indicato nel Documento delle Regioni e Provincie Autonome che ha proposto di imporre tale limite di 12 anni a livello nazionale per assicurare l’omogeneità territoriale.
Il criterio prioritario di assegnazione è quello della “maggiore professionalità acquisita” definita in base all’anzianità di esercizio dell’impresa, anche nello specifico posteggio oggetto di selezione, che può ricevere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.
Inoltre il Documento propone ai Comuni di assegnare i seguenti punteggi:
- per la maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su area pubblica derivante dalla data di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle imprese,
- 40 punti per un’anzianità di iscrizione fino a 5 anni;
- 50 punti per un’anzianità fino a 10 anni;
- 60 punti per un’anzianità superiore ai 10 anni;
- inoltre per il titolare di concessioni in scadenza nel 2017-2020 che concorre all’assegnazione dello specifico posteggio in cui operava sono attribuiti altri 40 punti;
- l’impegno a eseguire specifiche opere/adattamenti in particolari contesti ottiene altri 7 punti e la regolarità contributiva altri 3 punti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 34181 del 9 febbraio scorso ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di stabilire la durata nei limiti di ammortamento (dai 9 ai 12 anni di durata) e ha riconosciuto ai concessionari uscenti un punteggio ulteriore pari al 40% applicato al momento dell’attribuzione del punteggio complessivo ai concorrenti per formare la graduatoria stessa.
È qui che l’Autorità ha sollevato alcune considerazioni di merito. In riferimento alla durata delle concessioni dichiara infatti che un termine eccessivamente ampio di durata delle concessioni può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l’ingresso da parte dei nuovi operatori, a detrimento della qualità dell’offerta e determinando, di conseguenza, una cristallizzazione degli assetti esistente nel momento di riferimento, tutto questo anche tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere la quale non richiede particolari investimenti.
L’autorità ribadisce che è necessario ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari basandosi su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e di rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità perseguendo invece l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziali. Pertanto la durata minima di 9 anni applicabile su tutto il territorio nazionale può risultare sproporzionata e non rispettosa dei principi sopra esposti.
Inoltre i criteri di assegnazione dei posteggi che danno un peso decisivo all’anzianità o all’esperienza pregressa in un determinato settore pregiudicano il corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato in quanto possono favorire gli operatori esistenti a scapito di nuovi concorrenti, criteri che dovrebbero essere considerati soltanto in maniera residuale.
I 40/60 punti attribuiti ai concessionari uscenti che si sommano ad un ulteriore 40% per l’anzianità dell’impresa uscente rende difficile ai nuovi operatori contendere un posteggio da riassegnare in quanto anche assegnando tutti i punteggi previsti per i criteri diversi dall’anzianità/esperienza/iscrizione, nessun operatore potrà arrivare allo stesso punteggio del concessionario uscente.
Di fatto si determina una forma di rinnovo automatico della concessione che si pone in violazione con l’art. 12 della Direttiva dei Servizi in base al quale “non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”, principio ribadito dalla Corte di Giustizia in riferimento alle concessioni demaniali marittime, e in violazione dell’art. 16 del D. Lgs n.59/2010 secondo cui “il titolo è rilasciato per una durata limitata e non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente”.
L’Autorità si auspica e ribadisce che le amministrazioni locali esercitino la propria potestà sull’individuazione della durata delle concessioni e dei criteri di selezione in maniera coerente con i principi sopra richiamati e con le disposizioni della Direttiva Servizi.
Gennaio 26, 2017
Si informa che il 30 dicembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge n. 244/2016 recante la proroga di vari termini previsti da vigenti disposizioni legislative (c.d. ‘Milleproroghe’), pubblicato in sedici articoli su GU n. 304 del 30-12-16 e prossimo alla conversione in legge ordinaria dello Stato con eventuali modificazioni entro il 29 febbraio 2017.
Al comma 8 dell’art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico) recita: “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”.
Ne deriva che è differita di dodici mesi la scadenza delle concessioni su area pubblica in essere al 30 dicembre 2016, nell’ambito della descritta duplice ratio di allineamento dei termini delle concessioni stesse e di uniformità delle relative procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto la loro assegnazione, in base ai criteri di cui all’Intesa siglata in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 5 luglio 2012.
Alcuni articoli vengono scritti con un anticipo di qualche giorno e l’uscita viene quindi programmata. Questo è stato scritto prima della pubblicazione del Milleproroghe. Restano valide le problematiche (durata delle concessioni e l’attribuzione dei punteggi) ivi descritte ma con questa proroga sarà possibile apportare le dovute correzioni come indicato dal Garante.