Entra in vigore oggi (14 dicembre 2024, ndr) la revisione del Codice della strada, introdotta con la legge 25 novembre 2024, n. 177, che prevede diverse novità tra cui:
- tolleranza zero per guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sospensioni più lunghe della patente, obbligo di installazione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e conseguente blocco del motore (alcolock) sui veicoli guidati da individui sottoposti a limitazioni dell’uso della patente per abuso di alcol alla guida (patenti codici 68 e 69);
- maggiori limitazioni per i neopatentati nei primi tre anni;
- sanzioni più onerose e sospensioni brevi della patente per l’uso del cellulare al volante;
- nuove regole per la contestazione delle violazioni del limite di velocità con dispositivi autovelox;
- maggiore regolamentazione per i monopattini elettrici;
- maggiore tutela per i ciclisti e pene inasprite per l’abbandono di animali.
Le modifiche apportate all’articolo 142 del Codice della strada non affrontano la questione controversa che persiste da anni e che è emersa con forza negli ultimi mesi: la differenza tra omologazione e semplice approvazione dei misuratori di velocità. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024 dello scorso maggio, confermata anche successivamente, ha ribadito la necessità dell’omologazione per i misuratori di velocità dei veicoli.
Il problema sottoposto alla Cassazione riguarda proprio l’omologazione, poiché le apparecchiature in questione (come tutte quelle attualmente utilizzate in Italia) risultano essere state solamente approvate dal Ministero delle Infrastrutture, senza omologazione. Per comprendere l’importanza del problema, è necessario fare riferimento agli articoli 45 e 142 del Codice della strada.
L’articolo 45 tratta in generale l’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature, senza fare distinzione tra le diverse tipologie, rinviando alle specifiche del regolamento di attuazione. Sebbene l’articolo 45 sia la norma generale di riferimento per tutte le apparecchiature di rilevazione da remoto delle violazioni al Codice, la questione cambia radicalmente quando si tratta di eccesso di velocità: l’articolo 142 stabilisce chiaramente, sia nel comma 1 sia nel comma 6, che le apparecchiature devono essere omologate.
Tuttavia, in assenza di norme tecniche specifiche, l’omologazione dei rilevatori di velocità non è attualmente fattibile. Questo spiega perché il Ministero competente ha optato per il meccanismo amministrativo dell’approvazione.
La recente legge di modifica del Codice della strada non affronta questa problematica, mantenendo lo status quo. Di conseguenza, ogni verbale di violazione dei limiti di velocità è potenzialmente soggetto a ricorso con ragioni fondate per richiederne l’annullamento.
Le modifiche hanno riguardato la modalità di utilizzazione. In particolare, qualora si utilizzi gli autovelox fisso o temporanei (non quelli mobili collocati dentro l’autovettura), al di fuori delle autostrade o strade extraurbane principali, in caso di contestazione differita, questi potranno essere collocati dopo una valutazione del Prefetto che presiederà la conferenza provinciale permanente, con la presenza del Comandante della Polizia Stradale, dei Comandanti delle Polizie Locali e della Polizia provinciale e dei vari proprietari delle strade, in applicazione del Decreto interministeriale sull’impiego degli autovelox, tenendo in considerazione che potranno essere installati solo in tratti di strada con un alto livello di incidentalità.
Inoltre, non potranno essere utilizzati su strade urbane con limiti di velocità inferiori a 50 km/h e su strade extraurbane dove il limite di velocità è ridotto di oltre 20 km/h rispetto al limite standard della strada (ad esempio, su strade con limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è almeno 90 km/h). E ancora, la legislatura, impone che i rilevatori di velocità vengano posti ad almeno 1 km da un segnale che impone una diminuzione del limite di velocità.
Infine nel caso in cui un conducente riceva più multe per eccesso di velocità nello stesso tratto stradale, entro un’ora e di competenza dello stesso ente, sarà tenuto a pagare una sola sanzione. Tuttavia, questa sarà rappresentata dalla multa più severa, incrementata di un terzo se più favorevole.
Piccola novità anche per le ZTL visto che è stata ben accolta la prassi di autorizzare anche brevi periodi di accesso nei quali l’utente può comunicare preventivamente l’ingresso in Ztl all’autorità locale (si pensi a un turista che necessita di caricare e scaricare i bagagli).
Le violazioni correlate godono inoltre di una franchigia basata sui tempi di permanenza (articolo 198, comma 2-ter, del Codice della strada). È stata introdotta una finestra di tolleranza del 10%, che consente all’utente di trattenersi nella Ztl oltre il tempo autorizzato senza incorrere in sanzioni. Ad esempio, per un ticket giornaliero di 24 ore, la tolleranza permette di uscire dalla Ztl fino a 2 ore e 24 minuti dopo la scadenza del ticket. Oltre questa soglia, vengono applicate le sanzioni, calcolate su periodi di 24 ore.
Infine, durante le 24 ore, anche se si commettono più infrazioni nella stessa Ztl, in assenza di contestazione immediata, si applicherà una sola sanzione pecuniaria, mentre fuori dai centri abitati, sarà possibile programmare Ztl, ma solo per esigenze straordinarie e per un massimo di 5 mesi.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 14.12.2024
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