Dal 13 febbraio entrano in vigore i nuovi requisiti ambientali minimi per le nuove costruzioni

Di 6 Febbraio, 2017 0 0
Tempo di lettura: 2 Minuti

L’attenzione verso l’edilizia sostenibile diventa sempre più evidente (unica eccezione il nostro nuovo plesso scolastico che se pur dovrebbe fungere da esempio non ha nessuna caratteristica di sostenibilità ambientale).

Il D.M. 11 gennaio 2017, pubblicato il 28 gennaio 2017 e quindi in vigore dal 13 febbraio prossimo, obbliga le Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e nuova costruzione a rispettare nuovi criteri ambientali minimi, criteri già indicati nel D.M. 24 dicembre 2015 e inseriti sia nel Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) che nel nuovo Conto Termico (D.M. 16 febbraio 2016), quest’ultimo affrontato nel precedente articolo e che, sulla base dei cambiamenti tecnologici riscontrati negli ultimi anni, ne fissa i nuovi riferimenti non solo per l’edilizia, ma anche per l’acquisto di arredi e prodotti tessili.

La prima modifica è che deve essere innanzitutto valutata la capacità tecnica dei progettisti. Sarà infatti attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

Per le imprese è richiesto il possesso della registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

Inoltre qualora la realizzazione dei lavori e la progettazione siano affidati separatamente sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento. Inoltre è prevista l’analisi della fattibilità che permetta di valutare se ci sono alternative alla realizzazione di una nuova costruzione che occupi altro suolo pubblico recuperando edifici dismessi, o scegliendo aree dismesse o localizzare l’opera in aree già urbanizzate e/o degradate e/o impermeabilizzate anche variando la pianificazione urbanistica del territorio.

La selezione del progetto deve avvenire in base ai criteri di efficientamento quali risparmio idrico, sfruttamento massivo dell’illuminazione naturale, approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, il rispetto dei vincoli paesaggistici, il verde pubblico, la permeabilità del terreno l’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili, una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio e l’uso di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.

Inoltre i componenti edili devono garantire la disassemblabilità, cioè la possibilità che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili mentre in cantiere, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici, escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclo.

Nessun Commento Presente.

Rispondi