Altre notizie sulla TARI e le scadenze

Di 21 Agosto, 2015 0 0
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Time 150 Come ormai sapete la TARI ha ripreso in grossa parte, quanto previsto dalla Tares, ormai abrogata. In particolare l’art. 641 della Legge n. 147 del 2013 riporta “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

Quindi la tassa è dovuta per la sola attitudine degli immobili “a produrre rifiuti”, indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico e quindi la sua mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l’interruzione temporanea dello stesso, non comportano l’esonero o la riduzione del medesimo. Il Comune può stabilire, ad esempio, che la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione conseguentemente capace di produrre di rifiuti.

In caso di affitto la regola prevede che se il detentore utilizza l’immobile per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari è dovuta soltanto dal possessore, ma questo vale solo se il contratto è temporaneo e fine a se stesso. Nell’ipotesi di un contratto di locazione annuale o superiore che inizia a settembre, il tributo è comunque dovuto dall’utilizzatore per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo parziale da settembre a dicembre.

Se si verifica una diminuzione dell’imposta per una qualsiasi ragione (demolizione etc.), la richiesta deve essere inoltrata entro i termini indicati dal regolamento ma non è retroattiva (quindi fatela subito). Caso opposto per la cessazione delle utenze, che è retroattiva, previa dimostrazione dell’effettiva cessazione.

Il Comune può, con apposito regolamento ridurre alcune aree o alcuni soggetti che presentano una minore attitudine a fruire del servizio pubblico. Questa riduzione deve essere però inserita nel PEF (Piano economico finanziario) e deve essere finanziata dallo stesso tributo. C’è tuttavia un limite massimo pari a 7% del tributo. Ad esempio recentemente il Comune di Sora ha inserito nel regolamento Tari alcune riduzioni che vengono pagate incrementando la tariffa TARI fino appunto al 7%. Il nostro Comune, invece è riuscito ad incrementare le tariffe della stessa percentuale senza prevedere riduzioni di sorta e senza alcun riscontro oggettivo visto che dovremmo pagare il costo del servizio che, fatture alla mano, è stato minore rispetto all’anno precedente. Mistero !!!!

Ma quali sono questi soggetti che potrebbero (notate il condizionale perché il nostro Comune non ne prevede nessuna) ottenere questa riduzione?. È la stessa Legge, precedentemente citata, a stabilirne i criteri. Infatti nel comma 659, sempre all’articolo 1, dichiara che il Comune può tramite regolamento prevedere riduzioni tariffarie per le abitazioni con unico occupante e/o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e/o locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e/o abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero e/o fabbricati rurali ad uso abitativo.

Caso diverso se si tratta di esenzioni che vanno invece iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa (cioè le esenzioni non possono essere pagate con questo famoso 7% ma con un apposito stanziamento). Anche in questo caso i criteri sono stabiliti dalla Legge, precisamente al comma 660 che richiama comunque il precedente comma 659, specificando però che le risorse a compensazione devono provenire da apposita voce di bilancio e non dai proventi del tributo.

Oltre al fatto che il Comune di Sora ha inserito nel regolamento le riduzioni incrementando la tariffa del 7% (su un totale di 4.900mila€ ne ha previsti 340mila€ come fondo per le riduzioni, che se pur incrementa la tariffa contemporaneamente le alleggerisce a coloro che effettivamente producono pochi rifiuti), c’è un’altra differenza che ci contraddistingue, il Comune di Sora ha stabilito le tariffe Tari 2015 con apposita delibera di consiglio datata 19 febbraio 2015, ben 6 mesi prima del nostro Comune. Direte cosa cambia?.

Loro possono pagare la tariffa in tre rate, la prima entro il 31/10/2015, la seconda entro il 31/11/2015 e la terza entro il 30/04/2016, mentre noi abbiamo due sole scadenze per di più molto ravvicinate, 31/10/2015 e 31/11/2015, che può non sembrare molto ma è comunque una maniera per agevolare il pagamento. Inoltre avendo a disposizione ben 10 mesi prima della chiusura dell’anno, si sarebbero potuto stabilire altre scadenze e distanziarle, visto che molti si troveranno con scadenze prefissate una ogni mese, ottobre TARI, novembre TARI, dicembre seconda rata IMU e TASI, proprio per chiudere in bellezza il 2015.

Ci auguriamo quindi che il prossimo anno si possa procedere all’approvazione delle tariffe entro febbraio/marzo e dare quindi l’opportunità ai cittadini di poter gestire al meglio le scadenze dilazionandole in 3 comode rate e non in 2, lasciando chiaramente la facoltà di pagare in un’unica rata. In fondo il calcolo dell’imposta è relativamente semplice, anche se non lo daremo per scontato, visto che negli ultimo anni l’andamento della tariffa non ha seguito il costo del servizio.

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