I titolari degli immobili destinati alle attività ricettive sono esentati dal pagamento dell’acconto Imu. L’esonero dal pagamento non è limitato a alberghi, pensioni e lidi, come previsto nella versione dello schema del decreto legge Rilancio, prima dell’approvazione definitiva, ma si estende a tutte le attività ricettive, purché il gestore sia anche proprietario dell’immobile. È stato ampliato l’elenco dei beneficiari dell’esenzione dal versamento della prima rata Imu. Dell’abolizione dell’acconto fruiscono, infatti, anche gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i campeggi, gli stabilimenti termali, i residence, i bed e breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, gli affittacamere e, in generale, tutti gli immobili destinati a attività ricettive.
Esenzione a largo spettro per gli immobili del comparto del turismo, per effetto del decreto Rilancio.
L’articolo 177 del Dl 34/2020 ha previsto l’esenzione dall’acconto Imu per una pluralità di fattispecie accomunate dal fatto di rientrare in settori di attività particolarmente colpiti dalla crisi epidemiologica.
Si stabilisce in particolare che sono esenti le seguenti tipologie:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori.
Come si vede, per la generalità dei casi sopra elencati, con la sola esclusione degli immobili D/2, l’agevolazione non è condizionata alla categoria catastale di appartenenza dell’unità, ma alla sua destinazione d’uso.
Ne deriva che, in caso di controllo, la verifica si svolgerà in termini di corretto assolvimento dell’onere della prova, in capo al contribuente. In taluni casi, la prova potrebbe non essere semplice da dare. Si tratta delle ipotesi in cui l’attività si svolge con modalità non necessariamente imprenditoriali, come accade per le case vacanza e per i bed & breafast. In questa eventualità, si potrebbe far riferimento alla pubblicizzazione dell’attività attraverso Internet oppure per mezzo dell’inserimento in portali gestiti da intermediari professionali, quali Airbnb.
Un altro ostacolo di non poco conto riguarda la prescrizione secondo cui il gestore deve coincidere con il proprietario. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi del fabbricato in proprietà del coniuge del gestore. O ancora, all’immobile in proprietà del socio titolare della quota quasi totalitaria della società esercente l’attività alberghiera. In queste situazioni e altre analoghe, l’esenzione, a stretto rigore, non compete, per difetto di identità soggettiva tra soggetto passivo Imu ed esercente l’impresa, malgrado gli effetti della crisi si riversino senz’altro anche sul primo.
L’esenzione inoltre riguarda il versamento dell’acconto di giugno. Va tuttavia ricordato che, per effetto della regola speciale della legge di bilancio 2020, il primo acconto della nuova imposta non è commisurato, di norma, al possesso del primo semestre, ma è pari alla metà di quanto complessivamente versato nel 2019. Ne consegue che, in molti casi, il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di dover pagare a saldo tutto o parte delle somme teoricamente esenti.
L’ipotesi più eclatante riguarda le attività iniziate nei primi mesi del 2020.
Per queste, che pure sono particolarmente colpite dalla crisi, se l’immobile è stato acquistato nell’anno in corso, in teoria non è dovuto acconto e quindi esse dovrebbero pagare l’intero importo a saldo. Ma si pensi anche all’immobile acquistato alla fine del 2019, per il quale l’importo dell’acconto teorico risulta molto basso. Occorrerebbe stabilire meglio, in sede di conversione del decreto, che l’esenzione riguarda, in effetti, l’intero periodo di possesso maturato nel primo semestre.
La formulazione crea dei problemi perché chi ha venduto parte dei suoi immobili a dicembre, dovrà corrispondere un acconto più elevato, mentre chi ha acquistato nel corso del primo semestre 2020 non dovrà versare nulla.
Ovviamente, nulla dovrà essere versato da chi ha venduto tutto nel corso del 2019. La normativa consente anche di versare l’intero importo dovuto nell’anno con la rata di acconto, opzione questa che può essere utile se il Comune ha già deliberato le aliquote 2020. Ma occorre ricordare che il termine per l’approvazione delle aliquote è oggi fissato al 31 luglio 2020. L’Imu è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La nuova disciplina cambia le regole di calcolo del mese. Mentre in passato il mese si considerava per intero se il possesso si era protratto per almeno 15 giorni, dal 2020 il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Inoltre, è precisato che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
D’altro canto, a regime, il primo acconto è pari, per l’appunto, all’imposta dovuta nel primo semestre, calcolata sulla base delle aliquote dell’anno precedente.
