A meno che i comuni non prevedano, con regolamento, il differimento del termine per il versamento, tenuto conto della situazione emergenziale che si è determinata a causa della pandemia, la scadenza per il pagamento dell’acconto dell’imposta municipale è fissato al 16 giugno.
Da quest’anno i titolari e detentori di immobili non sono più tenuti a pagare la Tasi, che è stata abolita dalla legge di Bilancio 2020. Obbligati a versare l’Imu sono tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli. L’acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per l’anno precedente. La prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Quindi va versato il 50% di quanto pagato per i due tributi nel 2019.
Anche la regola ordinaria di determinazione dell’acconto, nella sua semplicità (la metà di quanto versato nel 2019), potrebbe creare dei problemi per i soggetti che si trovano a pagare più di quanto effettivamente dovuto per il 2020.
Non è stata deliberata nessuna proroga generalizzata del termine del 16 giugno. I Comuni, tuttavia, hanno il potere di differire i termini di pagamento, in “situazioni particolari”. Quindi, prima di pagare va verificato se il proprio Comune ha prorogato i termini. L’emergenza da Covid 19 rientra senz’altro nella fattispecie delle “situazioni particolari” che sono state citate in precedenza.
Trattandosi del primo anno di applicazione della nuova Imu, il criterio ordinario di quantificazione dell’acconto consiste nel pagare la metà di quanto complessivamente versato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi. Questo significa, in concreto, che se l’anno scorso non si è versato nulla, perché ad esempio titolari della sola abitazione principale, l’acconto non è dovuto e sarà pagato tutto in sede di saldo, a dicembre. Un altro effetto di tale disciplina è che le innovazioni introdotte con la riforma del 2020, di regola, troveranno applicazione solo in sede di saldo. È il caso, tra l’altro, del genitore assegnatario della dimora familiare senza affidamento dei figli. Fino al 2019, l’immobile assegnato era esente, da quest’anno diventa imponibile, poiché l’esonero è strettamente correlato all’affidamento dei figli.
In alcuni casi, l’applicazione letterale del metodo “storico” di liquidazione dell’acconto determina evidenti incongruenze. Si pensi all’eventualità in cui il contribuente aveva un immobile posseduto tutto il 2019, venduto a gennaio 2020. O ancora all’ipotesi della seconda casa che nell’anno in corso è diventata abitazione principale. Adottando il criterio legale si giunge a versare una somma che poi dovrà essere restituita. Per questo motivo, la circolare n. 1/2020 del Mef ammette che, in tutti i casi in cui la situazione immobiliare sia variata rispetto all’anno scorso, il soggetto passivo può scegliere tra il metodo “storico” e il metodo “previsionale”.
Quest’ultimo, destinato peraltro a essere applicato dal 2021, consiste nel calcolare l’imposta sulla base della situazione immobiliare verificatasi nel primo semestre dell’anno. Così, nel caso dell’immobile ceduto a gennaio 2020, si pagherà solo un mese di imposta, mentre se l’ex seconda casa è diventata abitazione principale al 2 gennaio, non si versa nulla. Il Mef ha inoltre precisato che tutte le volte che si applica il metodo previsionale l’aliquota da utilizzare è quella dell’Imu 2019, senza aggiungere la Tasi. Qualora l’interessato conosca l’aliquota deliberata per l’anno in corso e questa sia stata anche pubblicata, egli potrà utilizzarla già in sede di acconto.
Naturalmente, i contribuenti possono pagare in un’unica soluzione se conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali, che hanno comunque tempo per effettuare le scelte su aliquote e detrazioni fino al 31 luglio.
Le regole dell’imposta. Sono soggetti all’Imu fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Non devono, invece, versare l’imposta i titolari di immobili destinati a prima casa ed equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito ad abitazione.
Non fruiscono dell’esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Per queste unità immobiliari è prevista l’applicazione di una aliquota ridotta del 5 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro. La suddetta aliquota può essere ridotta senza limiti e perfino azzerata.
Mentre l’aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è fissata nella misura dell’8,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare fino al 10,6 per mille. L’aliquota, poi, può essere ulteriormente aumentata fino all’11,4 per mille, ma solo dagli enti locali che intendono confermare la ex maggiorazione Tasi, già deliberata dai consigli comunali negli anni precedenti nella misura massima dello 0,8 per mille. I soggetti obbligati al pagamento devono mettere mano al portafoglio e versare il 50% dell’imposta versata nel 2019 per Imu e Tasi.
Il resto dovrà essere pagato entro il 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno, facendo riferimento a aliquote e detrazioni deliberate per il 2020. I comuni hanno tempo fino al prossimo 31 luglio per deliberare aliquote, tariffe, detrazioni, riduzioni, per adottare i regolamenti sulle entrate e per approvare il bilancio di previsione. Va ricordato che dal 2016 è stata estesa l’esenzione Imu ai terreni agricoli. L’articolo 1, comma 13, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell’imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
I terreni agricoli che non rientrano nei confini dell’esenzione sono ovviamente soggetti al pagamento del tributo. Per terreni agricoli s’intendono quello iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati. Rientrano in questa nozione anche i terreni che non sono coltivati. L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille, che i comuni possono aumentare sino al 10,6 per mille o diminuire fino all’azzeramento. Va posto in rilievo che, essendo stata abolita la Tasi, sia i proprietari degli immobili che gli inquilini dal 2020 non sono più tenuti a versare l’imposta sui servizi indivisibili. I versamenti. Per la nuova Imu le amministrazioni locali hanno il potere di prorogare il temine per il pagamento, visto che non è stato concesso alcun rinvio con legge statale. In effetti, il comma 777 della legge 160/2019 dà all’ente la facoltà di differire i termini di versamento del tributo, per situazioni particolari.
