Nella nuova Imu l’obbligo dichiarativo non è mai, di regola, elemento costitutivo del diritto a un’agevolazione. Anche nella parte in cui il comma 769 della legge n. 160/2019 stabilisce l’obbligo della presentazione della denuncia ai fini dell’applicazione di determinato benefici si è di fronte ad un mero obbligo informativo e non ad una condizione di decadenza degli stessi. Il Mef conferma dunque la configurazione di un ulteriore elemento di discontinuità rispetto alla vecchia Imu.
In realtà, anche in vigenza della precedente versione del tributo, la regola era che la dichiarazione non potesse mai condizionare il diritto a un’agevolazione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 bis, Dl 102/2013, per alcune esenzioni (ad esempio immobili merce e alloggi sociali), era espressamente stabilito che l’applicazione delle stesse fosse subordinata alla presentazione della denuncia nei termini di legge, a pena di decadenza.
Nella nuova Imu, invece, è stato riproposto l’obbligo dichiarativo, limitatamente agli alloggi sociali, all’unità appartenente alle forze di Polizia, assimilata all’abitazione principale, e, a decorrere dal primo gennaio 2022, agli immobili merce, senza però disporre la sanzione della decadenza. È stato chiesto pertanto di sapere se il contribuente, pur non presentando la denuncia, avesse comunque diritto agli esoneri in questione. La risposta è stata positiva, proprio in ragione del fatto che nella formulazione vigente non si parla di decadenza. Ne consegue che, in caso di inadempimento del contribuente, troverà applicazione la sanzione minima di 50 euro, ma l’esenzione, in presenza dei requisiti di legge, competerà comunque.
Questo è comunque il criterio generale vigente anche nell’ambito del nuovo tributo. Così per esempio la riduzione a metà in caso di comodato gratuito ai parenti in linea retta e lo sconto del 25% dell’imposta valevole per gli immobili locati a canone concordato si applicano anche in assenza di dichiarazione del contribuente. In tali casi, qualora le informazioni non fossero già a disposizione del comune, l’onere della prova è in capo al contribuente, ben potendo l’ente locale limitarsi a contestare l’esistenza di una violazione dell’obbligo di pagamento.
L’unica eccezione dovrebbe essere rappresentata dalla riduzione a metà prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Per tale fattispecie, infatti, la norma di riferimento (art. 1, c 747, legge n. 160/2019) continua a utilizzare la formulazione di fabbricati “dichiarati” inagibili o inabitabili. Ne consegue che non è sufficiente che, di fatto, l’unità immobiliare lo sia ma occorre che lo stato di degrado del bene sia previamente comunicato al comune. Tanto, sempre che il comune non ne sia già a conoscenza in altro modo (ad esempio ordinanza di sgombero). In tema di fabbricati inagibili, si segnala infine l’espressa previsione secondo cui, qualora il contribuente non intenda avvalersi dell’ufficio tecnico comunale per accertare la situazione di legge, lo stesso deve produrre una perizia di parte.
Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3-ter, D.L. n. 34 del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020. Tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell’immobile locato a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge.
