Sostanzialmente sono tutte univoche nel condannare le amministrazioni che hanno proceduto ad espropri illegittimi.
In molte occasioni i tribunali hanno dichiarato l’obbligatorietà della P.A. di restituire al proprietario il terreno illegittimamente occupato ovvero quelli sottratti al privato senza contratto e provvedimento di esproprio (o, eventualmente, il procedimento di sanatoria) anche nel caso ci sia stata una rinuncia implicita. Infatti l’obbligo di restituzione decorre anche qualora sia intervenuta la realizzazione dell’opera pubblica tal ché la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà (Consiglio di Stato, n. 676 del 28.01.2011 e sezione IV, n. 4833 del 29.08.2011).
Inoltre il Consiglio di Stato, nell’adunanza plenaria n.2 del 29.04.2005 aveva già sancito che la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo alla P.A. possono conseguire soltanto all’adozione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.
Anche la Cassazione con la sentenza 735/2015 ha dichiarato che in assenza di decreto di espropriazione l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell’amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, illecito che comporta non il trasferimento della proprietà alla Pubblica amministrazione, ma la responsabilità della stessa per i danni intesi come danni patrimoniali subiti e danni per l’ingiusta lesione dell’interesse del privato a un’esistenza pacifica e libera da indebite aggressioni.
In tutti questi casi il proprietario del terreno illegittimamente occupato dalla P.A., dovrà richiedere al giudice amministrativo la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione e l’annullamento dei relativi provvedimenti e può legittimamente domandare sia la restituzione del fondo, sia il suo ripristino e qualora sia stato privato del possesso, anche il risarcimento del danno. Infatti l’operato dell’amministrazione non può che seguire principi di piena legalità e potrà comunque procedere e non potrà esimersi dall’esercitare il proprio obbligo di provvedere:
- all’immediata restituzione del bene la cui occupazione si è protratta contra jus, previo ripristino dell’area e il pagamento dei danni da illegittima occupazione, senza che l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica precluda l’una o l’altra via;
- l’emanazione di un provvedimento sanante la situazione di illegittimità determinatasi con acquisizione al patrimonio indisponibile indennizzando il proprietario per il mancato utilizzo del bene (Tar Reggio Calabria, sentenza n. 265/2014).
E ancora qualora la procedura espropriativa sia divenuta illegittima, nonostante la trasformazione del bene, l’ente locale espropriante non può acquistare la proprietà del bene neanche per effetto della presunta rinuncia abdicativa (cioè la rinuncia della posizione giuridica su un bene senza che ciò comporti il trasferimento di proprietà) che sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento del danno (sentenza TAR Reggio Calabria n. 438/2017). Anche in questo caso il tribunale impone all’amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare o restituendo il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione ovvero, in via subordinata, adottando il decreto di acquisizione sanante.
Così come lasentenza n. 708 del 02.05.2017 dello stesso TAR Calabriail quale stabilisce il diritto del proprietario ad ottenere un risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo, commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate e di un ulteriore danno pari al 5% del valore del terreno per ogni anno di occupazione illegittima. Su tutte queste somme vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Inoltre il mancato completamento del processo di espropriazione (comunicazione avvio procedimento, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell’indennità di occupazione e di esproprio, deposito delle indennità e decreto di esproprio) da completare comunque prima della trasformazione dell’immobile (ad eccezione dell’esproprio urgente nel quale è possibile trasformare l’area prima del completamento delle procedure) configura sempre una responsabilità amministrativa e contabile (Sentenza Corte dei Conti, prima sezione centrale di appello, n. 15/2018). Nella sentenza si sottolinea come la parte politica ha il dovere di impartire direttive all’apparato amministrativo e non procedere ad impedire ai proprietari di agire giudizialmente per il ristoro dei danni subiti dall’irreversibile trasformazione dei terreni di loro proprietà, esattamente ciò che si sta verificando nel nostro comune.
L’amministrazione riconosciuta la proprietà può procedere anche l’occupazione sanante disciplinata dall’art. 42/bis del T.U. sugli espropri tramite il quale, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, “la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. È una via di uscita per i casi in cui una Pubblica Amministrazione avesse occupato senza titolo un’area di proprietà privata, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio. Per far scattare questa procedura d’urgenza è prevista una motivazione “rafforzata” ma deve seguire un doppio indennizzo, oltre al danno patrimoniale (che è il valore del bene) bisogna aggiungere il danno non patrimoniale che è liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene calcolato nel momento di trasferimento del bene (previa rivalutazione). Tuttavia il passaggio non può avvenire se non si liquida il dovuto e per il periodo di occupazione senza titulo è computata una somma a titolo di risarcimento. In questo caso si assiste ad un mutamento della pretesa, da diritto di proprietà a diritto d’indennizzo.
Ovviamente l’acquisizione non può essere retroattiva ma deve avvenire nella legalità amministrativa. Questa procedura delinea uno stato ulteriore rispetto all’indennità spettante in caso di espropriazione ordinaria (l’ente in effetti paga di più) tant’è che tutta la procedura va inoltrata alla Procura della Corte dei Conti.
Con questo strumento l’amministrazione può bloccare la restituzione di un immobile occupato sine titulo e irreversibilmente trasformato corrispondendo al privato non un risarcimento ma un indennizzo ovvero non si determina alcun acquisto né alcuna estinzione di tale diritto di restituzione previo ripristino. L’indennizzo costituisce in un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della P.A..
E ancora più recentemente la Cga (Consiglio di giustizia amministrativa) della Regione Sicilia con la sentenza n.255/2019 ha condannato due P.A., che avevano iniziato pratiche fra il 1978 e il 1986 mai concluse ai sensi della sentenza della Cassazione n.761 del 26.01.1998 secondo la quale il decreto di esproprio per essere legittimo deve essere tempestivo, obbligando entrambe le P.A. a restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino, salva l’applicazione dell’art. 42/bis risarcendo i danni derivanti dal mancato reddito dei fondi illegittimamente occupati.
La dimostrazione della proprietà la si può dimostrare anche in relazione al pagamento dell’ICI (oggi IMU) in quanto fino all’effettivo spossessamento del bene, il proprietario è comunque tenuto al pagamento (qualora il terreno sia distinto dalla propria abitazione altrimenti è integrata nell’imposta complessiva) che dovrebbe essere comunque ridotto a seguito della mutata destinazione d’uso e della diminuzione del valore in comune commercio dato dalla mancanza di possesso.
Resta inteso che la competenza per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante non è un atto monocratico del dirigente ma è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale in quanto riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione ex articolo 42, comma 2, lett. 1, del Dlgs n. 267/2000 relativo all’acquisto e alienazioni immobiliari mentre per la quantificazione dell’importo dovuto la competenza resta del Giudice ordinario qualora si ricorra all’articolo 42/bis del Dpr 327/2001 relativo all’illecita o illegittima utilizzazione dell’immobile per scopi di interesse pubblico essendo l’indennizzo non di natura risarcitoria ma indennitaria.
E ancora il Consiglio di Stato con la sentenza 3195 del 17 maggio 2019 ha stabilito che la restituzione del terreno illegittimamente espropriato è valida anche dopo l’irreversibile trasformazione conseguente alla realizzazione di un’opera pubblica, giacché la P.A. non può acquisire la proprietà di un bene attraverso una condotta illecita.
E ancora la recente sentenza della Cassazione, la n.30195 del 20 novembre 2019 ha stabilito che in assenza di una procedura regolare la pubblica amministrazione non può diventare proprietaria del terreno senza corrispondere alcun indennizzo al titolare, anche nel caso di occupazione d’urgenza che per il suo carattere coattivo non priva il proprietario del bene fintantoché non interviene il decreto di esproprio o comunque l’oblazione, ragione per cui continua a riconoscersi al primo una indennità per l’occupazione. Inoltre nella stessa sentenza si evidenza che l’occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un bene privato, al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di procedimento sanante, in quanto “definisce un illecito permanente non vale ad integrare il requisito del possesso utili ai fini dell’usucapione”, occupazione che si concretizzerebbe in un’espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Consiglio di Stato n. 3838/2017, n. 329/2016 e n. 2988/2015) che andrebbero ad esclusivo vantaggio di una sola parte. Inoltre qualora la procedura di esproprio sia stata avviata, l’amministrazione ha l’obbligo di concludere la procedura con un procedimento esplicito, indipendentemente dal potere discrezionale dell’Amministrazione che inevitabilmente viene contratto dal legittimo interesse pretensivo del proprietario di concludere il procedimento e che non può essere richiamato se si è già proceduto alla trasformazione del bene (Tar Lazio sentenza n. 2112/2018). Ogni ulteriore indugio non farà altro che ampliare il danno verso il privato.
Tra l’altro il privato non può legalmente rinunciare al diritto di proprietà di un fondo già occupato dalla P.A. ma di cui non si completa l’espropriazione se non tramite l’acquisizione sanante con cui l’ente pubblico regolarizza un iter espropriativo fondato su un atto nullo o illegittimo (Tar Piemonte sentenza n. 368/2018). Infatti il diritto del privato, sicuramente colpito dall’occupazione e dalle attività poste dall’amministrazione, non è da esse cancellato. In assenza di tale decreto la proprietà resta in capo al privato proprietario, tanto che nel caso in cui non si sani la procedura illegittima resta libero di mantenere e sfruttare le opere eventualmente realizzate dalla P.A. sul proprio fondo. Infatti la rinuncia abdicativa è prevista solo in casi tipici previsti dal Codice civile tra i quali non è inclusa la rinunzia al diritto di proprietà esclusiva su bene immobile. Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2/2020 ha dichiarato inammissibile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà in materia di espropriazione in quanto non previsto dalla legge, ribadendo nuovamente che l’illecito permanente viene meno solo nei casi previsti dall’art. 42/bis del d.P.R. 387/2001 ovvero tramite acquisizione del bene (indennizzo patrimoniale e non patrimoniale) o la sua restituzione previo ripristino e pagamento dell’indennità di occupazione.
Nuovamente il TAR Calabria con la sentenza n. 321 del 20.02.2020 ha dichiarato che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazioni comportano l’illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli atti successivi a nulla rilevando che l’interessato fosse comunque a conoscenza del procedimento ne può essere sanato.
E ancora TAR Bari, sentenza 455 del 30.03.2020 stabilisce che resta un’opzione dell’amministrazione la decisione sulle pretese risarcitorie a seguito di una occupazione sine titulo decidendo tra la restituzione del bene (previo ripristino e pagamento dell’occupazione) ovvero procedere all’acquisizione sanante tenendo conto dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera ove realizzata.
E in ultima in termini di date, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 10747 del 05.06.2020 che ha enunciato il seguente principio “in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste“.
Quello che l’amministrazione non può pensare di continuare a fare è restare inerte in situazioni di illecito permanente connesso con le occupazioni usurpative, non utile ai fini dell’usucapione in quanto non qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus (Consiglio di Stato, sez IV, 28.01.20116 n.329).
