C’è chi ha smesso di pagare la depurazione, ma solo dopo aver “lottato” (anche se non riesce ancora ancora ad ottenere il giusto rimborso).
C’è chi, pur trovandosi nella stessa identica situazione, continua a ricevere bollette con voci che non dovrebbe pagare.
Infatti ho constatato che il CAM – Consorzio Acquedottistico Marsicano – non ha applicato alcuna rettifica generalizzata, neanche dopo aver ammesso implicitamente, con la cancellazione dell’addebito, che quel servizio non era mai stato fornito.
Sinceramente, dopo la conferma della rimozione dell’addebito di depurazione dalla mia bolletta, non per altro ma per assenza della condizione necessaria, ossia della fognatura designata al collegamento con il depuratore, avevo sperato che il CAM avrebbe agito allo stesso modo anche nei confronti degli altri utenti nella medesima situazione, soprattutto di fronte a casi notoriamente noti sul territorio. E invece no 😠. Nulla è stato fatto per quegli utenti che, pur non essendo allacciati alla rete fognaria, continuano a pagare per un servizio inutilizzabile, la depurazione. È come se, agli occhi del gestore, il diritto valesse solo per chi ha tempo e competenze per farlo valere. È la dimostrazione implicita che qualcuno ci lucra sopra e continua a lucrarci.
Eppure, la legge parla chiaro. Non serve alcuna “domanda preventiva” per evitare l’addebito del servizio di depurazione in assenza di fognatura. Tra l’altro è lo stesso gestore ad avere l’obbligo, per legge, di emettere fatture corrette. Non è solo l’utente che deve accorgersi degli errori di sistema. Questo principio è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008, che stabilisce che il pagamento della depurazione è dovuto solo se il servizio è effettivamente erogato, e che l’illegittimità dell’addebito opera automaticamente, ex lege, senza bisogno di una richiesta esplicita da parte dell’utente.
La giurisprudenza di legittimità, e in particolare l’ordinanza della Cassazione n. 30707 del 2021, ha esteso tale principio anche alla quota fognatura, chiarendo che non è legittimo alcun addebito in mancanza di allaccio fisico alla rete. Non si tratta quindi di una scelta del gestore, ma di un obbligo giuridico. Eppure, il CAM continua ad agire come se la restituzione delle somme fosse una concessione da riconoscere soltanto su richiesta individuale. Un comportamento tanto più grave se si considera che l’errore viene mantenuto conoscendo perfettamente le condizioni delle utenze.
A fronte di queste omissioni, si è cercato giustizia anche attraverso gli strumenti previsti dalla normativa. Il mio caso è stato portato dinanzi all’ARERA con il servizio di conciliazione, dopo il silenzio del CAM alle legittime richieste di rimborso, e poi al Giudice di Pace e ad oggi sono in attesa della discussione nel merito dopo essere stato informato di un nuovo tentativo di conciliazione, un accordo in sostanza, che il CAM ancora non ha proposto, ma comunque anticipato nella volontà.
Ma non è tutto.
È altrettanto grave è che il CAM si è ben guardato dall’applicare le penali previste dalla Delibera ARERA 655/2015 per i gravi disservizi, tra gli altri il mancato rispetto dei tentativi minimi di pre-avvisi e lettura annuali, il non aver adempiuto pienamente alle richieste di voltura dell’utenza, nel mio caso rimasta intestata a persone decedute nonostante l’obbligo giuridico di provvedere, e il non aver risposto alla richiesta di rimborso se non dopo essere stato chiamato in causa. In tutto questo contesto vi è che invece di ammettere le proprie responsabilità, il CAM continua a mobilitare legali alla ricerca di una nuova conciliazione (accordo) nonostante la prima si fosse chiusa con esito negativo, pur nella costatazione di essere passati dall’iniziale diniego di qualsiasi rimborso, ad un accordo una tantum ed irripetibile pari al riconoscimento del 40% del credito vantato. Alla stessa maniera mi verrebbe da proporre al CAM una conciliazione anche sul pagamento di quanto correttamente dovuto. Ad esempio cosa direbbe il CAM se l’ultima bolletta da 100 euro, proporressi una conciliazione a 40 euro?
Ma non meno grave è il tentativo pretestuoso, da parte del CAM, di sostenere che la responsabilità sia dell’utente, “colpevole” di non aver contestato subito l’addebito. Questa tesi è giuridicamente infondata. Gli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, insieme alla normativa ARERA, impongono al gestore del servizio pubblico il dovere di correttezza, trasparenza e fatturazione veritiera. È il gestore a dover conoscere lo stato degli impianti e a correggere autonomamente eventuali errori, senza attendere reclami di sorta. È assurdo ribaltare l’onere su chi, magari per anzianità, difficoltà tecniche o fiducia nell’istituzione, ha sempre pagato quanto richiesto senza contestare.
Inoltre, trattandosi di pagamenti non dovuti, la materia rientra nell’ambito dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.): si tratta di somme che il gestore ha percepito senza averne diritto, e che vanno restituite integralmente. Non è possibile limitare il rimborso solo alla data della contestazione. Infatti una simile clausola sarebbe nulla, in quanto in contrasto con i principi fondamentali del diritto civile.
Alla luce di tutto questo, risulta evidente che il comportamento del CAM non solo è ingiusto, ma anche lesivo del diritto degli utenti. È un esempio classico di abuso di posizione dominante in un settore dove l’utente, non potendo scegliere un altro fornitore, è lasciato in balia della buona o cattiva fede dell’unico gestore disponibile.
È per questo che invito chiunque si trovi in una situazione simile a non aspettare che sia il gestore a riconoscere l’errore. Bisogna agire, con una richiesta scritta, e pretendere non solo la cessazione immediata dell’addebito illegittimo, ma anche il rimborso degli ultimi 10 anni. Questo diritto esiste, ed è stato riconosciuto dalle autorità competenti. Ma, come spesso accade in Italia, non viene garantito se non lo si pretende con forza.
Quel che è certo è che questa vessazione ha avuto origine con l’entrata in vigore del Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA, che ha introdotto la suddivisione della quota fissa per ciascun servizio — acquedotto, fognatura e depurazione — oltre a una quota variabile legata ai consumi. Il problema è che il CAM è passato, in modo unilaterale e senza la dovuta trasparenza, da un sistema già errato basato su un unico canone omnicomprensivo, a un nuovo sistema ancora più discutibile, per il sottoscritto illegittimo, in cui sono stati addebitati servizi non solo mai erogati, ma addirittura materialmente impossibili da fornire.
Per questo mi propongo di aiutare tutti coloro che si trovano in una situazione simile.
Se siete titolari o utilizzatori di un’utenza non domestica (ad esempio di tipo agricolo/zootecnico) e non ci sono servizi igienici, o se ci sono questi sono indipendenti e collegati ad una fossa settica (imhoff), avete diritto al rimborso sia della quota fissa sia degli oneri di depurazione collegati al consumo, così anche alla fognatura se comunque presenti in bolletta.
Il rimborso, sebbene non ancora riconosciuto dal CAM, come già tentato con la prescrizione, solo recentemente accolta, è legittimo ed è del tutto insufficiente qualsiasi proposta del gestore di eliminare, a partire dalla prima fattura successiva alla richiesta di rimborsi, le voci illegittimamente addebitate, ometendo comodamente che si avrebbe il diritto ad un risarcimento delle stesse quote liquidate negli ultimi 10 anni.
Quel che anche qui non si può non far presente, è l’assordante assenza dell’Amministrazione Comunale la quale, pur da tempo consapevole dell’illecito, come sempre quando si tratta di partecipate, che sia il CAM, come in questo caso, che sia la Segen per altre evidenti “anomali”, è rimasta e continua a rimanare inerme preferendo quindi gli abusi del consorzio, alla difesa dei propri cittadini.
Vi lascio quindi con un modulo da compilare e da inviare via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Gli abusi vanno interrotti, non ignorati.
Chi tace, paga. Chi protesta, comincia a vedere giustizia. Ma è proprio questo che non dovrebbe accadere in un Paese dove i diritti dovrebbero valere per tutti, non solo per chi è disposto ad affrontare un contenzioso.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 03.07.2025

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