Ennesima sentenza che dimostra l’assurdità di quella del TAR dell’Aquila n. 427/2021

Sinceramente, ho perso il conto delle sentenze che in questi anni hanno ribadito, con chiarezza disarmante, un principio tanto semplice quanto ovvio: il consigliere comunale ha diritto ad accedere al registro del protocollo. In tutta Italia, tranne che in un piccolo paese sperduto dell’Abruzzo: Balsorano.

Sì, perché qui la giurisprudenza si fa in modo creativo, con regole che sembrano valide solo sul territorio comunale, come se vivessimo in una zona a sovranità giudiziaria autonoma. Ecco quindi che mentre TAR da nord a sud riconoscono l’accesso pieno e funzionale dei consiglieri, magari anche con accesso digitale o da remoto, qui si fa muro, si chiude tutto, si vieta, si nega… con il supporto di una sentenza, la n. 427/2021 del TAR dell’Aquila, che a oggi resta per il sottoscritto, una macchia inspiegabile nel panorama della giustizia amministrativa italiana, come ne avevo parlato a suo tempo, perché in aperta contraddizione con le numerosissime altre che erano giunte alla conclusione diametralmente opposta.

L’ennesima smentita – perché di questo si tratta – arriva ora dal TAR Campania (Salerno), che con la sentenza n. 565/2025 ha dichiarato illegittime molte delle restrizioni simili a quelle che mi erano state imposte a Balsorano. Secondo i giudici campani, limitare il diritto di accesso dei consiglieri, imporre tempi lunghi, impedire la visione diretta o l’accesso a intere categorie di documenti è sbagliato e contrario alla legge. Già, proprio quello che qui era stato invece approvato, sostenuto, e infine anche “benedetto” dalla sentenza del TAR abruzzese.

Ma non è solo la sentenza in sé a lasciare un amaro in bocca. Un aspetto particolarmente inquietante di quel procedimento fu il comportamento anomalo quando venne introdotto l’avvocato nominato a difendere gli interessi del Comune di Balsorano chiamandolo per nome, “Roberto”, con una confidenza che lasciava trasparire ben più di un semplice rapporto professionale. Ma in un’aula di giustizia, la terzietà non è una formalità: è un dovere costituzionale. Un giudice amministrativo non può e non deve permettere che si instauri anche solo il dubbio di parzialità. E invece, è esattamente quello che è accaduto.

A peggiorare il tutto, l’avvocato in questione non si era nemmeno presentato fisicamente al TAR. Assente. Eppure, è stato regolarmente e generosamente pagato. Ma evidentemente era già tutto stabilito, tanto da rendere superflua la sua presenza, visto che la sentenza riporterà esclusivamente le sue stesse argomentazioni, come se fossero state lette in udienza. Cito testualmente:

In ogni caso il Collegio ritiene che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita, che sarebbe del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese e che avrebbe l’effetto di istituire una sorta di controllo esterno e generalizzato alla totalità delle attività dell’Ente.”

Il tutto addolcito con le classiche frasi di maniera:

“Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, per quanto ampio, non può certo dirsi illimitato e incondizionato, incontrando dei limiti che si sostanziano nel fatto che lo stesso, per un verso, deve essere esercitato in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.”

“Nel caso in esame, il diritto di accesso invocato dal ricorrente non può trovare favorevole accoglimento poiché, in considerazione dell’assenza di specificità della richiesta, il numero di istanze del medesimo contenuto reiterate e il numero complessivo di richieste protocollate presso l’ente, l’istanza di ostensione appare generica ed emulativa.”

Fa rabbia però che tutta la mia linea difensiva sia stata completamente ignorata, e ne riporto solo una parte …

“Tuttavia, se si analizzano gli oggetti e i relativi allegati, si comprende come le richieste che possono essere assimilate ad accessi agli atti sono state 44, escludendo quelle “A MANO” visto che non mi è possibile con questo breve lasso di tempo verificare l’oggetto del messaggio e quindi le relative richieste, ma che andrebbero inevitabilmente ad incrementare la percentuale di dinieghi.
Le risposte da parte del Segretario Comunale sono state ad oggi 2 (due): la prima datata 05.03.2020 prot. 1323 (l’allegato 2 della documentazione inviata dalla controparte), la seconda datata 12.09.2020 relativa alla copia della richiesta di rimborsi viaggi assentiti al Segretario Comunale. Le altre sono state note di silenzio.
Se volessimo quindi fare una percentuale dei riscontri con il Segretario Comunale, ottimistica, visto che le richieste sono andate avanti anche nel 2021 senza mai ottenere riscontro, nonostante alcune facessero riferimento ai documenti dei vari consigli comunali, si potrebbe dire che questa ammonta al 4,54%.
Ovvero, il Segretario ha risposto una volta ogni 22 richieste.
Tuttavia, di queste 44 richieste, 9 sono solleciti, 2 sono rinnovi, 11 sono state le diffide. A dimostrazione della fumosità delle deduzioni sollevate dalla controparte, due richieste facevano persino riferimento alla restituzione dei miei computer, che avevo lasciato per uso libero fino al 2020, quando dietro non poche pressioni mi sono stati restituiti.
Di tal ché le richieste realmente nuove sono 20 in 18 mesi, con una media di una richiesta ogni 27 giorni, ovvero una ogni 4 settimane, o usando il metodo di calcolo della controparte, una ogni 36 giorni.
E non credo sia un lavoro abnorme per qualsiasi Segretario Comunale, soprattutto perché si chiedevano documenti già prodotti dall’amministrazione e non da redigere ex novo.”

Ancora oggi mi sento dire che qualsiasi mia richiesta è negata perché paralizzante per l’ente e si allega spesso questa sentenza, come se fosse una verità incontrovertibile, tanto che sono dovuto tornare di nuovo al TAR, questa volta con un legale, confidando in un esito giusto, al di là della presenza dei vari “Roberto” di turno, confortato dal fatto che non c’è più il precedente Presidente, lo stesso che predicava bene “Le amministrazioni non rispondono neppure alle domande più banali… il loro silenzio è spesso interpretato come colpevole”, ma evidentemente razzolava male, almeno con il sottoscritto. Bastava leggersi l’articolo sul centro dal titolo emblematico “Apre l’anno giudiziario del Tar «I Comuni ignorano i cittadini»” del febbraio 2021, sette mesi prima della nefanda sentenza 427/2021, occasione nella quale aveva voluto annunciare «sanzioni progressive» nei confronti degli enti inadempienti. «Anche perché», rileva, «sono alcuni soliti noti a non rispondere e non si tratta dei Comuni più piccoli». Il più noto credo sia ancora dalle nostre parti. Ma di sanzioni non ne ho vista una, anzi visto l’andazzo, non avrei escluso una sanzione nei miei confronti.

Insomma, a Balsorano si può negare tutto e sostenere che sia il consigliere a “disturbare”, anche quando si limita a esercitare i propri diritti.
E se provi a difenderti, ti trovi davanti un collegio che tratta l’avvocato del Comune come un vecchio amico, che riporta in sentenza le sue parole senza che nemmeno si sia presentato in aula.
Il tutto, ovviamente, a spese del cittadino.

Nel frattempo, nel resto d’Italia, le sentenze dicono l’opposto.

Ecco perché continuo a scrivere: non per cambiare l’inerzia del sistema, ma almeno per testimoniare che tutto questo è accaduto. E purtroppo, sta ancora accadendo.

Non bisogna mai aver paura di dire la verità.
Lo dicevo allora, e lo ribadisco oggi, anche ora che ho appena avuto conferma dell’apertura della seconda causa intentata contro di me per diffamazione.
Sono tranquillo. Perché tutto quello che scrivo è la pura e semplice verità. E perché, molto spesso, chi si sente diffamato, in realtà si sente colto in fallo.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 10.06.2025

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