Affidamento in House: quando la gara pubblica è solo un optional e sono i cittadini a pagarne il prezzo

Di 7 Ottobre, 2024 0 0

Ah, l’affidamento in house! Quel meraviglioso strumento che, in teoria, dovrebbe essere l’ultima spiaggia, il piano B, il “se proprio non possiamo fare altrimenti”. Eppure, quando si tratta di gestione dei rifiuti, sembra che la gara ad evidenza pubblica diventi un concetto astratto, quasi filosofico.

Prendiamo ad esempio la recente determinazione 219/2024/PAR della Corte dei Conti Abruzzo. I principi di subalternità dell’affidamento in house rispetto alla gara pubblica sono chiarissimi… tranne quando, evidentemente, si tratta della lobby della gestione rifiuti. Perché, diciamocelo, chi ha bisogno di trasparenza e concorrenza quando si può semplicemente affidare tutto a una società in house “amica”?

E chi paga il prezzo di questa “efficienza”? Ovviamente, i cittadini, lasciati indifesi dai Comuni che si guardano bene dal sollevare il problema, con costi che lievitano come un soufflé ben fatto, ormai costantemente da anni, tanto da registrare crescite record, vedasi il recente +30,2% in un solo anno, costi che ovviamente saranno ripartiti nei prossimi anni visto che la legge, almeno, ne limita la crescita annuale. E non serve volgere lo sguardo molto lontano. Basta guardare il caso di Tekneko ad Avezzano, dove anche un semplice ribasso del 5% avrebbe fatto la differenza, tra l’altro partendo da una gara aggiudicata con un altrettanto 5% di ribasso in un comune che ha costi nettamente inferiori a quelli standard, oltre a quelli medi regionali e nazionali. Ma no, meglio mantenere tutto in famiglia, senza giustificativi o, se proprio necessari, opportunamente ritoccati o ancora che sono errati ma “di comodo”.

Niente di nuovo! L’affidamento in house è quell’ottimo strumento utilizzato da anni per soddisfare i desiderata dei vari sindaci soci, con assunzioni “di favore” tramite agenzie interinali, affidamenti ripetuti di progettualità “simili” sempre alla stessa persona, e spese che non hanno niente a che fare con la tariffa rifiuti (vedi progetti di centrali idroelettriche irrealizzabili, progetti di taglio civico etc), tutti in violazione della normativa visto che la tariffa dovrebbe essere destinata esclusivamente al pagamento del servizio rifiuti.

In conclusione, la gestione dei rifiuti sembra essere l’eccezione che conferma la regola. La gara pubblica? Un dettaglio trascurabile. L’importante è mantenere il controllo, anche a costo di far pagare di più ai cittadini. Perché, in fondo, chi ha bisogno di risparmiare quando si può avere il comfort dell’affidamento in house e di tutto ciò che garantisce ai vari Sindaci?

Ma cosa ha detto la Corte dei Conti dell’Abruzzo. Cose ovvie e ripetute un’infinità di volte, ma che la stessa Corte dei Conti sembra applicare a piacere.

La Corte dei Conti ribadisce, come spesso accade, l’assoluta ovvietà “Ancora, nessun rilievo riveste il dedotto timore che l’affidamento attraverso il ricorso al mercato possa avere esiti incerti: l’evidenza pubblica implica necessariamente esiti non prevedibili; tuttavia, l’affidamento tramite gara pubblica rappresenta la normalità mentre l’affidamento diretto all’in-house è strumento eccezionale, utilizzabile nei soli casi previsti dalla legge.”

… In particolare l’art. 7, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 36 del 2023 dispone che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche

I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.

... Nel caso di affidamenti in house … gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.

Dal richiamato quadro normativo emerge come il ricorso all’affidamento in house di servizi generali sia comunque fattispecie eccezionale che, in quanto derogatorio del regime dell’evidenza pubblica, va sottoposto a specifica previa istruttoria e a specifica motivazione che non può limitarsi alla generica locuzione, peraltro non supportata da elementi probatori, secondo cui “il ricorso al mercato possa avere esiti incerti”.

Quando si dice, “parlare bene e razzolare male”, visto che tutti i comuni non hanno mai considerato di mettere in gara il servizio nonostante quasi nessuno avesse mai raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati (situazione sostanzialmente costante anche negli anni successivi) e, cosa ancora più grave, quasi tutti se non tutti i comuni hanno presentato motivazioni false o inesistenti o di comodo (prezzo pro capite del servizio, unico parametro preso a riferimento per evitare al gara pubblica, palesemente falso o nullo o confrontato con il parametro opportunamente di favore ma errato), mancata e voluta comparazione dei costi standard di riferimento (nessun comune ha un costo inferiore a quelli standard, ne prima, ne dopo i vari affidamenti, ed è evidente l’anomalia di Civitella Roveto che sconta la presenza del CDR a tutto vantaggio degli altri comuni soci). Il tutto ovviamente si ripercuote esclusivamente sui costi dei servizi per gli utenti, alcuni dei quali fatturati pur in assenza assoluta della relativa prestazione, vedasi l’infinita gestazione del centro di raccolta, ad oggi ancora chiuso (se volessi fare un paragone è come pagare un biglietto per una corsa in treno, non che non si prende, ma che non esiste proprio). Questa mancata erogazione dei servizi contrattualmente previsti, per impossibilità materiale anche di generare i relativi costi, se comunque fatturati possono essere considerati una frode e ingenerare danni erariali (che la Corte dei Conti dovrebbe riconoscere visto che ha voluto ricordarne le condizioni) e sanzioni ad entrambe le parti da parte dell’ANAC. Tutto ovviamente se il nostro fosse un mondo non ideale ma almeno più giusto.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 07.10.2024 alle ore 7:00.

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