La giunta può approvare uno schema di appalti che il dirigente è tenuto a rispettare

Di 3 Settembre, 2016 0 0

Dirigenti 150 Il Consiglio di Stato con la sentenza (n. 3274 del 20 luglio 2016) ha chiarito la separazione tra potere esecutivo di controllo degli organi politici e potere dirigenziale/gestionale.

Oggetto dell’appello è la sentenza che ha ritenuto legittima la revoca da parte di un Comune dell’originario affidamento in favore di una società privata delle attività di supporto al personale comunale per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

Lo stesso servizio era stato svolto nel 2011 in modo ritenuto soddisfacente dalla Giunta comunale e le era stato prorogato di un ulteriore anno previa rinegoziazione dei termini e delle modalità apporto secondo quanto previsto nei nuovi schemi, nel disciplinare e dei protocolli tecnici allegati della Giunta n. 97 del 14 maggio 2012.

Se pur la società privata aveva parzialmente accolte le modifiche e se pur la convenzione veniva firmata il 22 giugno 2012 (firma apposta dal dirigente responsabile), con successiva deliberazione di Giunta, n. 142 del 9 luglio 2012, venivano revocate le precedenti deliberazioni nn. 97 e 114, in quanto lo schema sottoscritto divergeva da quello approvato dall’organo giuntale.

La società si opponeva richiamando le competenze stabilite dall’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 2000 la sottoscrizione della convenzione da parte del funzionario comunale il contratto doveva ritenersi definitivamente concluso in virtù della notoria distinzione tra attività di gestione e attività politica, non essendo ammissibile una intromissione dell’organo politico, ossia della Giunta, nell’esercizio di poteri gestionali, tra cui quelle relativi alla conclusione di un contratto, tipicamente ed esclusivamente gestionali.

Il giudice però respingeva il ricorso dichiarando che se pur l’art. 107 delineava puntualmente i confini tra indirizzo politico (che si concretizza di norma nella predisposizione di programmi, obiettivi e direttive) e attività gestionale, rimessa esclusivamente ai dirigenti; purtuttavia non può sottacersi che l’attività di questi ultimi deve conformarsi ed essere in linea proprio con quanto delineato dagli organi di indirizzo politico.

Iniziavano quindi diversi tentativi di conciliazione tra il dirigente e l’azienda che apportando modifiche alle regole imposte dalla giunta, con nota del 20 giugno 2012, il dirigente comunale comunicava alla società privata l’accoglimento della definitiva bozza di contratto da questa proposta, manifestando la sua disponibilità per la firma della convenzione, che veniva appunto sottoscritta il successivo 22 giugno 2012. Non potendosi tuttavia sottacersi all’approvazione della giunta il dirigente girava la bozza dell’accordo in Giunta la quale però deliberava di non apportare modifiche alla bozza di contratto già approvata con le deliberazioni nn. 97 e 114, rinviando all’appellante quel testo da sottoscrivere.

Gli incontri successivi tenutisi nei giorni seguenti sulle possibilità di modifiche di tale bozza, per così dire iniziale, non davano alcun frutto e quindi interveniva il provvedimento impugnato, ossia la deliberazione n. 142 del 9 luglio 2012, con la quale la Giunta prendeva atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo condiviso e revocava le precedenti deliberazioni nn. 97 e 114 con le quali si era deciso di proseguire nell’affidamento del servizio tributi alla Società privata.

Il potere gestionale del dirigente non può infatti andare oltre ed al di là delle direttive ed obiettivi posti dall’organo politico e quindi correttamente il dirigente aveva ritenuto di dover comunque sottoporre necessariamente all’approvazione dell’organo politico l’accordo raggiunto con la parte oggi avversa, accordo che in quanto difforme dalla volontà originariamente manifestata dall’amministrazione non poteva dirsi concluso. In tale prospettiva non si può dubitarsi della legittimità della revoca dell’affidamento.

Quindi da una parte vi era la tesi secondo cui avendo il dirigente raggiunto un accordo di massima sul testo della convenzione la giunta comunale, trattandosi di potere riservato all’apparato burocratico, non avrebbe potuto ingerirsi nella procedura.

Parere opposto e ritenuto corretto prevedeva che avendo la giunta comunale approvato un preciso schema di convenzione con le correlate clausole, al dirigente/responsabile del servizio da questo schema non era dato discostarsi, pertanto, la sua stessa competenza gestionale poteva svolgersi entro i limiti predefiniti dall’organo politico.

Ed in questo senso, si legge in sentenza che il potere gestionale del dirigente non può infatti andare oltre ed al di là delle direttive ed obiettivi posti dall’organo politico e pertanto, «correttamente il dirigente aveva ritenuto di dover comunque sottoporre necessariamente all’approvazione dell’organo politico l’accordo raggiunto con la parte» che risultava però «difforme dalla volontà originariamente manifestata dall’amministrazione» con la conseguenza che «non poteva dirsi concluso», mancando proprio il decisivo consenso dell’organo politico.

Restano tuttavia decisioni che hanno sollevato dubbi infatti, la giunta comunale ovvero l’organo politico può effettivamente fornire indirizzi e direttive anche sulla redazione dello schema di convenzione/contratto ma non è l’organo competente ad approvare l’atto gestionale nella sua interezza che deve ritenersi comunque rimesso al dirigente. Inoltre alcuni contestano il fatto che l’affidamento sia stato revocato dalla giunta comunale piuttosto che dal responsabile del servizio che, proprio l’articolo 107 del Tu 267/2000, qualifica come unico referente della procedura.

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