Il pareggio di cassa nel bilancio comunale

Di 16 Giugno, 2016 0 0
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In Out € 150 La Legge 243/2012 ha introdotto l’obbligo, più volte posticipato ai bilanci approvati nel 2016 e quindi riferiti agli esercizi 2017 e successivi, del pareggio di cassa. Questo aspetto è di fondamentale importanza perché un eventuale deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario il quale dovrà per forza di cose sfociare nella ricerca dei regolari flussi che permettano all’ente di rispettare le direttive europee in termini di tempestività dei pagamenti.

Questo quindi è il primo anno durante il quale gli enti dovranno gestire previsioni di cassa. L’articolo 162, comma 6 del Teul prevede espressamente che nel bilancio venga deliberato oltre al pareggio finanziario complessivo in termini di competenza (cioè quello ottenuto con le previsioni di incasso) la garanzia non un pareggio di cassa bensì un fondo cassa finale non negativo. Cioè non è necessario che le previsioni di cassa siano in pareggio (ovvero che gli incassi totali siano pari ai pagamenti totali), ma che anche in presenza di una bilancia di riscossioni e pagamenti negativa, questa sia compensata dal fondo di cassa iniziale a disposizione dell’ente, con l’obiettivo di chiusura del bilancio che sia quindi in positivo o pari almeno pari zero. Qui entrano in gioco le anticipazioni di tesoreria che porteranno probabilmente ad uno squilibrio di cassa o al reintegro delle entrate vincolate utilizzate per spese correnti. Cioè se il 1° gennaio di registra un fondo cassa di 100, le entrate effettive risultano 500 e possibile stimare spese fino a 500 o al massimo fino a 600 considerando l’azzeramento di tutto il fondo cassa.

Se vi ricordate nel rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 il bilancio si è chiuso con un avanzo di 6.245,12€ ottenuto però prosciugando il fondo cassa di ben 355.954,73€ (passato da 501.614,44€ a 145.659,71€). Nel 2016 con l’entrata in gioco del pareggio di cassa, qualora si mantenessero le stesse spese del 2015 e le stesse entrate, il bilancio 2016 si potrebbe chiudere a -210.295,02€ ovvero in deficit strutturale.

È chiaro che questi 145.659,71€ di fondo cassa residuo permettono al nostro comune di prevedere budget di cassa più ampi per far fronte a pagamenti non coperti da adeguate entrate, purché a fine anno il fondo cassa non risulti negativo, circostanza questa che si verifica, ad esempio, quando l’ente si trova ad applicare l’avanzo di amministrazione. Diversamente gli enti che utilizzano sistematicamente l’anticipazione di cassa, con il nostro che per il 2016 ha stabilito di poter anticipare fino ai 3/12 delle entrate ovvero fino a 634.760,12 €, dovrebbero considerare il pareggio di bilancio senza sfruttare il margine fornito dal fondo cassa.

Il vincolo è rappresentato dal fatto che l’eventuale bilancia negativa dei pagamenti non deve portare ad avere un fondo cassa finale negativo. La verifica dovrà considerare il saldo di cassa al 1° gennaio, il totale degli incassi e dei pagamenti previsti in bilancio e opportunamente aggiornati con le variazioni.

Non hanno previsioni di cassa l’avanzo o il disavanzo di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa e tutti i capitoli relativi ai fondi e accantonamenti con l’unica eccezione del fondo di riserva di cassa. I residui relativi alle entrate di dubbia esigibilità avranno invece uno stanziamento di cassa inferiore alla somma di previsioni di competenza e residui i capitoli di entrate di dubbia e difficile esazione per le quali viene disposto l’accantonamento al fondo.

La stessa regola prevista in fase di predisposizione del bilancio vige anche per le variazioni successive in corso di esercizio. A tal fine sono previste tre rilevazioni: al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.

Il modello si articola in due sezioni.

La prima sezione consente di verificare, a preventivo e a consuntivo, il rispetto del saldo del pareggio di bilancio come differenza tra le entrate finali (primi 5 titoli delle entrate del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli delle spese del medesimo bilancio), comprensivo delle voci riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall’indebitamento e al netto delle esclusioni previste dalla legge di stabilità 2016.

La seconda sezione è riservata ad acquisire importanti elementi informativi, desumibili dai bilanci di previsione, utili per la finanza pubblica, quali:

  • il Fpv (Fondo pluriennale vincolato) di entrata e di spesa, di parte corrente e in conto capitale,
  • la quota del Fpv (Fondo pluriennale vincolato) di entrata e di spesa in conto capitale finanziata da debito,
  • il Fcde (Fondo crediti di dubbia esigibilitò) di parte corrente e in conto capitale, complessivo e al netto della quota finanziata da avanzo.

Esiste infine il fondo di riserva che è composto da un importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali che se pur non possa contribuire a garantire il pareggio delle variazioni di cassa, è utilizzabile per far fronte a dei pagamenti senza poterne ridurne altri e evitare tale squilibrio.

Non ci resta che aspettare la prossima rilevazione del pareggio di cassa prevista entro il prossimo 30 giugno.

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