Una prima questione riguarda la mancata riproposizione, nella nuova disciplina, dell’assimilazione all’abitazione principale della casa di proprietà dei soggetti Aire, pensionati all’estero, non locata né concessa in comodato. È l’agevolazione introdotta a partire dal 2015 dal Dl 47/2014, che ha modificato l’articolo 13 comma 2 del Dl 201/2011 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214. Siffatta disposizione è stata, poi, ripresa, dall’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, il quale, al comma 1°, stabilisce quanto segue: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Quindi, dal 2015, per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero, istituita con la L. 27 ottobre 1988, n. 470), l’immobile in Italia si poteva considerare abitazione principale (e, quindi, esente da IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Se si è pensionati in Italia, ma si risiede all’estero, non è possibile considerare l’immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è, di fatto, un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune, in cui l’immobile è ubicato.
Il ministero è già intervenuto in passato per chiarire alcuni aspetti applicativi, evidenziando tra l’altro che l’agevolazione scattava anche in presenza di doppia pensione (italiana ed estera) e che il Paese erogante l’assegno doveva coincidere con il Paese di residenza del soggetto (l’agevolazione non c’era, ad esempio, per il contribuente con pensione italo-svizzera residente in Francia), non essendo peraltro necessario che l’immobile fosse ubicato nello stesso Comune di iscrizione all’Aire (risoluzione n. 6/Df del 26/6/2015). Inoltre, il cittadino Aire non pagava l’Imu anche se possedeva più immobili, ma in tal caso doveva scegliere per quale immobile applicare l’agevolazione (risoluzione n. 10/Df del 5/11/2015). Ora il dipartimento delle Finanze chiarisce che dal 2020 questa agevolazione non è più applicabile perché è stata soppressa la norma che la prevedeva, peraltro soggetta a una procedura di infrazione comunitaria.
Ora, su tale assetto normativo, interviene l’art. 1, comma 780, della già indicata L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce, fra l’altro, quanto segue: “Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge”. Si tratta di un’importante disposizione normativa, la quale dispone un’abrogazione implicita di tutte le norme di esenzione, totale o parziale, precedentemente previste e che non siano state oggetto di un’espressa conferma in sede di nuova disciplina di settore (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 739-783).
L’agevolazione prevista per i cittadini residenti all’estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero non risulta essere stata riproposta nella predetta disciplina della nuova IMU. Conseguentemente:
- deve considerarsi abrogato il solo comma 1°, dell’art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80, in ragione del fatto che si “occupava” solo di IMU (vecchia disciplina);
- viceversa, gli altri due commi dell’art. 9-bis sono da considerare come non abrogati;
- gli italiani, residenti all’estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero, dovranno corrispondere la nuova IMU.
Quindi dal 2020 i pensionati Aire non sono più esenti dall’Imu ma continuano a usufruire della riduzione Tari nella misura di due terzi in quanto la disposizione che la prevede (articolo 9-bis comma 2 Dl 47/2014) non è stata espressamente abrogata.
