Le amministrazioni comunali possono (potevano) prorogare il pagamento della prima rata Imu che scadrà il prossimo 16 giugno.
Il differimento del termine poteva essere disposto, con delibera consiliare, per i contribuenti che hanno subito pesanti perdite economiche a causa dell’emergenza sanitaria. I soggetti legittimati a pagare in ritardo non saranno tenuti a pagare sanzioni e interessi. Lo ha chiarito l’Ifel, con una nota del 21 maggio scorso, nella quale ha indicato il 30 settembre come possibile data di scadenza dell’acconto Imu e il 31 ottobre come termine ultimo per consentire ai contribuenti beneficiari della proroga di autocertificare il loro status.
In particolare, secondo l’Ifel, viene concessa agli interessati «la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi». Tuttavia, i contribuenti che si avvaloreranno del rinvio della scadenza dovranno attestare che hanno effettivamente avuto danni economici, «mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.».
Per l’Istituto la proroga non generalizzata, ma «selettiva del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione». Peraltro, in questo modo vengono «salvaguardate le esigenze di cassa del comune».
I comuni che intendano differire il pagamento della prima rata IMU 2020 secondo le indicazioni di IFEL dovranno (dovevano) mettere a disposizione dei contribuenti un modello per l’attestazione delle difficoltà economiche conseguite all’emergenza Coronavirus
Alcune delle ipotesi che il comune potrebbe, al riguardo, prevedere possono essere:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi,
- corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- in caso di lavoratore autonomo o libero professionista: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
