Nuova Imu – I Comuni possono fermare interessi e sanzioni

Di 22 Giugno, 2020 0 0

I contribuenti in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Covid-19 possono pagare l’Imu in ritardo senza applicazione di sanzioni e interessi ma occorre la delibera consigliare.

Non si tratta di un differimento generalizzato dei termini di pagamento dell’acconto che scade il 16 giugno, ma di una moratoria riferita a quei soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. É infatti prevista la presentazione al Comune di una specifica comunicazione, entro un termine stabilito che attesti lo stato di difficoltà economica tale da non aver consentito al contribuente di pagare entro il 16 giugno.

In sostanza le persone fisiche o le attività economiche in comprovata difficoltà economica potranno saltare la rata di giugno ed effettuare il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In questa maniera vengono salvaguardate le esigenze di cassa dei Comuni, trattandosi di un differimento selettivo e non generalizzato, dando al contempo una boccata di ossigeno ai contribuenti investiti dagli effetti negativi dell’emergenza da Covid-19.

Qui nasce però una diversa interpretazione tra l’Ifel e il MEF, la prima ricorda che l’Imu è un’imposta unitaria a integrale gestione comunale di cui una parte è riservata allo Stato (il 7,6 per mille dei fabbricati ad uso produttivo di categoria D), per cui non ha fondamento l’idea che il Comune debba limitare la potestà di differire i termini di pagamento, motivata da «situazioni particolari» (come previsto dal comma 777 della legge di bilancio 2020), ma solo per la quota di propria spettante, la seconda contraria al differimento dei termini anche per la quota riservata allo Stato.

Tuttavia la Corte costituzionale ha più volte sostenuto che l’Imu, in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo “erariale” seppure derivato in ragione della devoluzione del gettito. Pertanto la sua disciplina ricade nella materia dell’ordinamento tributario dello Stato che l’articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa statale (da ultimo si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2016). Questo vorrebbe dire che l’autonomia dei Comuni può essere esercitata entro i limiti previsti dalla normativa statale. Che in realtà demanda ai Comuni l’attività di controllo sugli immobili di categoria D e la spettanza del tributo, sanzioni e interessi da accertamenti (comma 744 della legge 160/2019).

In ogni caso l’Ifel preferisce seguire una linea morbida, senza prevedere un differimento generalizzato dei termini di pagamento dell’acconto ma una moratoria solo per i contribuenti in difficoltà economica. Soluzione che peraltro trova la sua base normativa nel comma 775 della legge 160/2019 il quale consente ai Comuni di «deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale».

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