Gli impianti fotovoltaici, immobili infissi al suolo attraverso il collegamento con l’edificio su cui insistono, sono assoggettabili all’Imu anche se non aumentano il valore del bene oltre il 15%. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 125/23/2020.
Con la sentenza n. 125/23/2020, la Commissione tributaria provinciale di Milano, per la prima volta dall’emanazione della circolare n. 36/E, ha affermato l’autonoma tassabilità ai fini Imu degli impianti fotovoltaici, da qualificarsi come beni immobili (articolo 812, comma 2, del codice civile): dette centrali elettriche, infatti, costituiscono manufatti stabilmente infissi al suolo, seppur mediatamente attraverso il collegamento con l’edificio su cui insistono. La loro mancata iscrizione al catasto non ha alcuna rilevanza ai fini Imu; infatti il Dlgs 504/1992 non esige che l’impianto fotovoltaico apporti un aumento di valore minimo al fabbricato cui accede. Così il collegio ha ritenuto fondato l’accertamento dell’ente, ma per l’assoluta novità e incertezza delle questioni circa la tassazione degli impianti fotovoltaici annulla le sanzioni e compensa le spese del primo grado di giudizio.
