Ai fini IMU non rileva l’effettiva destinazione data al terreno quanto la qualificazione attribuita dall’ente impositore tramite lo strumento urbanistico, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. B) d.lgs. 504/92 ed art. 5 comma 5, entrambi richiamati a fini Imu dall’art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 convertito nella L. 214/11.
Lo ha affermato la CTR Lombardia nella sentenza 292/11 del 3 febbraio 2020, respingendo di conseguenza l’appello del contribuente e confermando il contenuto dell’avviso di accertamento IMU impugnato. In sostanza, lo strumento urbanistico vigente nel 2012 consentiva non soltanto la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, ma anche quella di strutture a ciò funzionali (es. abitazioni custodi, depositi e magazzini). In conformità all’orientamento di legittimità “eventuali cause di esclusione o di riduzione delle potenzialità edificatorie non trasformano il terreno edificabile in terreno agricolo, bensì influiscono sulla valorizzazione dello stesso” (cfr. Cass. 13817/03).
Riassumendo, la valenza edificatoria potenziale, quale desunta dallo strumento urbanistico vigente, infatti, è perfettamente idonea a qualificare l’area a prescindere dall’adozione degli strumenti urbanistici attuativi. Nella fattispecie, infatti, la destinazione a discarica dell’area risulta del tutto priva di valenza con riferimento all’imponibilità fiscale ai fini IMU.
