Nuova Imu – Beni merce delle imprese edilizie

Di 22 Giugno, 2020 0 0

Le regole delle imposte locali sono state riscritte dalle novità presenti nella manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), che hanno introdotto anche questa novità.

I cosiddetti beni merce delle imprese edilizie si vedono attivare da quest’anno il pagamento dell’Imu, se destinati alla vendita e non locati, anche con un’aliquota all’1 per mille, aumentabile dai comuni fino a 2,5 per mille (ma che può essere anche diminuita o azzerata). Dal secondo semestre del 2013 e fino a tutto il 2019 tali bene hanno potuto usufruire di un’esenzione sull’imposta municipale, e saranno poi del tutto esonerati di nuovo ma solo a partire del 2022. Quindi i fabbricati delle imprese edilizie che hanno goduto di esenzione dall’Imu fino al 2019, si troveranno a pagare l’imposta municipale per gli anni 2020 e 2021.

Le imprese edilizie saranno quindi tenute ad attestare lo stato contabile di “bene merce” di immobili, invenduti, costruiti e non locati, assolvendo all’annuale obbligo di dichiarazione Imu. Pena il decadimento del diritto di avere un trattamento agevolato, riguardante anche la possibilità di una riduzione dell’aliquota d’imposta.

La dichiarazione Imu da parte delle imprese costruttrici, entro il termine ordinario di scadenza, era anche una condizione necessaria ad ottenere l’esenzione, riconosciuta per la prima volta con l’articolo 2, comma 5-bis, DL 102/2013. Tra le indicazioni necessarie nella dichiarazione, le imprese dovranno riportare la sussistenza dei requisiti e indicare dettagliatamente gli immobili che hanno la possibilità di usufruire dei benefici fiscali. In caso la dichiarazione non venga presentata, non si potrà quindi ottenere nessuna agevolazione, anche se gli immobili risultassero poi rientranti in quelli aventi i necessari requisiti. Questo stando anche a una decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che si è pronunciata con la sentenza 414/2018.

Solo i fabbricati di proprietà del soggetto che li ha costruiti (l’intestatario del permesso di costruzione) possono usufruire dell’aliquota ridotta, ad esclusione dei fabbricati di nuova costruzione che sono stati ceduti ad altri soggetti, anche se questi li designino alla vendita. Un’altra condizione del beneficio risiede nella non locazione degli immobili, neppure per periodo breve, pena la perdita della condizione di “beni merce”, necessaria all’esonero.

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