L’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia) ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd “mutui Mef”, la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
La norma consente ora di rinviare il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all’anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente).
In assenza di una espressa rinuncia da parte dell’ente il dispositivo di sospensione e rinvio opera in via automatica.
L’utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di “interventi utili a far fronte all’emergenza” epidemiologica da virus COVID-19. Si tratta di una previsione molto ampia che può comprendere sia il finanziamento di maggiori spese, sia agevolazione o contenimento delle minori entrate, purché – in ambedue i casi – connesse all’emergenza.
Appare inoltre ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per interventi di parte corrente.
