Chiedere all’amministrazione entro il periodo dopo del quale questa può far scattare l’usucapione e acquisire al proprio patrimonio indisponibile l’immobile, l’emanazione di un provvedimento di restituzione o di acquisizione ex articolo 42-bis del D.p.r. 327/2001. Pur non sussistente alcun obbligo, il mancato riscontro si configura come silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo. Tuttavia l’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità. Le amministrazioni hanno infatti l’obbligo giuridico di far venir meno, in ogni caso, l’occupazione sine titulo e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto. La P.A. ha di fatto due sole alternative:
- restituisce i terreni ai titolari, disponendo la completa riduzione in prinstino allo status quo ante pagandone l’effettiva occupazione;
- oppure deve attivarsi perché vi sia un legittimo titolo di acquisto dell’area.
È tuttavia possibile, per finanziare gli acquisti, contrarre un debito tramite C.d.P. limitate alle spese per l’indennità di esproprio ad esclusione delle spese legali, per consulenze, per risarcimenti del danno o eventuali interessi maturati dalla data di assunzione del provvedimento fino al momento dell’effettivo pagamento. La possibilità di passività potenziali comporta comunque la valutazione da parte dell’organo di revisione.
