Negli ultimi anni, grazie all’intervento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al suo servizio di conciliazione, si è aperta una strada importante per tutti gli utenti che, pur non essendo collegati alla rete fognaria o dotati di impianti di depurazione autonomi, si sono trovati a versare indebitamente per anni la quota relativa alla depurazione dell’acqua.
Il Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato del Consorzio Acquedottostico Marsicano, stabilisce che la tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue è dovuta dagli utenti, anche se non allacciati alla rete fognaria, purché siano ubicati in una zona servita dalla pubblica fognatura. Tuttavia, l’articolo 30.5 dello stesso Regolamento prevede che la quota relativa alla depurazione non sia dovuta qualora l’utente non possa usufruire effettivamente del servizio.
Un’importante svolta giuridica è arrivata con la Sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’imposizione della tariffa di depurazione in assenza del servizio, riconoscendo la necessità di una reale corrispettività tra il pagamento e la prestazione effettivamente ricevuta. Tale principio è stato ulteriormente confermato dalla giurisprudenza di legittimità con la Sentenza n. 7947 della Corte di Cassazione Civile, Sez III, del 20.04.2020, la quale ribadisce che “In tema di trattamento delle acque e prestazione del servizio, va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione … , stante l’assenza della controprestazione” e con la Sentenza n. 1988 della Corte di Cassazione Civile Sez. II del 29.01.2020 “Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti”
In base alla normativa vigente, possono quindi richiedere la restituzione della quota di depurazione, ed eventualmente della fognatura, i proprietari di immobili dotati esclusivamente di allaccio all’acquedotto (ad esempio, un piccolo immobile di campagna destinato quindi ad uso non domestico, con finalità non produttive e/o commerciali, senza la produzione di acque reflue, ma anche abitazioni domestiche dotate di impianto autonomo troppo distanti dalla rete fognaria o tecnicamente impossibilitate all’allaccio, come nei casi in cui la fognatura sia collocata a monte e richiederebbe vasche di sollevamento per superare il dislivello, oppure interventi eccessivamente onerosi), in quanto…:
- l’immobile cui si riferisce la fornitura è ubicato in zona non servita dalla pubblica rete fognaria e/o da impianto di depurazione ed è dotato di impianto autonomo;
- oppure l’immobile non è “tecnicamente allacciabile” in quanto l’allaccio alla pubblica fognatura si presenta particolarmente oneroso/antieconomico visto che la distanza tra l’immobile stesso e il punto più vicino dell’impianto ovvero la rete fognaria sia collocata a monte dello stesso;
- oppure l’immobile non è residenziale, né industriale, né commerciale, né assimilabile a nessuna delle categorie precedenti (rif. Tabella 2 dell’allegato A al d.P.R. 227/2011);
- oppure l’immobile non è indicato tra quelli soggetti all’obbligo di allaccio previsto nelle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue approvato dalla Giunta Regionale, ovvero domestiche, assimilabili alle domestiche, urbane, industriali, assimilabili alle industriali;
- oppure l’immobile è sprovvisto di impianti igienici sanitari;
- oppure nell’immobile è impossibile alcun tipo di residenza e di domicilio, in quando sprovvisto di certificato di abitabilità.
Inoltre, il diritto alla ripetizione dell’indebito si estende fino a dieci anni precedenti la richiesta di rimborso, secondo quanto stabilito dalla Cassazione (Sentenza n. 1988/2020). Questo implica che chi ha versato indebitamente la quota per il servizio di depurazione, ed eventualmente anche quella della fognatura, ha diritto alla restituzione integrale delle somme pagate, non soggette alla prescrizione quinquennale prevista per i canoni periodici, ma decennale.
Per ottenere la restituzione delle somme versate, è necessario presentare un’istanza formale al gestore del servizio idrico, indicando:
- i dati dell’utenza e dell’immobile;
- la dichiarazione che l’immobile non è collegato alla rete fognaria o è dotato di impianto di depurazione autonomo;
- il riferimento alla normativa e alla giurisprudenza che sancisce il diritto al rimborso;
- l’eventuale documentazione a supporto (planimetrie, attestazioni tecniche, copie delle bollette pagate).
Per agevolarvi ho preparato un modulo che dovete solo compilare nella prima pagina.
Nel caso in cui il gestore non accolga la richiesta, l’utente può rivolgersi al Servizio di Conciliazione ARERA o intraprendere un’azione legale per far valere il proprio diritto.
Nel mentre, l’utente ha diritto di richiedere l’applicazione delle penali previste dall’art. 72 comma 2 lettera c dell’Allegato A della delibera dell’Autorità del 23 dicembre 2015 – 655/2015/R/idr., in particolare, qualora la prestazione richiesta non venga eseguita entro lo standard previsto, 30 giorni lavorativi, l’utente ha diritto ad un rimborso di 30 euro, che raddopia se la prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard (60 gg lavorativi) e triplica se la prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard (90 gg lavorativi).
“Articolo 72 – Casi di indennizzo automatico
- 72.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 67, comma 67.1, il gestore corrisponde all’utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro.
- 72.2 L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma 72.1, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all’Articolo 26, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base”
Grazie all’attenzione dell’ARERA e all’evoluzione della giurisprudenza si è confermato confermato che la tariffa di depurazione non può essere imposta in assenza della controprestazione del servizio. Ogni utente che si trovi in questa situazione ha il diritto di richiedere la restituzione delle somme versate, recuperando fino a dieci anni di pagamenti indebiti.
È quindi fondamentale informarsi e intraprendere le azioni necessarie per ottenere il rimborso di quanto pagato ingiustamente.
La questione mi è costata personalmente tempo e denaro, essendo stato il primo a rivolgermi dapprima all’Ufficio di Conciliazione ARERA e successivamente al Giudice di Pace. Le proposte ricevute sono state due, via via più consistenti: l’ultima prevedeva anche un rimborso “extra tariffa” offerto dal CAM. Non l’ho accettata, poiché avevo richiesto che per tutti gli utenti non collegati alla rete fognaria ma che continuavano a pagare la depurazione fosse immediatamente interrotto ogni addebito. Tale richiesta è stata respinta e, di conseguenza, non ho aderito all’accordo. Sarà quindi il giudice delle prime cure, nel mese di marzo, a pronunciarsi sul merito della vicenda.
Ora l’attenzione si sposta sulla tariffa rifiuti. La battaglia per il rimborso si preannuncia ancora più complessa, e anche se gli ostacoli sono tanti, cerco di superarli perché i diritti dei cittadini restano al centro della questione, ma è essenziale vigilare sulla corretta applicazione della tariffa rifiuti, assicurandosi che le somme richieste siano proporzionate al servizio effettivamente reso e che le delibere comunali rispettino la normativa vigente, garantendo trasparenza e equità nei confronti dei cittadini.
Articolo scritto da Giuseppe Pea in data 18.12.2025

Rispondi