Celano, contributi al calcio fuori dalle regole

Di 16 Settembre, 2025 0 0

Il danno erariale è immediato. La Corte d’Appello corregge la visione distorta del primo grado: il danno nasce con l’erogazione illegittima, non con il rendiconto e arrivano nove condanne per 46 mila euro.

È stata infatti resa pubblica la sentenza di condanna della Corte d’Appello della Corte dei conti (la n. 136 del 10 settembre scorso). Il procedimento riguarda le erogazioni concesse dal Comune di Celano alla locale società di calcio, Celano Fc Marsica, per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015.

La notizia, ripresa anche dalla stampa locale con titoli eloquenti come “Fondi elargiti alla squadra di calcio. Nove condanne, c’è anche Piccone” del Centro, o “Soldi per la squadra di calcio l’ex amministrazione di Celano dovrà risarcire 80 mila euro” del Messaggero Abruzzo, segna un vero ribaltamento rispetto al primo grado, emessa il 26 aprile 2022. Nel 2022, infatti, quasi tutti gli amministratori e dirigenti erano stati assolti, ad eccezione dell’ingegnere D’Aulerio. Tre anni dopo, in appello, arrivano invece nove condanne, per un ammontare complessivo di circa 46 mila euro da restituire al Comune, con quote differenziate per ciascun responsabile, oltre la rifusione delle spese di lite che in primo grado erano state addebitate al Comune di Celano (sarei curioso di capirne l’entità sinceramente perché quando pagano gli altri non si guarda alla spesa, e anche se è stato correttamente seguito l’iter per i rimborsi). D’altronde se l’ente è parte offesa (es. danno erariale, abuso d’ufficio, spesa illegittima), si crea inevitabilmente un evidente conflitto: lo stesso ente dovrebbe sostenere le spese del presunto autore del danno contro di sé.

I giudici centrali hanno accertato che i contributi furono elargiti in modo illegittimo, in violazione della convenzione vigente, che prevedeva esclusivamente il rimborso di spese effettive per la gestione e la manutenzione degli impianti, da documentare con preventivi e rendiconti riconosciuti “ammissibili”. Nulla, quindi, a che vedere con il sostegno diretto alle attività della squadra. In realtà, le somme non avevano più la natura di rimborsi, ma si erano trasformate in finanziamenti veri e propri, svincolati da qualsiasi giustificazione preventiva. Proprio su questo punto la Guardia di Finanza, già nel 2017, aveva rilevato come le anticipazioni avessero travalicato ogni limite, diventando trasferimenti diretti di risorse comunali a beneficio della società sportiva.

Il punto critico sta nella motivazione del primo grado. La Corte dell’Aquila aveva sostenuto che il danno non fosse ancora certo né attuale al momento delle anticipazioni, ma solo al momento del saldo, cioè a consuntivo, quando la società presentava i rendiconti. Un’impostazione che conduce a un paradosso: se il rendiconto non fosse mai arrivato, il danno non si sarebbe mai manifestato. In altre parole, il danno erariale dipenderebbe non dall’atto illegittimo di spesa, ma dalla buona volontà o meno del beneficiario di presentare documentazione.

Per rendere l’idea, immaginiamo un dirigente comunale che liquida compensi all’Organismo Indipendente di Valutazione senza alcun impegno di spesa, senza contratto e con ogni probabilità senza alcuna attività effettivamente svolta a giustificazione dell’importo erogato. Secondo la logica del primo grado, il danno non esisterebbe ancora: si materializzerebbe solo a fine anno, ma solo se l’OIV presentasse una rendicontazione dalla quale risultasse l’assenza di prestazione, oltreché di impegno e di contratto, rendendo in quel preciso istante il danno reale. In assenza di tale “rendicontazione” il danno non si sarebbe concretizzato. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti: il danno esiste già nel momento in cui la somma viene erogata senza titolo, non quando emerge a posteriori, fatto che si potrebbe concretizzare solo se ci fosse stato un tentativo di occultare l’irregolarità stessa, dando parvenza di legalità ad un atto che era già e da subito palesemente illegittimo.

L’appello ha rimesso ordine. Il successivo rendiconto può incidere solo sul quantum (sulla quantità, come è avvenuto), non sull’an (se sia dovuto). La Corte ha così riconosciuto la responsabilità concorrente non solo del dirigente tecnico che liquidò i fondi, ma anche degli amministratori che deliberarono le anticipazioni (termine che ha un significato diverso rispetto alla parola rimborso) e della dirigente finanziaria che le avallò.

Tra l’altro in primo grado il Comune si era trovato in una posizione paradossale: oltre al danno subito, era stato condannato a coprire le spese di difesa di chi era stato prosciolto. Una beffa nella beffa, perché l’ente danneggiato non solo perdeva risorse a causa delle anticipazioni illegittime, ma finiva addirittura per dover finanziare la difesa di coloro che avevano contribuito a generare quell’illecito. Ente tra l’altro, per il sottoscritto, avrebbe dovuto costituirsi parte civile, ma che ovviamente non avrebbe mai potuto vista la posizione di alcuni soggetti coinvolti. Con la sentenza di appello questo quadro è stato radicalmente corretto. Non solo è stato accertato il danno erariale con nove condanne, ma è stata riformata anche la parte relativa alle spese: non sono più dovute le spese di lite a favore dei convenuti, anche se le spese di giustizia di primo grado sono state compensate (tranne che per D’Aulerio, che resta obbligato a pagarle), mentre quelle di appello sono state poste a carico dei soccombenti. In questo modo il Comune non subisce un ulteriore aggravio economico e il principio di responsabilità è stato ristabilito anche sul piano delle conseguenze processuali.

Quanto alla possibilità di un ulteriore ricorso, occorre ricordare che la sentenza di appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi di legittimità. Ciò significa che la Suprema Corte non entra nel merito della quantificazione del danno o della valutazione di responsabilità dei singoli convenuti, ma può sindacare esclusivamente vizi di diritto: violazioni di legge, errata interpretazione di norme, difetti di giurisdizione o nullità processuali. In altri termini, la Cassazione non potrà sostituirsi alla Corte dei conti nel riesame dei fatti, ma potrà solo verificare se la decisione di appello si è mantenuta entro i corretti binari normativi e procedurali.

Il risultato è un principio chiaro, che la Procura, alla quale va il mio plauso, aveva sostenuto fin dall’inizio e che finalmente trova conferma: i soldi pubblici non possono essere trattati come anticipazioni di favore, da regolarizzare a posteriori. Il danno nasce subito, con l’atto illegittimo, e non può dipendere da una rendicontazione che forse arriverà o forse no. È un principio che vale per le società sportive, per gli incentivi ai dirigenti, per ogni uscita di cassa comunale: la legalità finanziaria non è un optional da verificare ex post, ma una condizione essenziale al momento stesso in cui si spende.

Ora mi aspetto che la stessa giustizia venga applicata anche ad altri episodi, anche più gravi, che ho avuto il coraggio di segnalare. Mi riferisco ai numerosi debiti fuori bilancio che, da soli, costituiscono già prova evidente di danno erariale: non semplici questioni di utilità amministrativa, ma spese palesemente erronee ed estranee come parcelle legali, interessi, erogazioni illegittime e altre voci fuori controllo. A tutto ciò si è spesso aggiunto l’aggravante di chi, invece di individuare i responsabili – compito tutt’altro che impossibile, come dimostra proprio questa sentenza – ha preferito dichiararsi incapace di farlo, oppure tentare di occultare la realtà, omettendo il riconoscimenti dei debiti fuori bilancio e celando così gli evidenti danni erariali.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 16.09.2025

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