Autovelox: la Cassazione ribadisce (per l’ennesima volta) l’obbligo di omologazione. Non basta la sola approvazione, ne la taratura

Ancora una volta, la Corte di Cassazione si pronuncia in materia di autovelox e ancora una volta rimette ordine tra le pieghe della giungla normativa che regola le sanzioni da autovelox. La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, ha ribadito un principio fondamentale: l’apparecchiatura “autovelox” deve essere non solo approvata, ma anche “omologata” dal Ministero.

La Corte ha chiarito – ancora una volta – che l’approvazione tecnica di un dispositivo non è sufficiente. L’art. 142 del Codice della Strada richiede espressamente che l’autovelox sia omologato dal Ministero delle Infrastrutture. L’approvazione attesta solo che l’apparecchio funziona secondo certi standard; l’omologazione, invece, è l’unico atto che ne legittima l’utilizzo per accertamenti sanzionatori.

L’ordinanza della Cassazione ha anche affrontato la questione della taratura annuale, spesso confusa con l’omologazione. La Corte ha sottolineato che l’esistenza o meno della taratura annuale è “cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura ‘autovelox’ sia stata (altresì, approvata e) ‘omologata’”. In pratica, la taratura non sana la mancanza di omologazione.

Infatti il Tribunale di Modena, in secondo grado, aveva ritenuto sufficiente la taratura periodica e l’approvazione dell’apparecchio, ma la Cassazione ha ribaltato tutto, confermando un precedente fondamentale (Cass. 10505/2024): senza omologazione, la multa non sta in piedi.

Un altro punto saliente della sentenza riguarda le circolari ministeriali. Il Comune di Modena aveva cercato di sostenere la propria posizione rifacendosi a una circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, la n. 995, che, basandosi sul parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, invitava a predisporre un modello di “memoria” condiviso per assicurare una “omogenea difesa”. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che le circolari ministeriali “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie”. Le circolari sono “meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’amministrazione”. Insomma, le circolari non fanno legge. 

Il paradosso si fa ancora più evidente quando si considera la logica distorta di questa interpretazione burocratica. Si vorrebbe far credere che per alcuni autovelox, a partire da una certa data arbitraria, l’approvazione sia sufficiente per essere considerati “omologati”, mentre per tutti gli altri si debbano attendere lunghe e complesse procedure di omologazione. Questo approccio è non solo irrazionale, ma anche profondamente ingiusto e potenzialmente illegittimo. Se la legge prescrive l’omologazione per garantire l’accuratezza e l’affidabilità dello strumento, come può una semplice circolare decidere che per certi apparecchi questa garanzia non sia più necessaria, o che un procedimento diverso sia equipollente?

È un esempio lampante di come la burocrazia tenti di imporsi sulla chiarezza della norma, creando confusione e incertezza giuridica. Invece di semplificare, si complica. Invece di tutelare il cittadino, si rischia di esporlo a sanzioni basate su presupposti giuridici deboli, o addirittura nulli. La decisione della Cassazione è un monito chiaro: la legge è la legge, e le circolari non possono riscriverla. È tempo che Ministeri e Avvocature di Stato si attengano scrupolosamente al dettato normativo, evitando interpretazioni fantasiose che generano solo contenziosi e sfiducia nelle istituzioni.

Questa decisione della Cassazione, che dà continuità a un precedente indirizzo sezionale (Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024), è di estrema importanza. Significa che migliaia di multe elevate con autovelox non omologati potrebbero essere contestate e annullate. È un richiamo forte alla necessità di rispettare la normativa in maniera rigorosa, tutelando i diritti dei cittadini di fronte a presunte infrazioni rilevate con strumenti non pienamente conformi alla legge.

Ma nonostante l’orientamento consolidato della Cassazione, in molte realtà italiane continuano ad essere utilizzate apparecchiature illegittime, che violano il Codice della Strada proprio mentre pretendono di farlo rispettare. È il caso, ad esempio, di Civita D’Antino, il comune che piange miseria dai ridotti incassi nessuno destinato a miglioare la sicurezza del tratto monitorato, dove si insiste a rilevare le infrazioni con strumenti non omologati, generando una situazione di illegittimità assoluta. Una violazione evidente che però nessuno osa interrompere, nonostante le sentenze della Corte Suprema. Neanche chi ha l’obbligo di segnalare gli illeciti come la polizia stradale o i carabinieri che comodamente si girano dall’altra parte.

Un atteggiamento di cecità istituzionale che stride con quanto avvenuto nel vicino comune di Balsorano, dove – seppur con colpevole ritardo – si è finalmente deciso di sospendere l’uso di tali dispositivi. Segno che, almeno lì, si è compresa l’irrazionalità del servizio e si è scelto di non perseverare nell’errore, anche se con rammarico devo costatare che continuano ad alimentare i ricorsi, ormai destinati all’annullamento dei verbali illegittimi.

Questa sentenza è l’ennesima conferma che la legalità non può essere sacrificata sull’altare della comodità amministrativa. E che, in uno Stato di diritto, anche la tecnologia punitiva deve rispettare le regole.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 29.05.2025

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