Premessa doverosa. Qualsiasi cosa scriva su questo blog, non avrà alcuna conseguenza nei confronti della Segen, nel primo caso perché dovrebbe esserci una rivalsa da enti che non ne hanno alcuna volontà, essendo complici, indipendentemente dal fatto che ad essere danneggiati sono i cittadini, incolpevoli, gli stessi che loro dovrebbero rappresentare, ma verranno sempre dopo gli interessi dei soliti, dall’altra parte che non c’è alcuna volontà da parte della Procura di voler mettere fine a diverse situazioni potenzialmente illegittime.
Ebbene è notizia balzata alle cronache recenti è che secondo la Cassazione, con la sentenza 2153 del 2025, è configurabile il reato di falso ideologico in un affidamento diretto qualora manchi la preventiva verifica dei requisiti. La sentenza, seppur collegata ad un affidamento diretto sotto i 140 mila euro ad un professionista senza aver accertato preventivamente esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarebbe applicabile a molti, se non tutti, gli affidamenti in house assentiti alla Segen, essendo alla stregua di affidamenti diretti, in quanto sotto il profilo della procedura, anche l’affidamento in house non richiede lo svolgimento di una gara, ma deve essere puntualmente motivato, giustificato con riferimento a criteri di efficienza, economicità, trasparenza e rispetto dei principi di concorrenza in senso sostanziale. La differenza rispetto all’affidamento diretto tradizionale è che nel caso dell’in house non si affida a un operatore economico privato, ma a una società a partecipazione pubblica, che agisce come un’estensione dell’amministrazione.
Entrambi gli strumenti, quindi, evitano il confronto concorrenziale, ma mentre l’affidamento diretto può essere usato entro soglie economiche o in presenza di particolari condizioni, l’in house presuppone un assetto organizzativo controllato e normativamente conforme. L’uso scorretto di questa forma può configurare una violazione dei principi di concorrenza, con possibili responsabilità amministrative, contabili e penali.
Ora è risaputo che gli affidamenti assentiti alla Segen la maggior parte sono stati giustificati indicando una convenienza, riassunta in un unico valore, il costo pro capite, che è stato opportunamente abbassato (in alcuni casi anche del 50%, vedasi il famoso 138,84 €/cad) e in altri addirittura senza fornire alcuna giustificazione, altri che addirittura continuano a non aver sottoscritto mai alcun contratto, altri che, nonostante l’aggiudicazione, sono anni che attendono per la sottoscrizione del contratto. Ebbene sia per i primi, sia per i secondi sarebbe astrattamente configurabile il reato di falso ideologico. Ovviamente non per la Segen, non per la Procura, più interessata a perseguire le mie dichiarazioni fatte nell’ottobre 2020, che non possono che portare ad un’unica conclusione, in relazione a chi, tra la Segen/Comune e il sottoscritto, abbia detto la verità.
“Le Sezioni Unite hanno affermato che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo ben può investire le attestazioni anche soltanto implicite contenute nell’atto e quei fatti, giuridicamente rilevanti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell’atto medesimo (si vedano, in tal senso: Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867; Sez. Unite, 30 giugno 1984, Nirella, Rv. 165603), sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale sia che concernano altri “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” (art. 479 cod. pen., ultima parte). In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa (Sez. 5, Sentenza n. 7718 del 13/01/2009, Fondazione Centro ****, Rv. 242569). […] Poiché per la emanazione della determina era necessaria la previa verifica del possesso dei requisiti … la determina emessa vale implicitamente ad attestare il possesso dei requisiti. Ne consegue che, … il delitto ipotizzato dal Pubblico ministero ricorrente è astrattamente configurabile”.
L’illegittimità del rinnovo del contratto scaduto
Un’altra segnalazione riguarda la Delibera n. 164 dell’ANAC dello scorso 2 aprile 2025, secondo la quale il rinnovo di un contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento diretto senza gara, in violazione della normativa vigente. La durata contrattuale può essere modificata solo per i contratti ancora in corso, mentre l’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario per individuare un nuovo contraente.
Fermo restando che l’utilizzo distorto di istituti quali la proroga tecnica, il rinnovo contrattuale si rileva quanto nel seguito riportato:
- il rinnovo di un contratto, per il significato stesso del termine “rinnovo” deve intervenire prima della scadenza contrattuale. Quindi, nonostante la Centrale di Committenza abbia asserito nelle proprie memorie difensive di essersi avvalsa dei rinnovi contrattuali nei termini per garantire l’esecuzione delle forniture in argomento senza soluzione di continuità, resta fermo che il rinnovo è stato ufficialmente disposto successivamente alla scadenza contrattuale ed è pertanto equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara (Cons. St. 1626/2023; TAR Campania, Napoli n. 1312/2020; Parere Funz. Cons. Anac 47/2022). Si evidenzia, inoltre, che non è ammessa la prosecuzione di fatto del rapporto con l’operatore economico, in assenza di un adeguato titolo negoziale.
- relativamente all’utilizzo della proroga tecnica previsto dall’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50 del 2016 applicabile ratione temporis con cui la durata del contratto originario è stata protratta fino al 14 dicembre 2023, va precisato che quanto stabilito dalla norma secondo cui “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e la durata del contratto può essere modificata soltanto per i contratti in corso di esecuzione.”
Nel caso di specie, sebbene le attività necessarie ad attivare l’opzione di proroga prevista nei documenti di gara sono state avviate con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, … la proroga tecnica è stata ufficialmente disposta …., solo successivamente alla scadenza del contratto corrispondente … risulta, quindi, violata la richiamata disposizione normativa poiché la proroga, successiva di quasi 2 mesi alla scadenza del contratto, è di per sé illegittima in quanto non era e non è stata avviata alcuna procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente…
Esattamente quello avvenuto nel nostro Comune, e in altri comuni Segen, in particolare tra giugno 2019 e luglio 2020 relativamente ad una proroga mai regolarizzata, mai autorizzata e senza che vi sia stata alcuna procedura di gara.
Già il TAR Campania, Sezione V, con la sentenza 2 aprile 2020, n. 1312, aveva ribadito che “… all’affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara (giurisprudenza costante, ex multis T.A.R. Sardegna, sez. I, 6 marzo 2012, n. 242). […] anche nella materia del rinnovo o della proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in relazione alla normativa inderogabile stabilita dal legislatore per ragioni di interesse pubblico; al contrario, vige il principio in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (T.A.R. Sardegna, Cagliari, n. 755/2014 confermata da C.d.S., sez. III, n. 1521/2017 con cui si è affermato che “La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali“) […] Né rilevano, avuto riguardo alla durata complessiva delle disposte proroghe, le problematiche organizzative della stazione appaltante o le difficoltà connesse alla stesura del capitolato di gara, trattandosi di evenienze fronteggiabili per tempo … essendo la proroga ammissibile solo per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione – in palese violazione della disciplina comunitaria, in considerazione del rilievo che, come innanzi accennato, il ricorso alla proroga o al rinnovo del contratto, in assenza dei relativi presupposti, è equiparabile ad un affidamento diretto senza gara” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 giugno 2018, n. 4109, citata).”
Altro elemento comune con il caso segnalato dall’Anac, è che il fallimento del mercato non poteva realizzarsi in quanto situazione già nota all’amministrazione per aver ricevuto nel 2020 un ricorso da parte di un operatore di mercato, quindi anche senza effettuare un’indagine di mercato preliminare tramite la quale avrebbe potuto verificare la presenza di altri operatori economici sul mercato. Inoltre anche una eventuale giustificazione relativa all’urgenza è valida solo se deriva da eventi imprevedibili e in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione, giustificazione che deve essere adeguatamente motivata e assentiva nella misura strettamente necessaria in attesa dell’individuazione del nuovo operatore.
All’azienda è stata infine commissionata una sanzione ritenuta congrua in ragione del reiterarsi della condotta illegittima, nella misura pari all’1% del valore del contratto, rectius della proroga, tale intendendosi il prezzo di aggiudicazione ovvero dell’affidamento diretto da ultimo censurato (quinta proroga), da versare all’entrata del bilancio dello Stato, che si sommerebbe all’indebito arricchimento dovuto ad un affidamento illegittimo, nel nostro caso anche senza alcuna forma contrattuale che ne legittima i presupposti, che potrebbe portare alla restituzione dell’utile di impresa ottenuto dall’affidatario illegittimo.
Ma non preoccupatevi, questo non avverrà mai da parte del nostro Comune. Troppi interessi in comune con la Segen, per disturbarla.
E la Procura non è da meno. Interessata a perseguire chi segnala, con fatti e atti queste incongruenze, e non chi le commette.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 13.05.2025

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