Due Ministeri, e le due “barzellette” sull’autovelox (e i Prefetti andranno a ruota, soprattutto uno)

Per repetita iuvant è bene ribadire ancora una volta che tutti gli autovelox sono illegali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con tre sentenze chiare e nette (n. 10505/2024, n. 20492/2024 e n. 20913/2024): i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere omologati, non basta una semplice approvazione ministeriale.

Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha scelto di ignorare la massima autorità giudiziaria del Paese, creando una guerra istituzionale che rischia di lasciare i cittadini in balia di multe ingiuste.

L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada è inequivocabile: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Tuttavia, il Ministero dell’Interno, con la nota n. 995/2025, ha ordinato ai Prefetti di rigettare i ricorsi degli automobilisti e di impugnare le sentenze dei giudici che riconoscono la nullità delle multe basate su autovelox non omologati, andando nella direzione diametralmente opposta rispetto a quella ormai consolidata della Cassazione.

La Cassazione ha infatti più volte ribadito che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa. L’omologazione è un processo tecnico-amministrativo più rigoroso, che garantisce l’affidabilità e la precisione dei dispositivi. L’approvazione, invece, è una procedura più leggera, che non offre le stesse garanzie. Ma il Ministero dell’Interno, sostenuto dall’Avvocatura Generale, insiste: «Le due procedure sono sostanzialmente identiche». E così, mentre la Cassazione difende i diritti dei cittadini, il Ministero li mette a rischio, privilegiando gli interessi delle casse dello Stato e dei Comuni.

Naturalmente, chi farà ricorso dinanzi al Giudice di Pace si troverà, in ultima istanza, la Cassazione che sposa la tesi del cittadino. Ma è chiaro che, per arrivare al terzo grado, dovrà spendere tempo e soprattutto soldi, che si spera, gli vengano rimborsati come giusto che sia. Ma chi ha la forza di condurre questa battaglia per un diritto che dovrebbe essere tutelato già in primo grado?

Siamo davanti a una guerra istituzionale ai danni dei cittadini. Sono questi ultimi a pagare il prezzo di questa diatriba tra il Ministero e la Cassazione, costretti a subire multe basate su dispositivi non omologati e quindi illegittimi per poi ricorrere al giudice. Dietro questa disputa c’è in realtà un enorme giro d’affari.

Gli autovelox sono una fonte di entrate miliardaria per lo Stato e per i Comuni. Ma a quale costo? Quello della legalità e della fiducia nelle istituzioni, tale da domandarsi se un Ministro non dovrebbe rispettare la legge o che non dovrebbe difendere i diritti dei cittadini.

La tesi sostenuta oggi dal Ministero dell’Interno si basa ancora una volta su una presunta equivalenza tra l’omologazione richiesta dalla legge e l’approvazione di cui invece sono muniti gli apparecchi. Ciò ricalca la linea storicamente portata avanti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che qualche anno dopo che il problema della mancata omologazione degli autovelox era stato sollevato anche in vari ricorsi contro le multe, con la circolare n. 8176/2020, ritenne che vi fosse una sostanziale equivalenza tra le procedure di omologazione e approvazione e che, quindi, ambedue le procedure potessero legittimare l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento automatico delle infrazioni, compresi i sistemi di misurazione della velocità veicolare. Tesi che si è frantumata lo scorso maggio, con l’ordinanza della Cassazione 10505/2024, che confermando l’accoglimento del ricorso di un cittadino, sancì che i misuratori di velocità devono essere omologati e non semplicemente approvati, con ampia argomentazione. Alla base della decisione, solide tesi sulla differenza tra i distinti procedimenti amministrativi di approvazione e omologazione.

L’argomento fondamentale era che il Codice della strada distingue nettamente approvazione e omologazione e, ad abundantiam, l’articolo 142 parla espressamente di apparecchiature «debitamente omologate». D’altro canto, i due processi sono comunque diversi. Né si può più sostenere che l’ordinanza sia frutto di una pronuncia isolata della Corte, che ha confermato l’orientamento in due successive pronunce (20492/2024 e 20913/2024). E c’è una concreta possibilità di far annullare ogni verbale per eccesso di velocità visto che non esistono in Italia autovelox omologati, poiché per tali apparecchi non esiste un procedimento di omologa, ma solo l’approvazione.

Ma in soccorso di tutti i soggetti coinvolti, tranne i cittadini, oggi entra a gamba tesa la circolare diramata dal Ministero dell’Interno n. 995/2025, con una tesi che, nonostante autorevolmente sostenuta, non convince del tutto. In primo luogo, come giustamente sostiene la Cassazione, approvazione e omologazione non si possono ritenere sovrapponibili in virtù di un meccanismo procedurale simile. In secondo luogo, va considerato che il linguaggio legislativo ha un suo rigore intrinseco ed interpretativo, perché riguarda diritti e doveri dei cittadini, considerando altresì che si è nel campo del diritto sanzionatorio, dove la stretta interpretazione è la regola.

Inoltre, leggendo tutta la circolare, si nota come il ministero segnali che è stato istituito un tavolo di confronto per stabilire le procedure di omologazione dei velocimetri ma, ed è qui che casca l’asino, se davvero le procedure di omologazione e approvazione fossero del tutto sovrapponibili, non si spiegherebbe come, in alcuni casi, l’omologazione delle apparecchiature per rilevare le infrazioni stradali avvenga regolarmente (ome avviene per le telecamere ai varchi delle Ztl), ma soprattutto se le procedure di approvazione e omologazione sono identiche, perché mai ci sarebbe bisogno di un tavolo di confronto per stabilire le procedure di omologazione? Non dovrebbero già essere stabilite visto che, a detta del Ministero, sono equivalenti? Insomma, dichiarano tutto e il contrario di tutto.

Per il sottoscritto sembra tanto un tentativo non solo per salvare gli importi miliardari dello Stato e dei Comuni, spesso celati da necessità di sicurezza stradale che quasi mai si tramutano in interventi atti ad aumentarla essendo spesso destinati altrove, ma anche delle società noleggiatrici degli strumenti che incassano anche oltre il 40% delle sanzioni. È bene ricordare che in molti casi, queste società incasserebbero comunque anche in caso di annullamento dei verbali, lasciando i comuni obbligati ad annullare il verbale ma al contempo a pagare i noleggiatori visto che i compensi sono spesso agganciati al numero dei verbali (che presume un accertamento oneroso) e non all’effettivo incasso.

Ma non preoccupatevi. Tra 2 o 3 mesi, come sempre, uscirà il grido d’allarme, con qualche lacrimuccia, del sindaco di Civita d’Antino, che tornerà a chiedere più autovelox, anche perché forse gli serviranno per liquidare la precedente società noleggiatrice, la Index SRL, la stessa che ha gestito per anni quello di Balsorano “sparito di botto”, in violazione anche del principio di rotazione e dell’importo affidabile in via diretta, società che si è vista riconoscere dal Tribunale di Avezzano un decreto ingiuntivo del 2017 di 41.328,70, che è stato liquidato solo nel 2023, con 22.257,51 euro di interessi e 10.547,68 euro di spese legali, che a rigor di logica, da quello che ricordavo io, sono un bel danno erariale, che oggi potrei considerare una specie di compensazione per aver “truffato” i cittadini visto che hanno utilizzato un autovelox che era ed è, per giurisprudenza consolidata, illegittimo, debito di 74.160,89 euro come riconosciuto con la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2023 e liquidato in comode 4 rate, da un comune sofferente che ha previsto ulteriori spese per 25 mila euro per la gestione dei verbali non incassati tra il 2015 e il 2021, e ha già messo in cantiere, tramite altra società, la Traffic Tech s.r.l., altri 40 mila euro per il 2025 per la gestione delle multe e il nuovo noleggio del dispositivo. Evidentemente è sempre meglio noleggiarlo che comprarlo e gestirselo da soli. Altrimenti non ci sarebbe il giusto guadagno per tutti.

A dimenticavo. Ovviamente tutto è fatto per migliorare la sicurezza della superstrada SS690 in quanto per legge il 50% dell’incassato sarebbe di spettanza dell’Anas 😂. A no, che stupido. La maggior parte dei fondi è destinata a coprire i costi amministrativi e a compensare soggetti che traggono profitto dai verbali, e il resto non si sa bene che strada prende, anche se presumo che buona parte del residuo sia destinata al miglioramento della viabilità anche se di tratti stradali totalmente estranei alle finalità dell’autovelox, mentre sarebbe giusto che il 50% dei proventi fosse effettivamente destinato a migliorare il tratto di strada su cui è stata comminata la multa, in modo da garantire un reale miglioramento della sicurezza stradale.

Ma questo sarebbe valido in un mondo “giusto”, ma non mi sembra sia questo il caso.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea il 06.02.2025

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