C’è voluto più del previsto per scrivere questo articolo, ma le cose da scrivere sono molte e tutte importanti.
Mi rammarico solo di aver avuto contezza di alcune illegittimità solo adesso.
Iniziamo con la prescrizione biennale
Dopo 3 esaustivi articoli, https://www.balsorano.org/2021/07/la-prescrizione-biennale-delle-bollette-del-cam-e-laccordo-in-bonis-che-sembra-tanto-un-ricatto/ del 2021, https://www.balsorano.org/2022/07/il-tribunale-di-reggio-calabria-conferma-la-prescrizione-biennale-delle-fatture-dellacquedotto-vale-anche-per-il-cam/ del 2022 e https://www.balsorano.org/2023/02/il-perenne-ricatto-da-parte-del-cam-che-continua-a-negare-la-cd-prescrizione-breve/ del 2023, si torna a parlare della prescrizione biennale dei consumi idrici, anche se pensavo di non dover di nuovo tornare sull’argomento.
Ci eravamo lasciati con il famoso “ricatto” messo nero su bianco dal CAM, il quale dichiarava che avrebbe accolto la prescrizione solo qualora l’utente si sarebbe impegnato a spostare, a proprie spese, il contatore in un luogo accessibile da suolo pubblico, nonostante questi contatori siano locati nella stessa posizione da oltre un cinquantennio e non abbia impedito al gestore la rilevazione dei consumi. Tale situazione veniva ulteriormente appesantita dal fatto che lo stesso gestore si riservava, qualora l’utente avesse richiesto la prescrizione senza spostare il contatore, “l’opportunità di adire alle vie legali” per ottenere il pagamento anche di quegli importi che per legge sono indubbiamente prescritti.
Orbene. Nelle nuove richieste sparisce sia ogni forma di “ricatto”, evidentemente consci di aver superato abbondantemente il limite, ma non vi è stata alcuna volontà nell’accogliere la prescrizione agli utenti che non hanno ceduto al “ricatto”, nonostante la legge non prevede questo tipo di rifiuto, il tutto nel silenzio assordante da parte degli amministratori, compresi ovviamente quelli del comune di Balsorano che hanno come sempre preferito nascondere la testa sotto la sabbia, difendendo il “ricatto” della sua partecipata, dimostrando come sempre che le partecipate sono più importanti dei propri cittadini.
Però per la delusione del CAM, l’ennesima, le sentenze sono state continue e costanti (anche quella di Reggio Calabria che sembrava di tutt’altro avviso e invece non si è allontanata dalle successive), e hanno azzerato le speranze del CAM di incassare i crediti prescritti dalla nuova normativa. Tanto per citare le ultime, la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n, 1923 del 16.04.2024 e la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, n. 1282/2023 pubblicata lo scorso 03/04/2023.
Ma il disastro continua
Nonostante il congruo preavviso, dal 2021 al 2023 il CAM ha registrato numerosi casi di assenza di letture che hanno dato la possibilità agli utenti di richiedere la prescrizione dei consumi più vecchi di 24 mesi dall’ultima effettiva lettura.
Mai mi sarei aspettato che nel 2024, questa prassi fosse andata avanti, con il gestore che si dimostra nuovamente non in grado di eseguire le letture nei tempi previsti dalla normativa, tanto da portare altri crediti in prescrizione.
E non parliamo di casi isolati, ma è ormai chiaro che se il Consorzio continua ad incorrere nelle richieste di prescrizioni, vuol dire che è inefficiente, iniquo e tutto ciò che vi viene in mente, in quanto non in grado di procedere alle letture del contatore con la tempistica prevista dalla legge, in alcuni casi fatte addirittura a distanza di 3 anni dalla precedente, periodo nel quale avrebbe dovuto procedere non ad una sola lettura, ma tra le 6 e le 18 letture complessive a seconda dei consumi, o almeno di tentativi di lettura.
Tornado alla prescrizione, se la fattura contiene importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, dovreste trovare, allegato alla fattura, il modulo per richiedere la prescrizione. Bisogna quindi porre particolare attenzione alla bolletta perché il trafiletto che contiene la cifra prescritta, che riporto di seguito, è poco visibile
La novità è che nella postilla relativa alla prescrizione il CAM mette le mani avanti “si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale … per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, delibera nr. 610/2021/R/idr del 21.12.2021“. Quali siano queste “cause ostative” non è dato a sapersi, evidentemente ignorando comodamente che la prescrizione decorre con il mero trascorrere del tempo, senza alcuna distinzione in merito alla presunta responsabilità del ritardo di fatturazione.
Ebbene, nonostante ne avessi già discusso nei post del 2021 e del 2022, sembra che il gestore applichi male la prescrizione nonostante questa sia ben argomentata nel documento per la consultazione, anche se indirizzato all’energia elettrica e al gas naturale, ma logicamente applicabile al servizio idrico integrato, in particolare al punto 3.7 che riporto integralmente “Ciò significa che, ai sensi della deliberazione 97/2018/R/com, il cliente finale che riceva una fattura contabilizzante consumi avvenuti in periodi risalenti a più di due anni dall’ultimo giorno di consumo fatturato, a fronte di una rettifica tardiva comunicata dal distributore al venditore, qualora la fattura sia emessa dal venditore entro i termini previsti dalla regolazione o dal contratto, sarà tenuto a pagare i consumi avvenuti in precedenza entro due anni più i tempi di emissione della fattura (che decorreranno dall’ultimo giorno di consumo fatturato), mentre potrà eccepire la prescrizione per quelli antecedenti a tale termine. In caso di ritardo nella fatturazione di una rettifica tardiva, invece, in coerenza con le finalità di tutela della disciplina in esame, il termine di due anni torna a computarsi dal momento della fatturazione, affinché il cliente non sconti le conseguenze del comportamento negligente del venditore (questa casistica, rientrerebbe nelle fattispecie di cui al paragrafo 3.2, lettere a) o b) che, quindi, non sono rilevanti ai fini della presente consultazione). In figura 1 è indicato un esempio di quanto predetto.”
Il paragrafo si conclude con lo stesso grafico postato nel 2021 che spiega nel dettaglio come applicare la prescrizione biennale.
Esistono quindi due distinti tipi di prescrizione, quella dovuta esclusivamente alla ritardata rilevazione dei dati di misura e quella dovuta al ritardo della fatturazione, e tutte scattano con la semplice decorrenza del tempo.
Calcolo della prescrizione secondo il CAM (errato)
Da un’analisi delle somme prescritte, sembra che con il metodo di calcolo utilizzato dal CAM, la prescrizione decorra dalla data del penultimo rilevamento alla quale aggiunge costantemente 45 giorni, posticipando quindi la data di decorrenza della validità della prescrizione di 45 giorni, riducendone quindi il tempo di valenza. L’esempio seguente chiarisce i termini:
- Penultima lettura 20 maggio ’21;
- Ultima lettura 20 maggio ’24;
- Data fatturazione 4 luglio ’24;
- Tempi di emissione della fattura (4 luglio ’24 – 20 maggio ’24 = 45 gg);
- Decorrenza consumi non prescritti 4 luglio ’24– (24 mesi+45gg) = 4 luglio ’21.
Quindi secondo il CAM i consumi non prescritti sono quelli che decorrono dal 20 maggio ’22 al 20 maggio ’24 (24 mesi dall’ultimo rilevamento ovvero 731 gg) ai quali aggiungere i giorni che decorrono dalla penultima lettura, 20 maggio ’21 al 4 luglio ’21, portanto il complessivo numero dei giorni non prescritti a 776 gg. Quelli precedenti alla data del 20 maggio ’22 fino al 4 luglio ’21 (20 maggio ’21 + 45gg) ovvero 320 gg, sono prescritti.
Ma tale calcolo non fa altro che ridurre costantemente il tempo di prescrizione, limitando i danni autoinflitti dal CAM riversandoli sugli utenti, limitati nell’applicazione di un loro diritto.
Di seguito riporto quello che è il calcolo corretto utilizzando gli stessi parametri.
Calcolo della prescrizione secondo l’ARERA (corretto) dovuta esclusivamente alla ritardata rilevazione dei dati di misura
Dalla figura precedente si evince che la data dalla quale decorre il “periodo non soggetto a prescrizione” è il differenziale tra l’ultima lettura retrodatata di 24 mesi e la data della precedente lettura, talché indipendentemente dalla data di emissione della fattura, da considerare però sempre entro il limite massimo di 45 giorni, la prescrizione è sempre costante di 24 mesi.
Un esempio chiarisce meglio.
Se la l’ultima lettura fosse stata fatta il 20 maggio ‘24, e la fattura fosse emessa il 4 giugno ’24 (entro i 45 giorni), il periodo soggetto a prescrizione sarebbe quello pari a 24 mesi precedenti l’ultima lettura, ovvero il 20 maggio ’22, prima data di validità del periodo non soggetto a prescrizione. Si arriva alla medesima conclusione seguendo alla lettera il dettato normativo “sarà tenuto a pagare i consumi avvenuti in precedenza entro due anni più i tempi di emissione della fattura (che decorreranno dall’ultimo giorno di consumo fatturato”.
- Penultima lettura 20 maggio ’21;
- Ultima lettura 20 maggio ’24;
- Data fatturazione 4 giugno ’24;
- Tempi di emissione della fattura (4 giugno ’24 – 20 maggio ’24 = 15 gg);
- Decorrenza consumi non prescritti 4 giugno ’24 – (24 mesi+15gg) = 20 maggio ’22.
Quindi i consumi non prescritti sono quelli che decorrono dal 20 maggio ’22 al 20 maggio ’24 (24 mesi ovvero 731 gg). Quelli precedenti la data del 20 maggio ’22 fino al 20 maggio ’21 risultano prescritti (ovvero 365 gg).
La prescrizione biennale quindi dipende sia dalla data di emissione della fattura, che ha un termine massimo ma non un termine minino, in questo caso decorre dai 24 mesi precedenti più i gg necessari per l’emissione della fattura, sempre che questa rispetti comunque il limite massimo di 45 gg, o ugualmente dipende dalla validità del periodo di riferimento dei consumi a conguaglio, che è sempre e costantemente di 24 mesi precedenti dall’ultima lettura.
Calcolo della prescrizione secondo l’ARERA (corretto) dovuta alla ritardata rilevazione dei dati di misura e al ritardo della fatturazione
Fa eccezione il caso in cui la fattura venisse emessa oltre il tempo massimo di 45 giorni dall’ultima lettura. Se la lettura riporta la data del 20 maggio ‘24, e la fattura la data del 19 luglio ’24 (15 giorni oltre i 45 previsti), il periodo soggetto a prescrizione sarà il medesimo, ovvero quello pari a 24 mesi precedenti l’ultima lettura, ovvero il 20 maggio ’22, posticipati di 15 giorni, ovvero il 4 giugno ’22, ma solo per aver violato il tempo massimo previsto per l’emissione della stessa fattura.
Si arriva alla medesima conclusione seguendo alla lettera il dettato normativo “In caso di ritardo nella fatturazione di una rettifica tardiva, invece, in coerenza con le finalità di tutela della disciplina in esame, il termine di due anni torna a computarsi dal momento della fatturazione”.
- Penultima lettura 20 maggio ’21;
- Ultima lettura 20 maggio ’24;
- Data fatturazione 19 luglio ’24;
- Tempi di emissione della fattura (19 luglio ’24 – 20 maggio ’24 = 60 gg ovvero > 45 gg ovvero 15 gg di ritardo);
- Decorrenza consumi non prescritti 19 luglio ’24 – (24 mesi+58gg)+15gg = 4 giugno ’22.
Quindi i consumi non prescritti sono quelli che decorrono quindi dal 4 giugno ’22 al 20 maggio ’24 (24 mesi – 15 gg ovvero 716 gg). Quelli precedenti alla data del 4 giugno ’22 fino al 20 maggio ’21 risultano prescritti ovvero 380 gg ovvero 365 gg (24 mesi) + 15 gg di ritardo.
Riassumendo
La ricostruzione precedentemente fatta dimostra che l’errato calcolo del CAM permette a quest’ultima di ridurre il diritto alla prescrizione di 45 giorni che se moltiplicate per il numero delle utenze alle quali si può applicare la prescrizione biennale, permettono alla stessa società di mantenere in bilancio ingenti cifre illegittimamente trattenute.
Chiaro che potrei anche aver frainteso il regolamento e il grafico, ma i conti sembrano confermare la mia tesi.
Ma state sicuri che anche qui, non ci sarà nessun segnale da parte degli amministratori.
Terranno come sempre la testa sotto la sabbia.
Comunque ho inviato una richiesta al CAM per un chiarimento sul calcolo della prescrizione biennale che ha gli stessi identici contenuti. Resto in attesa di riscontro.
Vi aspetto domani per la seconda e altrettanto importante parte.
Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea in data 31.07.2024 alle ore 07.00
Ricostruzione normativa.
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto la nuova disciplina sulla prescrizione biennale che sostituisce quella quinquennale, stabilendo la relativa entrata in vigore. Per l’energia e il gas era prevista il 1° gennaio 2018, per il servizio idrico era stata posticipata al 1° gennaio 2020. Inoltre con l’articolo 1, comma 295, L. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020, il legislatore è successivamente intervenuto abrogando il comma 5 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l’operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell’utente.
Così, in esito a tale novella legislativa, l’ARERA ha altresì adottato la Delibera 186/2020 con la quale ha precisato che “la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo”.
Il legislatore non ha quindi inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l’entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
Questo vuol dire che il gestore non può non riconoscere la prescrizione qualora non sia riuscito a procedere alla lettura (a meno che gli sia stato fisicamente impedito l’accesso dall’utente), e che quest’ultima deve avvenire tra le 2 e le 6 volte l’anno a seconda dei consumi. Anche l’assenza continuativa dell’utente, non esime il gestore ad inviare, apposita comunicazione che sia in grado di interrompere la prescrizione.
Le recenti sentenze, hanno voluto rimarcare che, benché la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell’ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, per il servizio idrico, tale termine era stato traslato di 2 anni. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020.
In poche parole, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo ulteriori per adeguarsi alla suddetta normativa, 24 mesi nei quali il gestore è rimasto sostanzialmente inerme, e invece di fare un mea culpa, ha cercato di scaricare la propria inefficienza sugli utenti finali.
Il tutto nel silenzio assordante di tutte le amministrazioni comunali.
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