La prescrizione biennale delle bollette del CAM …. e l’accordo in “bonis” che sembra tanto un ricatto

Di 31 Luglio, 2021 0 0
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Continuano ad arrivare bollette riferite ai conguagli a seguito delle letture effettuate pochi mesi fa dagli operatori CAM.

Il servizio fatturazione CAM, pur indicando correttamente le cifre “prescritte” per legge, allega un unico bollettino di pagamento che indica l’importo comprensivo delle cifre prescritte, quando avrebbe dovuto allegare anche un altro bollettino che escludeva queste cifre o emettere solo il bollettino con le cifre non prescritte.

Infatti se il cittadino non si accorge del trafiletto allegato alla pagina della fattura, e ovviamente se questo non ha un importo eccessivo, è portato a pagare l’importo presente nel bollettino nonostante abbia diritto alla cancellazione degli importi che fanno riferimento ad un periodo precedente ai 2 anni dalla data della fatturazione (non della lettura che è importante).

Tuttavia gli utenti che distrattamente hanno pagato la tariffa completa, hanno tempo entro i successivi 3 mesi dall’emissione della fattura ad ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

E questa opportunità non è una novità, o meglio non dovrebbe essere stata una novità all’interno del CAM visto che la prescrizione ridotta a 2 anni è stata stabilita con due leggi di bilancio, quella del 2018 e successivamente richiamata anche in quella del 2020 e tutti gli operatori si sono dovuti adeguare.

La norma che dispone la prescrizione biennale per le bollette dell’acqua è il comma 4 art. 1 della Legge di Bilancio 2018. Questo il contenuto: “Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.”

La prescrizione è un termine, previsto dalla legge, oltre il quale il credito non può più essere preteso. Il che significa che se anche il debito non è stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche ricorrendo al giudice. Con la prescrizione, dunque, si cancella definitivamente il debito.

A differenza delle bollette della luce e del gas, dove la prescrizione va ancora più indietro, la prescrizione delle bollette dell’acqua, si applica:

  • a tutte le bollette dell’acqua emesse fino al 1° gennaio 2020 si prescrivono ancora oggi in 5 anni;
  • a tutte le bollette dell’acqua emesse dal 2 gennaio 2020 in poi si prescrivono in 2 anni.

Identico discorso, anche qui, vale per i conguagli.

Tale norma va a tutela degli utenti e dispone inoltre che, in caso di emissione di fatture nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, hanno diritto alla sospensione del pagamento.

(!)

È giusto però rimarcare il “ricatto” che sistematicamente il CAM propone alla maggior parte degli utenti se non la totalità. Cioè invece di fare un mea culpa sull’incapacità di leggere i contatori così come previsto dai loro stessi regolamenti “almeno quattro volte l’anno e annualmente per periodo correlati alla specificità della fornitura”, si ricorda comodamente di controllare i consumi una volta ogni 3-4 anni ma al contempo attribuisce la responsabilità all’utente finale con la seguente formula “che il misuratore della sua utenza è ubicato all’interno della proprietà privata, non accessibile ai ns operatori e che Lei, per tutto il periodo di conguaglio, non ci ha comunicato lettura aggiornate”.

Dopo questa frase parte il vero e proprio ricatto o accordo in “bonis“. Se l’utente vuole che il CAM accetti la prescrizione, che purtroppo non è automatica ma va comunque comunicata dall’utente anche se il CAM secondo le stesse direttive ARERA poteva già cancellare il credito, nonostante il CAM non possa rifiutarsi di cancellare i crediti prescritti e quindi di emettere una bolletta ridotta o quanto meno emettere una bolletta con i crediti non prescritti e una con i crediti prescritti, l’utente, a sue spese, deve provvedere a spostare il contatore e a collocarlo a confine della strada pubblica.

È importante prima di tutto specificare che l’utente non ha alcun obbligo di comunicare la lettura del contatore (infatti il regolamento quantifica questa evenienza come meramente possibile), ma è altrettanto importante dire che se il CAM quando ha preso in gestione il contatore non ha sollevato obiezioni sul suo posizionamento, non può di certo contestarne la posizione 40 anni dopo nonostante questo sia sempre nello stesso identico posto senza portare gli operatori a non poter eseguire la lettura.

Vi è di più, se la lettura è stata comunque fatta recentemente così come nel corso degli ultimi 40 anni, anche se con tempistiche decise dal CAM stesso, va di per se che perde valore l’assurda presa di posizione del CAM quando dichiara, convenientemente, che solo oggi il contatore non è facilmente accessibile ai loro operatori nonostante siano riusciti a fare la lettura.

In una recente risposta alcuni utenti hanno ovviamente contestato le assurde motivazioni del CAM sulla difficoltà di procedere alla lettura e solo nel momento in cui l’utente si è reso disponibile a spostare il contatore a spese del CAM, visto che non ricorrevano nessuno dei presupposti che obbligano l’utente a spostare a sue spese il contatore, il CAM ha deciso di accogliere la prescrizione.

Quindi fate attenzione alle bollette. Richiedete la prescrizione di tutti i crediti che fanno riferimento ad un periodo precedente ai 24 mesi dalla data della fattura (che può essere emessa al massimo entro 45 giorni dal conguaglio), prescrizione che ha un un’unica grande causa, l’inettitudine del CAM che nonostante fosse stato messo al corrente della modifica fin dalla legge di bilancio 2018 (dicembre 2017), ha coscientemente ritardato i controlli.

Tra l’altro, cosa non poco importante la legge di bilancio 2020 ha sostituito le parole “o relativo all’attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importo per consumi risalenti a più di due anni” sono sostituite dalle parole “o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

Ovvero la prescrizione ha meramente carattere temporale e il gestore non può più attribuire all’utente alcuna presunzione di responsabilità cosa che invece il CAM continua a fare visto che continua a scrivere “che il misuratore della sua utenza è ubicato all’interno della proprietà privata, non accessibile ai ns operatori e che Lei, per tutto il periodo di conguaglio, non ci ha comunicato lettura aggiornate”, ovvero deve essere stato l’utente stesso a vietare agli operatori l’accesso alla propria abitazione, ma anche in questo caso va seguita una precisa disposizione.

Resto a disposizione di chiunque abbia necessità di interloquire con un sempre più imbarazzante carrozzone CAM e nel frattempo allego le due direttive Arera di Riferimento, la Deliberazione n. 547 del 7 dicembre 2019 e la Deliberazione n. 186 del 26 maggio 2020, periodi nei quali il CAM ha preferito “riposarsi” per poi dare la responsabilità ai singoli utenti.

Direi troppo, troppo facile.

Articolo scritto e pubblicato da Giuseppe Pea alle ore 14:00 del 31.07.2021 – Versione 1

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