Rateizzazioni tributi locali

Di 27 Ottobre, 2015 0 0

Tagliare soldi 150 Essendo tutt’altro che terminata la crisi economica, l’esigenza di individuare nuovi criteri per gestire correttamente le richieste di dilazione e/o di rateizzazione presentate dai contribuenti è fondamentale per le amministrazioni locali.

Su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, potrà essere concesso il pagamento dilazionato dei tributi relativi agli anni pregressi in base ad un piano di rientro. Questa facoltà, peraltro, può essere estesa dal regolamento comunale agli importi oggetto di avviso di accertamento, individuando il numero delle rate, gli importi minimi e massimi, le eventuali garanzie che il debitore deve prestare, gli interessi e le conseguenze circa il mancato pagamento di una o più rate.

Per l’agente della riscossione, invece, si applica la disciplina prevista all’articolo 19 del Dpr 602/1973 (fino ad un massimo di settantadue rate mensili in luogo di rate costanti o rate variabili di importo crescente per ciascun anno, e se persiste una grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica le rate possono essere aumentate fino a centoventi rate mensili).

Il regolamento dovrà tener conto alle richieste presentate dai «grandi morosi», ovvero quei soggetti che sono esposti nei confronti anche del fisco per somme importanti, il cui mancato adempimento può ripercuotersi sul profilo penale del soggetto interessato, già riscontrabile dalle numerose pronunce della Cassazione sulla valutazione delle responsabilità connesse al mancato adempimento tributario e, in particolare  l’assenza di dolo vista l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria, quindi insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

È bene, dunque, per non incappare in qualche spiacevole situazione, che i Comuni si premuniscano integrando la disciplina regolamentare per tener conto di queste particolari casistiche che tenga conto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente lo avrebbe investito. Occorre, cioè, che il contribuente provi che non gli è stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo fatto tutto il possibile per recuperare le somme necessarie, anche toccando il suo patrimonio personale, e senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.

Proprio sul tema della forza maggiore, per l’imputabilità del comportamento tenuto dal contribuente, è bene ricordare che, secondo l’orientamento della Cassazione, tale giustificazione sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere all’obbligazione, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità.

Perché la dilazione in caso di temporanea difficoltà sia concessa, il contribuente deve quindi:

  • dimostrare di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà economica momentanea che non gli permette di essere solvente entro le scadenze previste al momento ma che non reca incertezze sulla solvibilità delle stesse in un tempo diverso;
  • presentare richiesta di rateizzazione prima dell’inizio delle procedure esecutive.

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