L’immobile “inutilizzabile” è esente dalla tassa rifiuti

Di 9 Settembre, 2015 0 0
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Tubi rotti 150 Con una recente sentenza (n.2361) la Commissione Tribunale Regionale di Roma  ha annullato ad un contribuente ben sei avvisi di accertamento relativi alla Tarsu (oggi Tari). Inizialmente la richiesta di annullamento era stata respinta perché per l’esenzione non è sufficiente che l’immobile sia inutilizzato anche se si producono prove documentali (bassissimi consumi energetici e praticamente nulli di gas).

Tuttavia in sede di appello il contribuente presentava le prove di “inutilizzabilità” dell’immobile dimostrando che quest’ultimo necessitava di interventi edili, idraulici e/o elettrici per ripristinarne il normale utilizzo.

La Commissione, accogliendo la nuova documentazione nonostante non fosse stata presentata in prima istanza così permesso dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs n 546/92 che cita “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, riconosceva quindi l’esenzione dell’immobile secondo quanto stabilito dall’art. 62, comma 1, D.Lgs n. 507/93 “(«non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti (…) perché risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione»)”.

È importante distinguere quindi l’inutilizzazione, che non comporta la decadenza dell’imposta (dimostrabile ad esempio con l’assenza di consumi) e l’inutilizzabilità, ossia una condizione tale che l’immobile per essere abitato necessita di interventi straordinari di tipo edili, idraulici e/o elettrico.

Nel caso specifico il contribuente aveva presentato documenti che dimostravano l’inutilizzabilità dell’immobile dovuta a gravi infiltrazioni d’acqua che richiedevano notevoli interventi di ripristino (edili, idraulici e/o elettrici), implicando che non vi erano quindi le condizioni minime per l’abitabilità normale senza il compimento di interventi di adeguamento funzionale dell’immobile.

Quindi se avete le prove documentali a dimostrazione dell’inutizzabilità dell’immobile ma avete comunque pagato l’imposta, potete presentare istanza di rimborso all’ufficio tributi del vostro comune, il quale dopo aver verificato la correttezza della documentazione sarà obbligato a restituirvi i soldi versati erroneamente.

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